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"REACH e CLP: le novità per il sistema industriale italiano"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

06/07/2012 - Organizzato dall’ Assoservizi Rimini e Confindustria Rimini, in collaborazione con l’ Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna, l’8 giugno si è tenuto a Rimini il seminario “ Prodotti chimici: impatto del REACH e CLP in azienda”, un seminario che ha richiamato l’attenzione sulle novità e sui cambiamenti apportati dai regolamenti europei sulla gestione e informazione delle sostanze chimiche in tutta Europa. Cambiamenti che rendono dunque necessario un supporto alle aziende che si trovano di fronte all’importante impegno di affrontare correttamente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
 
Per facilitare questo supporto ci soffermiamo oggi su uno degli interventi che nel seminario ha sottolineato le novità più rilevanti per le aziende italiane.
In “ REACH – CLP: le recenti novità in tema di Sicurezza Prodotti”, a cura di Francesco Gregorini (Referente “REACH e CLP” dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-Romagna), si ricorda che il regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals), regolamento europeo 1907/2006, è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e si applica in tutti i paesi della CE. 
Lo scopo di questo regolamento – “sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di gestione e valutazione delle sostanze chimiche” introducendo un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione - è quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente (art.1).
Tuttavia la sua funzione è anche quella “controllare ciò che è importato da paesi extra EU” e “rafforzare la competitività e la capacità innovative dell’industria chimica europea”.

Per il sistema industriale il cambiamento più rilevante riguarda “la raccolta delle informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze e l’individuazione di adeguate misure di gestione del rischio”. Ora al sistema industriale è richiesto “un ruolo pro-attivo nella gestione del rischio delle sostanze chimiche. Occorrono, quindi, una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche necessarie per l’attuazione dei compiti previsti”.
Riguardo al ruolo del sistema industriale, il relatore ricorda che un principio base del regolamento è che “l’onere della prova relativo alla sicurezza delle sostanze chimiche è trasferito dalle Autorità Pubbliche all’Industria”.
 
Se riguardo al campo di applicazione, alle varie esclusioni e esenzioni, agli attori coinvolti e agli adempimenti per la registrazione rimandiamo i nostri lettori alle decine di articoli informativi prodotti da PuntoSicuro, ricordiamo che il REACH “non riguarda esclusivamente le sostanze in quanto tali, ma anche quelle contenute nelle miscele e negli articoli. Coinvolge pertanto nella sua applicazione non solo i Produttori/Importatori di sostanze chimiche, ma anche i clienti di essi”.
 
Tra i documenti da produrre ai fini della Registrazione sono presenti:
- “il Fascicolo Tecnico (dossier) nel quale sono fornite le informazioni relative alle proprietà intrinseche, all’uso e alle precauzioni d'uso delle sostanze (la richiesta di informazioni è proporzionale ai quantitativi prodotti/importati);
- la Relazione sulla Sicurezza Chimica, per le sostanze prodotte/importate in quantità >10 t/a, che riporta una Valutazione del Rischio, realizzata sulla base degli scenari di esposizione/uso”.
In questo senso lo scopo del processo di valutazione del rischio è quello di:
- “identificare le condizioni che assicurano il controllo dei rischi;
- preparare un insieme di informazioni relative a condizioni operative (OC) e misure di gestione del rischio (RMM), da comunicare agli utilizzatori”.
È necessario dunque preparare uno scenario d’esposizione, “un set di informazioni che descrive le condizioni nelle quali i rischi associati agli usi identificati di una sostanza possono essere controllati”.
 
Ricordiamo brevemente i ruoli principali degli utilizzatori a valle:
- “ Responsabile della formulazione: soggetto che produce miscele;
 - Utilizzatore finale: soggetto che utilizza sostanze o miscele senza fornirle ad altri utilizzatori più a valle;
 - Utilizzatore industriale: soggetto che utilizza sostanze o miscele nel corso dell'attività industriale;
- Utilizzatore professionale: soggetto che utilizza sostanze o miscele nel contesto della sua attività professionale;
- Produttore di articoli: utilizzatore finale che incorpora sostanze/miscele in articoli (cfr Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli);
- Reimportatore: soggetto che importa una sostanza, da sola o in una miscela, originariamente prodotta nell'UE e registrata nella stessa catena di approvvigionamento;
- eccezionalmente, un importatore il cui fornitore non comunitario ha nominato un rappresentante esclusivo è considerato un utilizzatore a valle”.
Riguardo al controllo degli usi - della sostanza o della miscela - degli utilizzatori a valle, è necessario:
- “controllare se gli SE (scenari d’esposizione, ndr) coprono gli usi;
- controllare se le condizioni sulla sicurezza d’uso corrispondono alle condizioni alle quali si utilizza la sostanza”.
Queste le scadenze “dalla data in cui si riceve la SDS (Scheda di Sicurezza, ndr) estesa (SE allegato) con un numero di registrazione REACH:
- se usi sono coperti: 12 mesi per attuare le misure comunicate in eSDS e per aggiornare le SDS delle miscele fornite (per formulatori);
- se gli usi non sono coperti: 6 mesi per informare ECHA; 12 mesi per effettuare la valutazione della sicurezza chimica e attuare i relativi SE”.
E se il loro utilizzo “non rientra in alcuno scenario d’esposizione, possono: chiedere al fornitore che venga inserito (fornendo informazioni riguardanti gli utilizzi e le condizioni sulla sicurezza d’uso); adeguare attività alle condizioni sulla sicurezza d’uso descritte; interrompere l’uso; sostituire la sostanza; cercare un altro fornitore della stessa sostanza che abbia registrato la sostanza per tale uso e quindi fornisca uno SE in cui rientri l’utilizzo e le condizioni sulla sicurezza d’uso; elaborare la propria relazione sulla sicurezza chimica”.
 
Il relatore affronta poi altri temi correlati al REACH: valutazione, sostanze SVHC, Schede Dati di Sicurezza, Regolamento 453/2010 (nato per poter correlare REACH e CLP e sostituisce allegato II del REACH), decreto sanzionatorio (D.lgs 14 settembre 2009, n. 133), ...
 
Diamo anche qualche informazione sul Regolamento CLP, regolamento 1272/2008 riguardante la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
Un regolamento che ha l’obiettivo di “stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico, che contenga gli elementi fondamentali di sicurezza per il trasporto di merci pericolose e prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell’ambiente”.
 
Il regolamento CLP “riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche (ex preparati) e il modo di fornire informazioni in proposito. Oggetto del CLP sono quindi “tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari. Sono invece esclusi: i prodotti che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per R&S non immesse sul mercato ed i rifiuti; non si applica al trasporto per il quale resta in vigore la normativa vigente”.
L’ applicazione del regolamento è graduale: l’applicazione dei nuovi criteri “è obbligatoria dal 1 Dicembre 2010 per le sostanze mentre lo sarà dal 1 Giugno 2015 per le miscele”.
 
Il documento agli atti, relativo all’intervento, presenta una tabella con le varie tempistiche correlate al CLP e agli obblighi dei vari attori (fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle, distributori, produttori di articoli).
Il relatore si è infine soffermato su alcuni “ adeguamenti al progresso tecnico e scientifico” che apportano alcune modifiche al regolamento CLP (1° ATP – regolamento 790/2009 e 2° ATP – regolamento 286/2011) e sul decreto sanzionatorio (D.lgs 27 ottobre 2011, n° 186) recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 1272/2008/CE (CLP – Classification, Labelling and packaging).
 
 
  
Gli atti del seminario:
 
- “ Prime evidenze sull’applicazione del Regolamento REACH dal punto di vista dell’organo di vigilanza”, Paolo Pagliai - Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Forlì-Cesena (formato PDF, 1.93 MB);
 
- “ I progetti mirati della Regione Emilia-Romagna sulla Silice Libera Cristallina (SCL)”, Loris Fabbri, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Rimini, e Laura Iorizzo, AUSL Rimini – Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (formato PPS, 4.88 MB);
 
- “ REACH – CLP: le recenti novità in tema di Sicurezza Prodotti”, Francesco Gregorini,  Referente “REACH e CLP” dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-Romagna (formato PDF, 1.79 MB);
 
- “ I nuovi regolamenti europei: gli impatti sulla valutazione e gestione del rischio chimico”, Bruno Marchesini, Gruppo di lavoro “Rischio chimico in ambiente di lavoro” dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia-Romagna (formato PDF, 1.16 MB);
 
- “ Le problematiche emerse in applicazione dei Regolamenti REACH e CPL”, L. Grisai, Federchimica (formato PDF, 711 kB).
 
 
 

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