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"Lavori in sotterraneo: il rischio di investimento"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
30/05/2012 - In questi mesi PuntoSicuro si sofferma in particolare su documenti,
notizie e informazioni relative alla prevenzione nelle attività che si svolgono
negli ambienti confinati. E questo sia in relazione ai vari piccolo e grandi
incidenti correlati a questi ambienti, sia alla normativa vigente, come il Decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati) o il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320,
recante "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in
sotterraneo".
Di
lavori in sotterraneo si occupa in particolare un documento, pubblicato sul
sito del DPL di Modena,
che analizza i rischi principali e prevalenti e presenti in
galleria e le possibili misure di
prevenzione e protezione: “
Sicurezza nei lavori in
sotterraneo – Lezione 2: Analisi e riduzione dei rischi”.
Del
documento - a cura di Maurizio Magri e pubblicato su “
I Corsi”, mensile di formazione e aggiornamento professionale –
abbiamo ripreso nei giorni scorsi le indicazioni relative alla
fase di scavo e ai
rischi correlati ai franamenti. Tuttavia un altro rischio presente
nelle gallerie e, come abbiamo visto in molti articoli, in tutti i luoghi di
lavoro dove sono presenti mezzi meccanici, è il
rischio di investimento.
Proprio
per l’elevato rischio
di investimento dovuto alla circolazione dei mezzi (gommati o ferrati), il
D.P.R. 320/1956 affronta il tema dei sistemi di sicurezza atti a realizzare
trasporti sicuri in galleria.
Il
contenimento del rischio può
avvenire tramite le seguenti
misure di
prevenzione:
-
“una preventiva valutazione dei
rischi per individuare le possibili interferenze tra uomini e mezzi e per
organizzare la circolazione nel cantiere;
-
un’adeguata visibilità dei mezzi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa,
durante la fase operativa e di manovra;
-
un’adeguata visibilità dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario,
il supporto di personale a terra per l’esecuzione in sicurezza di operazioni in
spazi ristretti o con visibilità insufficiente;
-
un’adeguata visibilità dei lavoratori: il personale e ogni altra persona a
qualsiasi titolo presente in cantiere devono indossare indumenti che li rendano
facilmente visibili;
-
la predisposizione di aree e piste atte a garantire condizioni di sicurezza
(larghezza, spazi di salvaguardia, distanze da zone con personale, segnaletica,
separazione di vie pedonali da vie carrabili ecc.);
-
un’adeguata illuminazione dei luoghi di lavoro, diurna e notturna.
L’illuminazione, naturale o artificiale, deve garantire una buona visibilità
evitando l’abbagliamento;
-
una segregazione fisica delle lavorazioni in cui non è necessaria la presenza
di pedoni;
-
una separazione temporale delle lavorazioni in cui mezzi e pedoni intervengono
in fasi diverse del processo. Tale separazione, nel caso in cui sia possibile,
deve essere definita nelle procedure di lavoro;
-
una pianificazione di misure e cautele per ridurre al minimo il rischio nelle
attività promiscue, in cui è necessaria la contemporanea presenza di mezzi e
pedoni;
-
il mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi, degli indumenti di
segnalazione ad alta visibilità, delle aree e delle piste, dell’illuminazione;
-
la formazione
del personale”.
Il
documento ricorda che sono molti i
mezzi
che operano in cantiere (autoveicoli per il trasporto di persone, automezzi
per il trasporto di cose, macchine
movimento terra, attrezzature da costruzione, macchine per fondazioni,
...): per ridurre il rischio di investimento e collisione “occorre che i mezzi
siano opportunamente allestiti e siano dotati dei necessari dispositivi”.
Riportiamo
brevemente alcuni
dispositivi in
dotazione alle macchine:
-
“segnalatore luminoso lampeggiante, con scopo di evidenziare ai lavoratori
presenti che il mezzo è operativo”;
-
dispositivi di illuminazione, di segnalazione e di posizione luminosi (per
evidenziare la presenza e la larghezza del mezzo, segnalare la presenza del
mezzo visto lateralmente, indicare la larghezza del mezzo, illuminare il piano
stradale, segnalare un cambio di direzione, illuminare l’area di lavoro, ...);
-
catadiottri e pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti;
-
segnalatore acustico (clacson) e “avvisatore acustico di retromarcia, con lo scopo
di avvisare che il veicolo procede o sta per procedere in retromarcia”;
-
“retrovisori e specchi, con lo scopo di consentire, entro il campo di
visibilità , una buona visione posteriore;
-
tergicristalli, lavacristalli e sistemi di sbrinamento, con lo scopo di
consentire al conducente una buona visione”;
-
“dispositivi a telecamera e monitor per la visione indiretta, con lo scopo di
consentire la visibilità dell’area retrostante la zona posteriore del veicolo,
che non è possibile osservare, quando questo procede in retromarcia o effettua
manovre”.
Dopo
aver ricordato l’importanza dei controlli periodici e la necessaria presenza
per ogni mezzo operante in galleria di un registro
di manutenzione, l’autore sottolinea che è fondamentale “dotare i
lavoratori di
indumenti di segnalazione
ad alta visibilità, allo scopo di segnalare visivamente la presenza di una
persona, in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei mezzi,
nell’oscurità”.
Le
caratteristiche di questi dispositivi di protezione individuale (norma UNI EN
471) sono raggruppati in
tre classi.
Ad
esempio la
Classe 3 “è ottenuta
mediante l’impiego di tuta oppure mediante l’uso di pantalone, semplice, o a
pettorina, o corto (indumento di Classe 2), integrato da altri indumenti ad
alta visibilità , quali giacca, giaccone, giubbetto, corpetto, maglietta
(indumenti di Classe 2)”.
I
lavoratori impegnati nell’esecuzione delle lavorazioni in sotterraneo devono
sempre indossare Indumenti di Classe 3, appartenendo a questo insieme anche gli
addetti ai rilievi topografici. Gli indumenti di
Classe 2 sono adatti agli addetti “per i quali, in ragione della
loro attività, non è prevista una esposizione diretta al rischio di
investimento”.
Un
ulteriore importante elemento per limitare le occasioni di investimento, di
incidenti è “costituito dalla
corretta
organizzazione delle aree di cantiere e delle vie di circolazione”.
Le
principali
carenze delle vie di
circolazione possono riguardare:
-
“mancata separazione fra le vie di passaggio pedonale e quelle dei mezzi;
-
rampe con pendenza eccessiva o piste carrabili con fondo stradale instabile e
non sicuro;
-
scarsa illuminazione;
-
larghezza insufficiente della sede stradale;
-
segnaletica inadeguata;
-
ristagno di acque;
-
scarsa visibilità su dossi e in prossimità di curve;
-
mancanza di idonee banchine o guard-rail di protezione;
-
insufficiente manutenzione del fondo stradale e degli apprestamenti per la
sicurezza;
-
mancato coordinamento e cooperazione fra le imprese proprietarie dei diversi
mezzi”.
Inoltre
devono essere adottate misure idonee ad impedire l’accesso involontario alle
aree e alle piste di cantiere da parte di pedoni e mezzi non autorizzati, anche
nei periodi in cui non sono in atto lavorazioni. Per quanto possibile, tali
accessi impropri dovranno essere impediti con sbarramenti materiali”.
Per
concludere ricordiamo che riguardo al rischio
investimento il documento, che invitiamo i nostri lettori a visionare, si
sofferma anche sul tema della informazione, formazione e addestramento sia del
personale di cantiere, sia dei conducenti dei mezzi.
“ Sicurezza
nei lavori in sotterraneo - Lezione 2: Analisi e riduzione dei rischi”, di
Maurizio Magri (Ingegnere, Resp. U.O. Vigilanza Tecnica Direzione Regionale del
Lavoro di Torino), documento pubblicato sul mensile “I Corsi” (formato PDF,
1.04 MB).
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