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"La valutazione del rischio chimico: esposizione a sostanze pericolose"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

02/07/2012 - Malgrado nelle aziende di diversi comparti lavorativi si impieghino sostanze chimiche pericolose, non sempre i lavoratori sono sufficientemente informati dei rischi di queste sostanze, né vengono messe in atto tutte le idonee misure preventive e protettive per garantire sicurezza e salute degli operatori coinvolti.
Per un’adeguata gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è necessaria sia la conoscenza delle caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici manipolati che un’attenta valutazione del rischio, il primo passo per la predisposizione e adozione delle più idonee procedure di sicurezza.

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL Roma F ha prodotto un opuscolo che permette al datore di lavoro di controllare se la valutazione aziendale del rischio da esposizione a sostanze pericolose contiene le informazioni necessarie a garantire il controllo del rischio e la tutela dei lavoratori.
Il documento “ Valutiamo il rischio chimico. Guida alla corretta gestione e valutazione del rischio da esposizione a sostanze pericolose” - curato dal Dott. Felice Tidei (Responsabile del Laboratorio di Igiene Industriale della Asl RMF di Civitavecchia), dalla Dott.ssa Alessia Santoro (Consulente chimico della Laboratorio di Igiene Industriale della Asl RMF di Civitavecchia) e dalla Dott.ssa Paola Santini (Tecnico della Prevenzione presso lo SPRESAL F1 della ASL RMF di Civitavecchia), con la collaborazione di Federlazio e CNA – sottolinea che la protezione dei lavoratori contro i rischi derivati dalla presenza di sostanze pericolose è normata dal Titolo IX del Decreto legislativo 81/2008.
Le sostanze ed i preparati impiegati possono essere pericolosi “sia a causa delle loro caratteristiche di tossicità, sia a causa delle particolari condizioni di impiego che si realizzano”. E per stabilire il reale rischio espositivo dei lavoratori è necessaria una chiara ed oggettiva analisi e valutazione del rischio chimico.
 
La valutazione dei rischi, “di cui il datore di lavoro è considerato responsabile, parte dall’identificazione del rischio a cui ciascun lavoratore è soggetto attraverso un’analisi delle mansioni e delle sostanze manipolate”. Segue poi la “fase di valutazione vera e propria secondo criteri standardizzati e culmina nella stesura di un documento che evidenzia l’entità del rischio in esame”.
In particolare il documento di Valutazione del Rischio chimico deve contenere
- un paragrafo dedicato ai criteri di valutazione seguiti: è necessario indicare come è stata effettuata la valutazione del rischio chimico. Ad esempio “è possibile valutare il rischio espositivo dei lavoratori applicando dei software”, un programma di calcolo dei parametri che “fanno preciso riferimento alle sostanze impiegate in azienda e alle reali condizioni espositive”.  In alternativa è possibile “misurare la concentrazione di inquinante nell'aria durante lo svolgimento delle lavorazioni”.
- una valutazione vera e propria del rischio con la determinazione dei livelli di esposizione per ciascuna mansione;
- l' indicazione di tutte le misure preventive e protettive adottate;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
 
Riportiamo alcune informazioni dell’opuscolo sulla fase di valutazione eseguita secondo i criteri stabiliti.
La valutazione “inizia con l'elenco delle sostanze pericolose direttamente manipolate dai lavoratori, o comunque presenti in azienda. Per ciascun agente chimico è bene riportare anche le specifiche proprietà pericolose (ad esempio, tossico, irritante, ecc.). Un errore frequente che si commette in questa fase è quello di non riportare la presenza di agenti chimici che si producono a seguito di lavorazioni”. L’opuscolo ricorda che i fumi di saldatura sono un esempio classico di agenti chimici che a volte vengono dimenticati, fumi che “pur non essendo volontariamente immessi o acquistati dal datore di lavoro, di fatto, sono una conseguenza della lavorazione e per questo vanno trattati alla stregua di tutte le altre sostanze chimiche pericolose”.
Inoltre per ciascuna sostanza “devono essere assegnate le mansioni di lavoro che ne prevedono l'impiego e, a queste, deve corrispondere una descrizione precisa della manipolazione specificando una serie di dati quali la quantità utilizzata quotidianamente, la frequenza della lavorazione che ne prevede l'impiego e la durata della stessa”.
Sono poi molto importanti “anche le informazioni che riguardano le modalità espositive, come ad esempio se l'agente chimico è presente in un sistema chiuso, o se è utilizzato sotto cappa, se è presente un sistema di aspirazione generale, ecc”. Ed è bene “riportare una serie di informazioni reperibili sulla scheda di sicurezza di ciascuna sostanza pericolosa, come le misure in caso di incendio o emergenza, la corretta manipolazione e la scelta dei più adatti Dispositivi di Protezione Individuale”.
La valutazione deve infine concludersi con la “ quantificazione” del livello di esposizione che, “secondo il D.Lgs. 81/2008 classifica il rischio in basso per la salute e irrilevante per la sicurezza, o superiore a basso per la salute e irrilevante per la sicurezza”.
Nel documento – che vi invitiamo a leggere – è presente una utile tabella che riporta la sintesi delle informazioni necessarie nel documento di valutazione (DVR) del rischio chimico con esempi di applicazione relativi a toluene e nichel.
 
L’opuscolo riporta anche una serie di misure preventive e protettive che “possono essere riassunte e schematizzate nei seguenti obblighi in capo al datore di lavoro:
- sostituzione dei prodotti pericolosi, se tecnicamente possibile, con prodotti meno pericolosi;
- formazione, informazione e addestramento specifici dei lavoratori;
- fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
- misure igieniche adeguate (possibilità di lavaggi frequenti delle mani...);
- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici;
- progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- misure di protezione collettiva come segregazioni, compartimentazioni, montaggio di cappe aspiranti e dove possibile, implementazione di cicli di lavoro chiusi;
- misure di protezione individuali ( dotazioni di guanti, maschere, tute, occhiali protettivi adeguati alla tipologia di sostanza manipolata);
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- procedure specifiche per le operazioni di pulizia e per gli interventi in caso di incidente o emergenza”.
 
Ricordiamo, per concludere, che il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il documento di valutazione del rischio preveda un capitolo dedicato al programma degli interventi di protezione e prevenzione “che intende attuare, nel tempo, per garantire il miglioramento delle condizioni lavorative”. Ad esempio con riferimento ai programmi di formazione, informazione e addestramento relativi al rischio chimico e relativi al corretto utilizzo dei DPI in dotazione, ai programmi specifici di formazione per i neoassunti o per i lavoratori che cambiano mansione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere gli impianti e le macchine in efficienza.
  
 
S.Pre.S.A.L. dell’Azienda USL Roma F, “ Valutiamo il rischio chimico. Guida alla corretta gestione e valutazione del rischio da esposizione a sostanze pericolose”, opuscolo curato dal Dott. Felice Tidei (Responsabile del Laboratorio di Igiene Industriale della Asl RMF di Civitavecchia), dalla Dott.ssa Alessia Santoro (Consulente chimico della Laboratorio di Igiene Industriale della Asl RMF di Civitavecchia) e dalla Dott.ssa Paola Santini (Tecnico della Prevenzione presso lo SPRESAL F1 della ASL RMF di Civitavecchia), con la collaborazione di Federlazio e CNA, edizione 2011 (formato PDF, 1.53 MB).

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