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"La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
28/06/2012 -
Riportiamo
di seguito un approfondimento relativo a “La formazione dei lavoratori, dei
preposti e dei dirigenti” pubblicato sul numero di giugno del Bollettino
Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la
sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di
vita e di lavoro della Regione Piemonte.
L’articolo
è a cura di P. Gatti (ASL AL).
La formazione dei
lavoratori, dei preposti e dei dirigenti
Il
decreto legislativo 81/08, all’articolo 37, comma 2 aveva demandato alla cd Conferenza
Stato Regioni la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle
modalità con le quali erogare la formazione ai lavoratori da parte del datore
di lavoro. Il Legislatore aveva anche definito il termine entro il quale
erogare il provvedimento: entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
81, e cioè entro il 15 maggio 2009. Come spesso accade, i tempi non sono stati rispettati,
ma l’11 gennaio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 8, viene finalmente pubblicato l’Accordo
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/08.
Già
da una prima lettura del testo sono emersi non pochi dubbi interpretativi,
tanto che da più parti è stata sollecitata l’emanazione di una nota esplicativa
da parte degli organismi competenti.
Innanzitutto
ci si è accorti che il provvedimento, oltre a disciplinare, secondo il mandato
ricevuto, la formazione nei confronti dei lavoratori, regolamenta anche la
formazione dei preposti e dei dirigenti di cui al comma 7 del citato articolo
37, per la quale però la Conferenza Stato Regioni non aveva ricevuto alcun
mandato. Per tale motivo, in premessa al provvedimento, viene precisato che
l’applicazione dei contenuti dell’accordo nei confronti dei dirigenti e dei preposti
è da considerarsi facoltativa, ma costituisce corretta applicazione degli obblighi
contenuti nel citato art. 37, comma 7. In caso di scelta di un percorso
formativo diverso, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di aver comunque
fornito ai dirigenti e ai preposti una formazione “adeguata e specifica”. Non
va dimenticato che le prescrizioni contenute nel decreto 81 inerenti gli
obblighi formativi, vanno intese come obbligazione di risultato da parte del datore
di lavoro: solo quando si è verificato che il “messaggio” è correttamente
arrivato nella testa del destinatario si possono considerare ottemperati gli
obblighi normativi.
Va
inoltre sottolineato che l’accordo si limita a disciplinare l’attività di
formazione, ma non l’informazione, né, tanto meno, l’addestramento. Sempre in
premessa viene precisato che: “la formazione di cui al presente accordo è distinta
da quella prevista dai titoli successivi al I del D.lgs. 81/08 o da altre
norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari”. Ciò può
ragionevolmente interpretarsi nel senso che l’applicazione dei contenuti
dell’accordo è esaustiva degli obblighi formativi del datore di lavoro, salvo
nei casi in cui sia necessario attivare (ad integrazione) specifici percorsi formativi
previsti da norme particolari come ad esempio la formazione indicata
all’articolo 73 relativa all’utilizzo di particolari attrezzature di
lavoro (per altro disciplinata con altro accordo della Conferenza Stato Regioni
in data 22 febbraio 2012), oppure quella puntualmente declinata all’articolo
258 in riferimento ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto.
La
premessa dell’accordo si conclude con una nota nella quale si ricordano le
previsioni dell’articolo 37 comma 12 che recita: “La formazione dei lavoratori
e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge
l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori”. L’indicazione contenuta
nella nota, però, è che i corsi di formazione per i lavoratori (quindi non
quelli per i preposti e per i dirigenti) vanno realizzati previa richiesta di collaborazione
agli organismi paritetici e agli enti bilaterali ove esistenti sia nel
territorio (quale?; la Provincia?) che nel settore nel quale opera l’azienda.
La congiunzione “e” di cui sopra comporta evidentemente che la richiesta di
collaborazione sia formulata ad entrambi i soggetti indicati. Il punto è particolarmente
delicato ed è stato oggetto nel recente passato di una serie di richieste di
chiarimenti rivolte al Ministero, tanto che già con Circolare n. 20 del 29
luglio 2011 veniva precisato che: “i criteri identificativi dei soggetti
abilitati a svolgere i compiti che il D.lgs. 81/08 riserva agli enti e
organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui
all’articolo 2 del D.lgs. 276/03, e successive modifiche e integrazioni e di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/08. Tali
disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere
costituiti «a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative» nell’ambito del sistema contrattuale
di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito
di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come
«paritetico» a svolgere le funzioni che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali
enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività
del requisito appena riportato”, e poi ancora: “Dunque, il datore di lavoro è
tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da
una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre
che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati
ex lege (articolo 37, comma 12, del D.lgs. 81/08), vale a dire che l’organismo operi
nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia
presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico”.
Probabilmente delle linee guida interpretative dell’Accordo potranno chiarire
ulteriormente ed approfondire questo particolare passaggio. Il punto 1
dell’accordo disciplina i
requisiti dei docenti.
Possono essere interni o esterni all’azienda, ma devono essere in grado di dimostrare
di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. Tali requisiti saranno presto sostituiti da
quelli contenuti nel provvedimento “ Criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, già
elaborato dalla Commissione consultiva permanente ed in fase di pubblicazione
su G.U.
Il
punto 2 è relativo all’
organizzazione
della formazione. Tra le altre indicazioni si evidenzia l’individuazione
del numero massimo di partecipanti ad ogni corso che non può superare le 35
unità; l’obbligo di frequentare almeno il 90% delle ore di formazione previste e
la declinazione dei contenuti tenendo presenti le differenze di genere, di età,
di provenienza e di lingua. Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi
vanno realizzati previa verifica della comprensione della lingua ovvero in
presenza di traduttore o mediatore culturale. Il punto 3 fornisce indicazioni
sulla
metodologia di insegnamento
apprendimento. Qui la questione più
rilevante e ampliamente dibattuta riguarda la possibilità di utilizzare
modalità di formazione a distanza (tramite piattaforma informatica), indicata
con il termine e-Learning.
E’ consentita, sulla base dei criteri e alle condizioni specificate
nell’allegato 1, nei seguenti casi:
-
per la formazione generale dei lavoratori (4 ore);
-
per la formazione dei preposti (solo per i
contenuti
indicati nei punti da 1 a 5);
-
per l’intero percorso formativo per i dirigenti;
-
per tutti i corsi di aggiornamento;
-
per i progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori
e preposti dalle Regioni e Province autonome.
Il
punto 4 entra nel merito del
percorso formativo
dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 (i componenti
dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo,
i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i
piccoli commercianti), per i quali, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
21, la formazione è facoltativa. Sono previsti due distinti moduli: formazione
generale e formazione specifica.
Formazione generale. E’ un modulo
dedicato alla presentazione dei concetti generali. Ha una durata minima di 4
ore. Costituisce credito formativo permanente. Come già visto può essere
effettuato in modalità e-Learning. Non è prevista una prova di verifica dell’apprendimento
(ma non è vietato farlo).
Formazione
specifica.
E’ l’attività formativa attuativa degli obblighi di cui all’art. 37, c. 1, lett. b): “rischi riferiti alle mansioni e
ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”,
e a quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo: “Il datore di lavoro
assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto
successivi al I. ecc.” La durata minima è individuata in base alla
classificazione dei settori di cui all’allegato 2 all’accordo: 4 ore per i
settori della classe di rischio basso 8 ore per i settori della classe di
rischio medio; 12 ore per i settori della classe di
rischio
alto. Non può essere attuata con modalità di apprendimento
e-Learning. Non sono previste prove di verifica dell’apprendimento.
Costituisce credito formativo permanente solo se derivante dalla frequenza di
corsi di formazione professionale presso strutture della formazione
professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle
Regioni e Province autonome con durata e contenuti conformi all’Accordo.
Circa
la formazione
specifica dei lavoratori vanno infine sottolineate due cose:
1.
l’accordo precisa che “tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche
previste dal comma 6 dell’art. 37: “La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Il “periodicamente” di cui sopra
dovrà evidentemente essere declinato dal datore di lavoro sulla base degli
esiti della valutazione dei rischi e dei suoi aggiornamenti;
2.
il percorso formativo ed i relativi argomenti possono essere ampliati in base
alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di
conseguenza il numero di ore di formazione necessario. Anche in questo caso
sarà il datore di lavoro a stabilire tale necessità.
Per
il
preposto (punto 5 dell’accordo) è
previsto lo stesso percorso formativo dei lavoratori con l’aggiunta di una
formazione particolare la cui durata minima è prevista in 8 ore ed i cui
contenuti comprendono:
1.
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2.
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3.
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4.
Incidenti e infortuni mancati
5.
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
6.
Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in
cui il preposto opera;
7.
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
8.
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali
messi a loro disposizione.
I
contenuti da 1 a 5 possono essere trattati con modalità di apprendimento
e-Learning. E’ prevista una prova obbligatoria di verifica da effettuarsi con
colloquio o test allo scopo di testare le conoscenze acquisite circa la normativa
vigente e le competenze tecnicoprofessionali.
Infine
il punto 6 disciplina la
formazione
dei dirigenti. Qui sono previsti 4 moduli:
1-
giuridico normativo;
2
- gestione ed organizzazione della sicurezza;
3
- individuazione e valutazione dei rischi;
4
- comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
La
durata minima è di 16 ore da programmarsi e da completarsi nell’arco temporale
di 12 mesi. Anche in questo caso è prevista una prova obbligatoria di verifica delle
competenze acquisite. Tutto il percorso formativo può essere effettuato con modalità
di apprendimento e-Learning.
Dopo
aver indicato le modalità di rilascio ed i contenuti degli
attestati (punto 7), al punto 8 sono disciplinati i
crediti formativi. In particolare, con
riferimento alle fattispecie di cui al comma 4 dell’articolo 37 che recita: “La
formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a)
della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b)
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi”
vengono
riconosciuti crediti formativi nei seguenti casi:
con
riferimento alla lettera a) di cui sopra, in caso di passaggio del lavoratore
ad azienda dello stesso settore produttivo (vedi allegato 2) di quella di
provenienza è riconosciuto come credito formativo sia la formazione generale che
quella specifica; in caso di passaggio ad azienda di diverso settore produttivo
è riconosciuta come credito formativo la formazione generale, ma non quella
specifica che va ripetuta in riferimento al nuovo settore; in caso di passaggio
del lavoratore all’interno della stessa azienda multiservizi a mansioni
riconducibili ad un settore a rischio maggiore (sempre in riferimento all’allegato
2), è riconosciuto come credito formativo sia la formazione generale che quella
specifica, ma quest’ultima dovrà essere completata con un modulo integrativo conforme
per durata e contenuti ai rischi delle nuove mansioni;
con
riferimento alle lettere b) e c) di cui sopra, è riconosciuto come credito
formativo la formazione generale mentre va ripetuta la parte di formazione
specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.
Punto
9 –
Aggiornamento. Per i lavoratori è
previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti e
tre i livelli di rischio (basso, medio, alto).
Per
i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore
“in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
La frase sopra virgolettata che compare nell’accordo genera un dubbio, tenuto
conto, come detto, che i preposti effettuano un tratto di percorso formativo
comune con i lavoratori. Il dubbio è: i preposti sono tenuti ad un aggiornamento
di 6 ore o di 12 ore (6 come lavoratori e 6 come preposti)?
Per
i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore.
L’accordo
non lo precisa, ma si presuppone che la decorrenza del quinquennio di cui sopra
sia da riferirsi alla data in cui è stato completato il corso di formazione di riferimento,
mentre per i soggetti già formati alla data di pubblicazione dell’accordo, la decorrenza
del quinquennio parta dal 11 gennaio 2012. Inoltre l’aggiornamento non va
confuso con i casi in cui è obbligatorio procedere a nuova e specifica
formazione o ad integrazione di quella già effettuata così come puntualizzato
nell’ultimo capoverso del punto 9 dell’accordo.
Restano
infine alcuni dubbi circa l’ottemperanza agli obblighi di formazione in un’unica
soluzione in prossimità della scadenza del quinquennio oppure con possibilità
di distribuire nei cinque anni le ore di aggiornamento (in questo secondo caso
andrebbero disciplinati limiti e
modalità).
Punto
10 –
Disposizioni transitorie. Viene
indicato che “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai
rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile,
contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti
possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente,
del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo
deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.” In primis
andrebbero precisate le possibili cause di giustificazione del ritardo, ma
l’elemento più “sconcertante” è che la frase di cui sopra può interpretarsi
come la concessione di una deroga di 60 giorni per l’ottemperanza agli obblighi
formativi. A parere di chi scrive ogni lavoratore, ma il ragionamento vale anche
per il dirigente e per il preposto, prima di essere adibito a qualsivoglia
attività lavorativa deve ricevere la necessaria informazione, formazione e, se
del caso, addestramento necessari a far sì che detta attività sia svolta in
condizioni e con modalità che prevedano il massimo delle tutele possibili per
la sua salute e per la sua sicurezza. In caso di accadimento di infortunio
proprio nei 60 giorni di cui sopra, come dovrà essere valutata la posizione del
datore di lavoro in modo particolare se l’accadimento dell’evento fosse
riconducibile ad un difetto di formazione?
Il
secondo punto controverso delle disposizioni transitorie riguarda l’ultimo capoverso:
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione
di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato
- entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo -
corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata
in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni
previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti
e modalità di svolgimento dei
corsi.”
Traspare la volontà degli estensori dell’accordo di concedere un periodo di transizione
(12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, e quindi entro il 26 gennaio
2013) entro il quale considerare validi i corsi di formazione effettuati in
modo conforme alle previsioni normative precedenti l’accordo o secondo le
indicazioni contenute nei contratti di lavoro collettivi. La condizione è che
detti corsi siano stati “formalmente e documentalmente” approvati entro il 26
gennaio 2012. Anche per questo punto si spera siano risolutivi i chiarimenti
delle emanande linee guida.
Infine
il punto 11 –
riconoscimento
della formazione pregressa. E’ questo forse il punto più delicato e
oggetto di interpretazioni, tenuto conto che, essendo l’attività di formazione
un obbligo di legge penalmente sanzionato, anche in assenza dell’accordo che ne
disciplinasse l’attuazione, ogni datore di lavoro ha ed aveva il compito di
provvedere al riguardo.
Normale
quindi che ci si preoccupi di verificare se quanto effettuato prima dell’emanazione
dell’accordo viene riconosciuto valido. Viene stabilito questo: “...non sono
tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i
preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di
pubblicazione del presente accordo (11 gennaio 2012), una formazione nel
rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti
collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di
svolgimento dei corsi.”
Qui
il problema riguarda il termine “comprovino”. In che modo? Con quali mezzi? Con
quale documentazione? Si dice che la formazione pregressa è valida se espletata
nel rispetto delle normative precedenti l’accordo. Tra queste rientra ad esempio
il decreto ministeriale 16 gennaio 1997 che, tra l’altro, all’articolo 1
disciplinava anche se in modo minimale la formazione dei
lavoratori. Lo stesso decreto all’articolo 4 stabiliva che l’attestazione
dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di
lavoro.
Viene
stabilito nell’accordo che se la formazione pregressa è stata erogata da più di
5 anni dal 11 gennaio 2012, l’obbligo di aggiornamento per lavoratori e
preposti deve essere ottemperato entro il 11 gennaio 2013.
I
dirigenti, invece, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione
indicato al punto 6 se dimostrano di aver svolto alla data del 11 gennaio 2012
una formazione i cui contenuti siano conformi:
a)
a quanto indicato all’art. 3 del sopra citato DM 16/01/1997 che individua i
“contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere
direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione” (formazione effettuata dopo il 14/08/2003);
b)
a quelli indicati nel “modulo A” per RSPP/ ASPP di cui all’accordo Stato
Regioni del 26/ 01/2006.
Come
hanno potuto constatare tutti coloro che hanno letto o studiato l’Accordo, non
tutto quello che esso contiene è chiaro, anzi non pochi sono i punti che
necessitano di, si spera rapidi, criteri interpretativi e chiarimenti.
" Io
scelgo la sicurezza", n. 2/2012 (formato PDF, 719 kB).
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