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"Direttiva macchine: la sicurezza funzionale di macchine e impianti"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
18/06/2012 - Sui temi correlati alla Direttiva Macchine
2006/42/CE, l’azienda Siemens ha organizzato in questi anni in Italia diversi
seminari e prodotto pubblicazioni informative su singoli aspetti relativi alla
sicurezza. Documenti che hanno l’obiettivo di far conoscere la direttiva e il
quadro normativo mutato, sul piano giuridico e tecnico, per effetto sia del
rinnovato quadro d'insieme riguardante la sicurezza sul lavoro e le
attrezzature di lavoro, con riferimento al Decreto legislativo 81/2008, sia della
normativa comunitaria.
Una
pubblicazione Siemens del 2011 dedicata alla Direttiva
2006/42/CE e di ausilio ai costruttori di macchine si intitola “
Sicurezza funzionale di
macchine e impianti. Applicazione della Direttiva Europea sulle Macchine.
Safety Integrated”.
Siemens
AG, “ Sicurezza
funzionale di macchine e impianti. Applicazione della Direttiva Europea sulle
Macchine. Safety Integrated”, versione 2011
Il
documento ricorda che, nella
costruzione
di una macchina, per contenere il rischio residuo entro limiti tollerabili
“sono di fondamentale importanza un‘analisi dei rischi ed eventualmente una
riduzione degli stessi”. E se da un lato “l‘analisi dei rischi consente di
ottimizzare la sicurezza tecnica della macchina ‘step by step’, dall‘altro essa
costituisce ‘materiale di prova’ in caso di guasto. La documentazione descrive
il percorso dell‘analisi e i risultati ottenuti per ridurre i rischi al minimo.
Essa costituisce la base per un utilizzo sicuro della macchina, senza
dimenticare che la sicurezza sul lavoro richiede un training completo dei
dipendenti da parte del gestore”.
Il
documento ricorda inoltre che “un gestore che assembli macchine esistenti per
formare un unico impianto, o che apporti determinate modifiche e ampliamenti a
una macchina, può essere considerato a sua volta un costruttore”.
Come
garantire l’
ottemperanza alla Direttiva
Macchine?
Ad
esempio “tramite collaudo della macchina presso un Centro preposto, tramite
rispondenza alle Norme armonizzate oppure soltanto mediante la certificazione
di sicurezza che richiede un elevato onere di documentazione e verifiche”. In
ogni caso – continua il documento – “la prova tangibile dell‘ottemperanza alla
Direttiva Macchine è la marcatura CE
con la rispettiva certificazione di sicurezza. La marcatura CE è prescritta
dalla direttiva generale europea in materia di sicurezza sul lavoro ed è
obbligatoria”.
In
relazione agli
incidenti il
documento si sofferma sia sulle conseguenze che può subire una persona in
seguito ad un infortunio causato da una macchina o da un impianto, sia sulle
considerevoli perdite economiche legate a un eventuale guasto della macchina o
a un arresto della produzione. E in caso di uno “scenario caso peggiore”,
sarebbe necessario “chiarire la questione della responsabilità con un‘indagine
e, qualora risultasse che non tutte le Direttive rilevanti sono state
rispettate, le richieste di risarcimento dei danni potrebbero essere ingenti”.
Applicando
invece tutte le norme del caso “è possibile partire dal presupposto che anche
tutti i requisiti delle rispettive Direttive ( presunzione
di conformità) siano automaticamente soddisfatti. Il documento mostra
proprio come ottenere sempre la massima sicurezza nell‘impiego delle macchine”.
In
relazione ai
requisiti fondamentali di
sicurezza nell‘industria manifatturiera si indica che “con l‘introduzione
del mercato comune europeo, le norme e le disposizioni di legge nazionali che
regolano la realizzazione tecnica delle macchine sono state uniformate e
armonizzate tra loro”. E nell‘ambito della sicurezza sono stati stabiliti
requisiti di base che in parte si rivolgono al costruttore, e in parte
all‘utilizzatore, ovvero il gestore.
In
particolare con la
marcatura CE “il
costruttore di una macchina certifica l‘adempimento di tutte le direttive e le
norme valide per la libera circolazione delle merci. Poiché le direttive CE
sono riconosciute in tutto il mondo, la loro applicazione agevola anche le
esportazioni verso i Paesi dello Spazio Economico Europeo”.
Il
documento continua poi con indicazioni rivolte al costruttore di una macchina o
al suo gestore “qualora quest‘ultimo dovesse apportare o far apportare alla
macchina
modifiche rilevanti per la
sicurezza”.
La
sicurezza richiede una protezione da svariati pericoli, che possono essere ad
esempio evitati con le
misure seguenti:
-
“costruzione conforme a principi di progettazione volti alla riduzione dei
rischi e valutazione del rischio della macchina (EN ISO 12100-1, EN ISO
14121-1);
-
misure tecniche di sicurezza, eventualmente mediante utilizzo di sistemi di
comando e controllo per applicazioni di sicurezza (sicurezza funzionale secondo
EN 62061 o EN ISO 13849-1);
-
sicurezza elettrica (EN 60204-1)”.
Nel
documento si fa particolare cenno alla
sicurezza
funzionale, ovvero “quella parte della sicurezza di una macchina o di un
impianto che dipende dal corretto funzionamento dei dispositivi di comando o di
protezione”.
In
questo caso l‘utente può fare riferimento a due norme:
-
EN 62061:2005 - “Sicurezza del
macchinario – Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo
elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza” -
come norma settoriale europea della norma di base IEC 61508;
-
EN ISO 13849-1:2006 – “Sicurezza del
macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, Parte 1:
Principi generali di progettazione”, come modifica che va a sostituire la EN
954-1.
Dopo
aver presentato una parte relativa al “disegno e realizzazione di controllori
di sicurezza” il documento si occupa in particolare di “
strategia di riduzione dei rischi secondo la norma EN ISO 12100-1,
paragrafo 1”.
Se
infatti il compito principale nell‘ambito della riduzione dei rischi è “quello
di riconoscere i pericoli, saperli valutare e gestirli con l‘aiuto di misure di
sicurezza in modo da prevenire qualunque danno che potrebbe derivarne”, la
norma EN ISO 12100-1 propone il seguente procedimento:
-
“definizione dei limiti fisici e temporali della macchina;
-
identificazione dei pericoli e stima/ valutazione
dei rischi;
-
valutazione del rischio per ogni pericolo identificato e ogni situazione
pericolosa;
-
valutazione del rischio e definizione di decisioni atte a ridurre i
rischi;
-
eliminazione del pericolo o riduzione del rischio connesso attraverso il metodo
dei ‘3 passi’ inerente a costruzione sicura, misure tecniche di sicurezza e
informazione dell‘utilizzatore”.
E
dai rischi calcolati “risultano i requisiti di sicurezza che devono essere
soddisfatti”.
Il
documento entra poi nel dettaglio tecnico di alcuni aspetti come:
-
l’ analisi dei
rischi;
-
la configurazione della funzione di sicurezza e determinazione dell’integrità
della sicurezza;
-
la Validazione sulla base del Piano di sicurezza.
Rimandando
i lettori alla lettura del documento presentato, concludiamo ricordando che con
la
validazione “si controlla che il
sistema di sicurezza (SRECS) soddisfi i requisiti indicati nella specifica
dell‘SRCF” (Safety-Related Control Function - funzione di comando). La base di
questa operazione è il Piano di sicurezza e la validazione “richiede il
seguente
procedimento:
-
“definire e documentare le responsabilità;
-
documentare anche tutti i test;
-
ogni SRCF deve essere convalidata da test e/o analisi;
-
deve essere convalidata anche l‘integrità della sicurezza del sistema SRECS”.
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