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"Le irregolarità della presenza di lavoratori autonomi in cantiere"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
15/06/2012 - Nel cantiere edile il committente deve nominare imprese che abbiano
una idoneità tecnico professionale adatta a svolgere il lavoro richiesto, imprese
che siano in possesso di tutte le attrezzature e dipendenti necessari per
realizzare l'intervento.
Riguardo
alla presenza nei cantieri di lavoratori
autonomi, professionisti e committenti spesso si chiedono se sia possibile
e regolare fare ricorso a gruppi di lavoratori autonomi tra di loro coordinati...
A
questa domanda può rispondere un documento del Coordinamento tecnico
interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro dal titolo “
Lavoratori autonomi, attività in cantiere”,
un documento predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato
Interregionale PISSL il 29 novembre 2011.
Il
documento affronta il tema della
regolarità
o meno della presenza di lavoratori autonomi, presenti singolarmente o in
forma meno autonoma, in cantiere.
Sono
proposti in questo senso dei
casi-scuola,
per contribuire a chiarire quando si può o non si può affidare un lavoro ad un
lavoratore autonomo.
Dopo
aver dato la definizione di lavoratore autonomo, come riportata nel Decreto legislativo 81/2008, il
documento ricorda che nelle visure camerali non esiste l’indicazione di
“lavoratore autonomo”, ma si riscontra invece la dicitura “
impresa individuale” cioè il soggetto imprenditore individuale che
può avere o meno dipendenti.
L’esatta
individuazione del soggetto, impresa o autonomo, “si evidenzia al momento
dell’affidamento del lavoro da svolgere in cantiere da parte del committente in
quanto potrà correttamente essere definito solo in fase contrattuale. Infatti
sarà la stessa natura dell’opera da realizzare (entità dei lavori da eseguire)
ed i suoi tempi di realizzazione (velocità di esecuzione) e relativa
strumentazione / attrezzature necessarie che definiranno se in concreto si sia
reso necessario un
contratto d’opera
(art. 2222 del codice civile tipologia di lavoro svolta dal lavoratore autonomo)
oppure un
contratto
d’appalto/sub-appalto (art. 1655 del codice civile tipologia di lavoro
svolta dall’impresa)”.
Dunque
l’impresa individuale può raffigurarsi “in cantiere o in qualsiasi altro ambito
lavorativo” come:
-
lavoratore autonomo “nel caso in cui
questa svolga la sua attività senza l’utilizzo di maestranze riferibili ad una
sua organizzazione di lavoro (dipendenti, manovalanza di altre imprese o di
altri artigiani) e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha
fornito il lavoro”. E parimenti “si devono annoverare anche quei professionisti
che contribuiscono con interventi tecnici a supporto della realizzazione dell’opera,ad
esempio restauratori”;
-
impresa affidataria e/o impresa
esecutrice “nel caso in cui questa assuma con propria capacità
organizzativa, disponibilità di forza lavoro di macchine e di attrezzature il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, in
regime di appalto o sub-appalto”.
Il
documento sottolinea che “ai fini di una verifica di fatto oltre che di diritto
della reale posizione giuridica del lavoratore
autonomo, si rende comunque necessario
verificare
la reale autonomia operativa dell’imprenditore individuale”. Dal rapporto
contrattuale, instaurato con il committente o con l’impresa, devono emergere parametri
sufficientemente chiari, tali da evidenziare tale autonomia.
Ad
esempio non devono verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo “soggiaccia,
in modo continuato e coordinato, al
potere
direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di un altro soggetto
ovvero non sia egli stesso a gestire in qualche modo uno o più soggetti”.
Rimandando
il lettore alla lettura esaustiva del documento, riportiamo alcune delle
situazioni che si possono riscontrare in
cantiere.
Il
caso A rappresenta la presenza di un
lavoratore autonomo “che assume un incarico, ed è in grado di portarlo a
termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature”: la situazione è
regolare e il lavoratore autonomo è “soggetto ai soli obblighi dettati dagli
articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08”.
Nel
caso che si abbia un
lavoratore autonomo
al servizio di un’altra impresa esecutrice (
caso B), il rapporto risulta regolare se l’autonomo svolge la
propria attività in modo indipendente e con reale autonomia
operativa.
Se
invece il lavoratore autonomo “pur mantenendo formalmente la qualifica di
impresa individuale, o di libero professionista, svolge di fatto attività con
vincolo di subordinazione, la
situazione
è irregolare e si individua, ai sensi dell’articolo 299 del D.Lgs. 81/08,
il datore di lavoro dell’ impresa
esecutrice come datore di lavoro di fatto”.
Se
si è in presenza di un
gruppo di lavoratori
autonomi associati di fatto (
caso C),
“di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano
con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza
contratto formale”, la
situazione non è
regolare.
Non
è regolare in quanto “vi è un datore di lavoro di fatto che si avvale della
prestazione d’opera di altri lavoratori autonomi a loro volta prestatori
subordinati di fatto al contraente principale che ha stipulato il contratto”.
Passiamo
al
caso D relativo alla presenza di
lavoratori autonomi associati di fatto con
contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine.
In
questo caso l’esecuzione dell’opera “è da ritenersi regolare se questa viene
formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi
assegnate a singoli autonomi. Dette lavorazioni singole debbono però essere
chiaramente identificate nel contratto, disgiunte le une dalle altre e devono
potere essere realizzate in piena autonomia organizzativa”.
Se
invece:
-
“le singole lavorazioni vengono svolte nel concreto da più autonomi” si ravvisa
la medesima irregolarità rilevata per il caso B. E in questo caso se “non si
rilevasse in modo chiaro la supremazia di un autonomo rispetto agli altri,
tutti sarebbero da ritenersi corresponsabili (tutti datori di lavoro di
fatto). Ad esempio posa di cappotto isolante affidato a tre autonomi con
tre identici contratti, che però svolgono di fatto l’attività in
collaborazione”;
-
le singole lavorazioni non possono
essere portate a termine in piena autonomia, si ravvisa “una non corretta
valutazione dell’ idoneità
tecnico professionale dei soggetti individuati per l’esecuzione dell’opera
da parte del committente o dell’impresa per conto del quale viene svolto il
lavoro. Anche in questo caso si è in presenza di uno o più datori di lavoro di
fatto come nel punto precedente”.
Concludiamo
con il
caso E che prevede “
imprese individuali senza dipendenti
associate in raggruppamento temporaneo d’impresa finalizzata a realizzare
lavori di stessa categoria (con individuazione di un soggetto quale mandatario)”
In
questo caso “la realizzazione dell’opera mediante l’affidamento dei lavori a un
raggruppamento temporaneo di imprese individuali (R.T.I.) è corretta dal punto
di vista della gestione dell’appalto ma può presentare irregolarità dal punto
di vista dell’applicazioni delle leggi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”.
Possiamo
avere
due diverse situazioni:
-
“R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario assume la qualifica di
datore di lavoro formale. In questo caso i mandanti sono da considerare lavoratori
subordinati e quindi deve essere stipulato un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato tra mandatario e mandante ovvero costituire una società ad
hoc (es.snc). Tutti gli obblighi
previsti dal D.Lgs.
81/08 devono essere applicati. Tali
problematiche trovano invece una possibile soluzione, ad esempio attraverso: la
possibilità di un imprenditore individuale senza dipendenti di assumere un
altro imprenditore (senza dipendenti) a tempo determinato; la costituzione di
una nuova società;
-
R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario non assume la qualifica di
datore di lavoro formale ma di datore di lavoro di fatto in quanto esercita sui
mandanti obblighi di garanzia che derivano dalla sua posizione di supremazia
derivante dalla stipulazione del contratto con il committente. In questo caso
il committente incorre in responsabilità derivante dalla non corretta
valutazione dell’ idoneità
tecnico-professionale del mandatario a cui sono stati affidati formalmente
i lavori. Tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 rimangono in capo al
mandatario (datore di lavoro di fatto)”.
Coordinamento
tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Lavoratori
autonomi, attività in cantiere”, documento predisposto dal Gruppo
Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISSL il 29
novembre 2011, elaborazione a cura di un gruppo di lavoro coordinato da Flavio
Coato (formato PDF, 119 kB).
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