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"REACH e CLP: le novità per il sistema industriale italiano"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
06/07/2012 - Organizzato dall’ Assoservizi
Rimini e Confindustria
Rimini, in collaborazione con l’ Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna, l’8
giugno si è tenuto a Rimini il seminario “ Prodotti chimici:
impatto del REACH e CLP in azienda”, un seminario che ha richiamato
l’attenzione sulle novità e sui cambiamenti apportati dai regolamenti europei
sulla gestione e informazione delle sostanze chimiche in tutta Europa.
Cambiamenti che rendono dunque necessario un supporto alle aziende che si
trovano di fronte all’importante impegno di affrontare correttamente l’entrata
in vigore delle nuove disposizioni.
Per
facilitare questo supporto ci soffermiamo oggi su uno degli interventi che nel
seminario ha sottolineato le novità più rilevanti per le aziende italiane.
In
“
REACH – CLP: le recenti novità in tema
di Sicurezza Prodotti”, a cura di Francesco Gregorini (Referente “REACH e
CLP” dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-Romagna), si ricorda
che il regolamento
REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals), regolamento
europeo 1907/2006, è entrato in vigore il 1° giugno 2007 e si applica in tutti
i paesi della CE.
Lo
scopo di questo regolamento –
“sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore
in materia di gestione e valutazione delle sostanze chimiche” introducendo un
sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione - è quello di
assicurare un
elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente (art.1).
Tuttavia
la sua funzione è anche quella “controllare ciò che è importato da paesi extra
EU” e “rafforzare la competitività e la capacità innovative dell’industria
chimica europea”.
Per
il sistema industriale il
cambiamento
più rilevante riguarda “la raccolta delle informazioni sulle proprietà
intrinseche delle sostanze e l’individuazione di adeguate misure di gestione
del rischio”. Ora al sistema industriale è richiesto “un
ruolo pro-attivo nella gestione del rischio delle sostanze
chimiche. Occorrono, quindi, una serie di azioni per l’adeguamento dei sistemi
organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di
approvvigionamento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità
tecniche necessarie per l’attuazione dei compiti previsti”.
Riguardo
al ruolo del sistema industriale, il relatore ricorda che un
principio base del regolamento è che
“l’onere della prova relativo alla sicurezza delle sostanze chimiche è
trasferito dalle Autorità Pubbliche all’Industria”.
Se
riguardo al campo di applicazione, alle varie esclusioni e esenzioni, agli
attori coinvolti e agli adempimenti per la
registrazione rimandiamo i nostri lettori alle decine di articoli
informativi prodotti da PuntoSicuro, ricordiamo che il REACH “non riguarda
esclusivamente le sostanze in quanto tali, ma anche quelle contenute nelle
miscele e negli articoli. Coinvolge pertanto nella sua applicazione non solo i
Produttori/Importatori di sostanze chimiche, ma
anche i clienti di essi”.
Tra
i
documenti da produrre ai fini della
Registrazione sono presenti:
- “il
Fascicolo Tecnico (dossier) nel
quale sono fornite le informazioni relative alle proprietà intrinseche, all’uso
e alle precauzioni d'uso delle sostanze (la richiesta di informazioni è
proporzionale ai quantitativi prodotti/importati);
- la
Relazione sulla
Sicurezza Chimica,
per le sostanze prodotte/importate in quantità >10 t/a, che riporta una
Valutazione del Rischio, realizzata sulla base degli scenari di
esposizione/uso”.
In
questo senso lo
scopo del processo di
valutazione del rischio è quello di:
- “identificare le condizioni che assicurano
il controllo
dei rischi;
- preparare un insieme di informazioni
relative a condizioni operative (OC) e misure di gestione del rischio (RMM), da
comunicare agli utilizzatori”.
È
necessario dunque preparare uno
scenario
d’esposizione, “un set di informazioni che descrive le condizioni nelle
quali i rischi associati agli usi identificati di una sostanza possono essere
controllati”.
Ricordiamo
brevemente i
ruoli principali degli
utilizzatori a valle:
- “
Responsabile
della formulazione: soggetto che produce miscele;
-
Utilizzatore finale: soggetto che utilizza sostanze o
miscele senza fornirle ad altri utilizzatori più a valle;
-
Utilizzatore industriale: soggetto che
utilizza sostanze o miscele nel corso dell'attività industriale;
-
Utilizzatore
professionale: soggetto che utilizza sostanze o miscele nel contesto della
sua attività professionale;
-
Produttore di
articoli: utilizzatore finale che incorpora sostanze/miscele in articoli
(cfr Guida alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli);
-
Reimportatore:
soggetto che importa una sostanza, da sola o in una miscela, originariamente
prodotta nell'UE e registrata nella stessa catena di approvvigionamento;
- eccezionalmente, un
importatore il cui fornitore non comunitario ha nominato un
rappresentante esclusivo è considerato un utilizzatore a valle”.
Riguardo
al
controllo degli usi - della
sostanza o della miscela -
degli utilizzatori
a valle, è necessario:
-
“controllare se gli SE (scenari d’esposizione, ndr) coprono gli usi;
-
controllare se le condizioni sulla sicurezza d’uso corrispondono alle
condizioni alle quali si utilizza la sostanza”.
Queste
le
scadenze “dalla
data in cui si riceve la SDS (Scheda di Sicurezza, ndr) estesa (SE allegato)
con un numero di registrazione REACH:
-
se usi sono coperti: 12 mesi per attuare le misure comunicate in eSDS e per
aggiornare le SDS delle miscele fornite (per formulatori);
-
se gli usi non sono coperti: 6 mesi per informare ECHA; 12 mesi per effettuare
la valutazione della sicurezza chimica e attuare i relativi SE”.
E
se il loro utilizzo “non rientra in alcuno scenario d’esposizione, possono:
chiedere al fornitore che venga inserito (fornendo informazioni riguardanti gli
utilizzi e le condizioni sulla sicurezza d’uso); adeguare attività alle condizioni
sulla sicurezza d’uso descritte; interrompere l’uso; sostituire la sostanza;
cercare un altro fornitore della stessa sostanza che abbia registrato la
sostanza per tale uso e quindi fornisca uno SE in cui rientri l’utilizzo e le
condizioni sulla sicurezza d’uso; elaborare la propria relazione sulla
sicurezza chimica”.
Il
relatore affronta poi altri temi correlati al REACH: valutazione, sostanze
SVHC, Schede
Dati di Sicurezza, Regolamento 453/2010 (nato per poter correlare REACH e
CLP e sostituisce allegato II del REACH), decreto sanzionatorio (D.lgs 14
settembre 2009, n. 133), ...
Diamo
anche qualche informazione sul
Regolamento
CLP, regolamento 1272/2008 riguardante la classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.
Un
regolamento che ha l’obiettivo di “stabilire una base comune e coerente per il
pericolo chimico, che contenga gli elementi fondamentali di sicurezza per il
trasporto di merci pericolose e prevenzione per la salute e sicurezza del
consumatore, del lavoratore e dell’ambiente”.
Il
regolamento CLP “riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche
(ex preparati) e il modo di fornire informazioni in proposito.
Oggetto del CLP sono quindi “tutte le
sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari. Sono
invece
esclusi: i prodotti che
ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi medici,
alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per
R&S non immesse sul mercato ed i rifiuti; non si applica al trasporto per
il quale resta in vigore la normativa vigente”.
L’
applicazione del regolamento è
graduale: l’applicazione dei nuovi criteri “è obbligatoria dal 1 Dicembre 2010
per le sostanze mentre lo sarà dal 1 Giugno 2015 per le miscele”.
Il
documento agli atti, relativo all’intervento, presenta una tabella con le varie
tempistiche correlate al CLP e agli obblighi dei vari attori (fabbricanti,
importatori, utilizzatori a valle, distributori, produttori di articoli).
Il
relatore si è infine soffermato su alcuni “
adeguamenti
al progresso tecnico e scientifico” che apportano alcune modifiche al
regolamento CLP (1° ATP – regolamento 790/2009 e 2° ATP – regolamento 286/2011)
e sul
decreto sanzionatorio (D.lgs
27 ottobre 2011, n° 186) recante disciplina sanzionatoria per la violazione del
regolamento 1272/2008/CE (CLP – Classification, Labelling and packaging).
Gli
atti del seminario:
-
“ Prime
evidenze sull’applicazione del Regolamento REACH dal punto di vista dell’organo
di vigilanza”, Paolo Pagliai - Dipartimento Sanità Pubblica AUSL
Forlì-Cesena (formato PDF, 1.93 MB);
-
“ I
progetti mirati della Regione Emilia-Romagna sulla Silice Libera Cristallina
(SCL)”, Loris Fabbri, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Rimini, e
Laura Iorizzo, AUSL Rimini – Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro (formato PPS, 4.88 MB);
-
“ REACH
– CLP: le recenti novità in tema di Sicurezza Prodotti”, Francesco
Gregorini, Referente “REACH e CLP”
dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-Romagna (formato PDF, 1.79
MB);
-
“ I
nuovi regolamenti europei: gli impatti sulla valutazione e gestione del rischio
chimico”, Bruno Marchesini, Gruppo di lavoro “Rischio chimico in ambiente
di lavoro” dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia-Romagna
(formato PDF, 1.16 MB);
-
“ Le
problematiche emerse in applicazione dei Regolamenti REACH e CPL”, L.
Grisai, Federchimica (formato PDF, 711 kB).
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