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"Riciclo pile e accumulatori, l'Ue indica il calcolo dell'efficienza"
fonte www.insic.it / Sicurezza
14/06/2012 - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il
Regolamento della Commissione CE n.493/2012, del 11/06/2012 che stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio di pile e accumulatori.
Il regolamento si applica i processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulatori a decorrere dal 1° gennaio 2014 e prevede diversi metodi per il calcolo dell'efficienza di riciclaggio: quello contenuto nell'allegato I è il metodo impiegato per riciclare rifiuti di pile al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo. Il metodo stabilito nell'allegato II è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di piombo riciclato per tutti i processi di riciclaggio. Il metodo stabilito all'allegato III è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di cadmio riciclato di tutti i processi di riciclaggio.
Gli addetti al riciclaggio dovranno comunicare su base annuale le informazioni di cui agli allegati IV, V e VI, secondo quanto pertinente, e dovranno trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri entro quattro mesi dal termine dell'anno solare in questione, entro il 30 aprile 2015.
Il regolamento è entrato in vigore il 12 giugno, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il regolamento si applica i processi di riciclaggio eseguiti su rifiuti di pile e accumulatori a decorrere dal 1° gennaio 2014 e prevede diversi metodi per il calcolo dell'efficienza di riciclaggio: quello contenuto nell'allegato I è il metodo impiegato per riciclare rifiuti di pile al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo. Il metodo stabilito nell'allegato II è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di piombo riciclato per tutti i processi di riciclaggio. Il metodo stabilito all'allegato III è impiegato ai fini del calcolo del tasso di contenuto di cadmio riciclato di tutti i processi di riciclaggio.
Gli addetti al riciclaggio dovranno comunicare su base annuale le informazioni di cui agli allegati IV, V e VI, secondo quanto pertinente, e dovranno trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri entro quattro mesi dal termine dell'anno solare in questione, entro il 30 aprile 2015.
Il regolamento è entrato in vigore il 12 giugno, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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