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"Prevenzione incendi: responsabilità civile e regime sanzionatorio"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
14/06/2012 - Concludiamo con questo articolo la presentazione degli interventi al
convegno “ Come
cambia la prevenzione incendi. Le nuove procedure introdotte dai decreti di
semplificazione”, un convegno organizzato da Confindustria
Vicenza con riferimento specifico al Decreto n.
151 del primo agosto 2011, contenente il “ Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122”.
Dopo
aver parlato di procedure di semplificazione, di Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP), di professionisti della
prevenzione incendi e di deroghe, affrontiamo oggi il tema della
responsabilità civile e del
regime sanzionatorio.
Nell’intervento
“
La responsabilità civile e penale di
aziende e professionisti nella prevenzione incendi”, a cura dell’Avv.
Francesco Pasquino (Studio Legale Pasquino & associati), si ricorda che il
DPR 151/2011 coinvolge principalmente
tre
soggetti:
-
il titolare dell’impresa: “segnala
l’inizio dell’attività: rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell’atto di notorietà per tutti gli stati, le qualità personali di cui
all’art. 46 e per i fatti previsti dall’art. 47 del d.p.r. 445/2000, dichiara
di aver adempiuto alle prescrizioni previste dal Dlgs n. 81/2008 (artt. 17; 18;
28; 36; 37; 43; 46; 80; 163 e 289);
-
il tecnico abilitato iscritto all’albo
professionale: “assevera la conformità dell’opera alle pertinenti regole
tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando
Provinciale dei VV.F.”;
-
il tecnico abilitato ed iscritto negli
elenchi del Ministero dell’Interno:
“elabora e redige le dichiarazioni e le certificazioni che devono
comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le
attrezzature, etc. rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati
realizzati, installati e posti in opera in conformità alla normativa vigente in
materia di sicurezza
antincendio”.
“ La
responsabilità civile e penale di aziende e professionisti nella prevenzione
incendi”, a cura dell’Avv. Francesco Pasquino, Studio Legale Pasquino &
associati, intervento al convegno “Come cambia la prevenzione incendi. Le nuove
procedure introdotte dai decreti di semplificazione”
Il
relatore ricorda che con
asseverazione,
che in italiano significa “affermare con solennità”, si intende il “porre in
essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare
valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto;
tale dichiarazione deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza
dell’intervento che prima erano garantite dal certificato di
prevenzione incendi”.
Mentre,
riguardo alla
certificazione,
sottolinea che il
certificato è
l’atto “volto a provare l’oggettiva verità di ciò che in esso è affermato” e
“proviene da soggetti che esercitano professioni o arti costituenti servizi di
pubblica necessità” (il concetto di certificazione “è più ampio di quello di
certificato amministrativo, in quanto comprende anche attestazioni relative ad
attività compiute dall’autore o avvenute in sua presenza”).
L’intervento
si sofferma poi sul
regime sanzionatorio,
ad esempio con riferimento:
-
alla
Legge n. 241/90 e s.m.: l’art.
19, comma 6 di tale legge - come modificata dall’art. 49, comma 4-bis del D.L.
31 maggio 2010, n. 78 – stabilisce che
ove
il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o nelle
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
-
all’
art. 483 c.p. (Falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico):
chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione fino a due anni;
-
all’
art. 481 c.p. (Falsità
ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità):
chiunque nell’esercizio di
una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica
necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con
la multa da euro 51 a euro 516.
Tali
pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro; -
all’
art. 482 c.p. (Falsità materiale
commessa dal privato): ai sensi di tale articolo
se alcuno dei fatti previsti dagli artt. 476 (falsità materiale in atti
pubblici) 477 (falsità materiale in certificati o autorizzazioni
amministrative) e 478 (falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o
privati e in attestati del contenuto di atti) è commesso da un privato, ovvero
da un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, si applicano
rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
E le “pene previste nei citati articoli variano da sei mesi a dieci anni”.
Riguardo
al regime sanzionatorio il documento fa riferimento anche al
Dlgs n. 139/2006:
-
art. 20, co. 1:
chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al
rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il
rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad
un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività
che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili
o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per
l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del
Presidente della Repubblica, previsto dall’art. 16, comma 1;
-
art. 20 co. 2:
chiunque nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio
o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non
rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la
multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o
altera le certificazioni e le dichiarazioni medesime;
-
art. 20 co. 3:
ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti,
il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i
soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del
certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.
La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.
Nel
caso poi di attività caratterizzate dalla presenza di lavoratori si applica
anche la normativa di cui al Decreto legislativo 81/2008, con i
relativi adempimenti”.
In
particolare il relatore sottolinea che l’
art.
68 “sanziona con l’arresto da due a quattro mesi, o con l’ammenda da euro
1.000,00 a 4.800,00, la mancata richiesta del parere di conformità sul progetto
e la visita di controllo ai fini del rilascio del CPI, per le aziende nelle
quali si producono, impiegano, sviluppano, detengono, prodotti infiammabili,
incendiabili, esplodenti, ovvero aziende che presentano gravi pericoli per i
lavoratori in caso di incendio”.
Senza
dimenticare poi l’
art. 24
(Estinzione del reato) del
D.lgs n.
758/1994.
L’articolo
recita che
la contravvenzione si estingue
se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di
vigilanza nel termine ivi fissato e “provvede al pagamento di un quarto del
massimo della pena. E
l’adempimento in un
tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta
congruo, a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle
indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione
dell’art.
162-bis del codice penale (oblazione). In
tal caso,
la somma da versare è ridotta
al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Sempre
in relazione alle sanzioni, non si potevano non citare altri importanti
articoli del codice penale:
-
art.
449 c.p.:
chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art. 423-bis, cagiona per
colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo
titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
-
art. 423 c.p.:
chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette
anni;
-
art. 437 c.p.:
chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Infine
si ricorda che la
responsabilità civile
comprende:
-
“la responsabilità extracontrattuale verso i terzi del titolare dell’impresa e
dei professionisti” (Art. 2043 c.c., Risarcimento per fatto illecito:
qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno);
-
“la responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del titolare
dell’impresa per inadempimento contrattuale”.
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