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"Esposizione ai campi elettromagnetici: normative e metodi di misura"
fonte www.puntosicuro.it / Campi elettromagnetici
22/06/2012 -
Come ricordato da PuntoSicuro nei giorni scorsi la Direttiva europea 2012/11/UE
ha rinviato
dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013, il termine per il recepimento da
parte degli Stati membri della direttiva sui campi elettromagnetici (Direttiva
2004/40/CE). Per effetto di questo rinvio anche nel Decreto legislativo 81/2008 (art. 306,
comma 3), che recepisce la Direttiva 2004/40/CE, le specifiche disposizioni
sulla protezione dei lavoratori dalle esposizioni
ai campi elettromagnetici contenute nel Capo IV del Titolo VIII entreranno
in vigore solo il
31 ottobre 2013.
Benché
dunque non sia più imminente l’entrata in vigore di queste disposizioni
riprendiamo a parlare di
campi
elettromagnetici (CEM) con riferimento al seminario che si è tenuto a Roma
il 12 aprile 2012 dal titolo “
Il
monitoraggio dell’esposizione ai Campi ElettroMagnetici (CEM): metodi di misura
ed adempimenti di legge”.
Il
seminario, organizzato dall’ Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con la società
MPB Srl e con A.N.S.A.F. (Associazione Nazionale Specialisti Agenti Fisici), è
stato un’occasione di incontro per l’approfondimento dello stato dell’arte
nella tematica riguardante la valutazione dell’esposizione dei lavoratori e
della popolazione in genere ai campi elettromagnetici (CEM).
Infatti,
come ricorda la presentazione del seminario, “ogni dispositivo elettrico o
elettronico sia esso un motore, un apparecchiatura elettronica, (Pc, Radio, TV,
cellulari etc) una macchina industriale (forni industriali, essiccatori,
macchine per la saldatura, fornaci, ecc.), può generare campi elettrici e
magnetici, di conseguenza ognuno di noi, in qualsiasi luogo si trovi, di lavoro
o meno, può trovarsi ad essere esposto, anche a sua insaputa, a campi
EM anche di notevole intensità, che possono rivelarsi potenzialmente
dannosi per la sua salute”.
Ed
è infatti compito di vari comitati internazionali (IEC, CENELEC etc.) e
organizzazioni pubbliche e private del settore la messa a punto di “metodologie
di misura e standard di riferimento allo scopo di limitare quanto più possibile
l'esposizione della popolazione all’azione dei campi elettromagnetici”.
Riportiamo
brevemente qualche indicazione tratta dall’intervento “
Valutazione dell’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai CEM
- Introduzione alle normative europee e nazionali”, a cura del Dr. Tommaso
Aureli (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio).
Il relatore ricorda innanzitutto che le
legislazioni, direttive, raccomandazioni e normative tecniche che si sono sviluppate
in campo nazionale ed internazionale “sono generalmente basate sugli
effetti accertati, ma alcune di esse,
in particolare la legislazione italiana, introducono alcuni criteri
precauzionali che in qualche modo tengono conto di eventuali
effetti a lungo termine”.
La
relazione - che vi invitiamo a leggere attraverso gli atti
pubblicati sul sito degli Ingegneri della Provincia di Roma - si sofferma
sui seguenti riferimenti normativi:
-
Linee guida ICNIRP (International Commission Non‐ Ionizing Radiation
Protection ‐ 1998) (riguarda la popolazione e i lavoratori);
-
Direttiva Europea 2004/40/CE (GUCE n. 159 del 30 aprile 2004 rettifica GUCE n.
184 del 24 maggio 2004) e Direttiva 2008/46/CE del 23 aprile 2008 (differimento
termine recepimento al 2012) (lavoratori);
-
Raccomandazione 1999/519/CEE del 12 luglio 1999 “Limitazione dell’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz” (popolazione).
Riguardo
al quadro normativo nazionale per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai CEM, la relazione presenta la Legge
n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, in relazione alla:
-
protezione rispetto agli effetti acuti:
“ limiti di esposizione sui campi ai fini della tutela da effetti acuti da non superare mai in alcuna
condizione d’esposizione”;
-
protezione rispetto ad effetti a lungo
termine: “valori di attenzione sui campi da non superare negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per
proteggere da possibili effetti a lungo termine”. E “obiettivi di qualità
costituiti da criteri localizzativi e valori di campo al fine di una
progressiva minimizzazione delle esposizioni decreti attuativi”.
Viene
fatto inoltre riferimento ai seguenti
decreti
attuativi:
-
D.P.C.M. 8 luglio 2003
Fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300
GHz (GU n. 199 del 28-8-2003): “a tutela dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica
l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del
Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 le quali sono stabilite esclusivamente
per gli effetti ‘accertati’ a breve termine;
-
D.P.C.M. 8 luglio 2003
Fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'
per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (GU n.
200 del 29‐8‐2003).
Riguardo a quest’ultimo decreto e ai
pa
rametri
per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, la relazione ricorda
che “per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento
all'obiettivo di qualità di 3 microtesla ed alla portata in corrente in
servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che
deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle
regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV”.
Le
fasce di rispetto sono quelle
porzioni di territorio in prossimità
di un elettrodotto, all’interno delle quali “essendo il valore del campo
magnetico superiore a 3 microtesla, non è consentita alcuna destinazione di
edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti
una permanenza non inferiore a quattro ore”.
Ricordiamo
infine che la relazione fa riferimento anche al DM 29 maggio 2009 “Approvazione
della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per
gli elettrodotti”, al D.Lgs. n.259 del 1° agosto 2003
“Codice per le comunicazioni elettroniche” e, chiaramente, al Titolo VIII del Decreto
legislativo 81/2008.
Gli
atti pubblicati:
-
“ Monitoraggio
dei Campi Elettromagnetici e strumenti di misura”, Jan Bulli Wilkinson –
MPB (formato PDF, 514 kB);
-
“ Valutazione
dell’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai CEM - Introduzione alle
normative europee e nazionali”, Dr. Tommaso Aureli - Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale del Lazio (Formato PDF,
2.16 MB);
-
“ Le
tecniche di misura ed i metodi di valutazione dell’esposizione ai CEM”, Ing.
Settimio Pavoncello - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
(formato PDF, 6.78 MB).
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