"V Conto Energia: Il testo del nuovo decreto sul fotovoltaico pubblicato sulla Gazzetta ufficiale"
fonte www.lavoripubblici.it / Risparmio energetico
Il decreto consta di 20 articoli e di 7 allegati ed è stato previsto:
- un ampliamento del budget di spesa, per un totale di 500 Milioni di Euro annui - pari a ulteriori 10 Miliardi di Euro di spesa su 20 anni - suddivisi tra Fotovoltaico (200 Milioni) e Non-Fotovoltaico (300 Milioni);
- una semplificazione delle procedure per l'iscrizione ai registri;
- l'innalzamento delle soglie di accesso ai registri per tutte le categorie rilevanti. In particolare, per il fotovoltaico, sono esentati dai registri gli impianti a concentrazione, quelli innovativi e quelli realizzati da Amministrazioni pubbliche, oltre a quelli in sostituzione di amianto fino a 50 KW. Inoltre, sono esentati gli impianti tra 12 e 20 KW che richiedono una tariffa ridotta del 20%;
- un premio per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto e per quelli con preponderante uso di componenti europei;
- un incremento degli incentivi per alcune specifiche tecnologie che presentano una forte ricaduta sulla filiera nazionale, ad esempio: geotermico innovativo, fotovoltaico a concentrazione e innovativo;
- una rimodulazione dei termini di pagamento dei certificati verdi;
- la conferma della priorità di accesso al registro per gli impianti realizzati dalle aziende agricole.
Di seguito l'analisi del decreto.
Entrate in vigore
La principale novità del nuovo decreto riguarda l'
entrata in vigore
che, come sperato, non sarà repentina ma consentirà la gestione di una
fase transitoria per un passaggio più graduale e indolore dal IV sistema
incentivante di cui al DM 05/05/2011. In particolare, sarà sempre
valido il tetto dei 6 miliardi di euro per quanto riguarda il costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi, ma la data in cui il costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi raggiunge il valore di 6
miliardi di euro l'anno dovrà essere pubblicata sul sito dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, con propria delibera. Il nuovo sistema
incentivante si applicherà decorsi
45 giorni solari dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione.
Durante una prima fase transitoria, il IV Conto Energia continuerà ad applicarsi:
- ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del DM 05/05/2011 che entrano in esercizio prima della data di decorrenza del nuovo Conto Energia individuata dall'AEEG;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
- agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Il nuovo sistema incentivante si esaurirà, in ogni caso, decorsi trenta
giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo
cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno. La data di raggiungimento del
predetto valore di 6,7 miliardi di euro l'anno verrà comunicata
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, attraverso delibera
pubblicata sul sito.
Accesso agli incentivi
Un'altra grossa novità riguarda l'accesso "diretto" alle tariffe
incentivanti, oggetto di discussione tra i ministeri interessati,
Regioni e principali associazioni di settore che hanno da subito
contestato l'iscrizione al registro per gli impianti di piccolo taglio.
In particolare, gli impianti che accedono direttamente alle tariffe
incentivanti sono:
- gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
- gli impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
- impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
- gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
Gli impianti fotovoltaici non ricadenti in uno dei suddetti punti potranno accedere alle nuove tariffe incentivanti, previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:
- 1° registro: 140 milioni di euro;
- 2° registro: 120 milioni di euro;
- registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno.
Oltre le suddette risorse in ciascun registro:
- vengono sommate le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
- vengono sommate le risorse relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
- a decorrere dal secondo registro, viene detratto il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del registro nonché, limitatamente al secondo registro, il costo degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c). In caso di insufficiente compensazione, si procede mediante ulteriore detrazione dalle disponibilità dei registri successivi.
Procedura per gli impianti a registro
Per quanto concerne il primo registro di 140 milioni di euro, il bando
sarà pubblicato dal GSE entro 20 giorni dalla data di pubblicazione
delle regole applicative per l'iscrizione ai registri e l'accesso alle
tariffe incentivanti e prevede la presentazione delle domande di
iscrizione al registro fino alla data di pubblicazione della
deliberazione dell'AEEG, e in ogni caso per trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del bando. Per i registri successivi, i bandi
sono pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data
di chiusura del primo bando e prevedono la presentazione delle domande
di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni.
La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto
titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio
dell'impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà recante le informazioni di cui all'allegato 3-A. Non è
consentita, successivamente alla chiusura del registro, l'integrazione
dei documenti e delle informazioni presentati.
Entro venti giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma la
graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro e la pubblica
sul proprio sito internet, applicando i seguenti criteri di priorità:
- a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
- c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE;
- e) impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreché l'area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003; cave dismesse; miniere esaurite;
- f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;
- g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
- i) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 del decreto stesso.
Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere precedenti, all'interno di tale categoria sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
- impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
- precedenza della data del titolo autorizzativo;
- minore potenza dell'impianto;
- precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
Attestato di certificazione energetica
Per quanto concerne le priorità riguardanti l'
attestato di certificazione energetica,
qualora sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe
energetica rilevante per la formazione della graduatoria è determinata
secondo modalità rese note dal GSE nell'ambito delle regole applicative.
Le tariffe incentivanti del V Conto Energia
Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in
riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa
omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia
di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti
fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e
per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7.
Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE
eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la
differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli
Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale differenza non può
essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi
allegati; l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale
superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. Sulla quota
della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una
tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7.
Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in
sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli
impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi,
tra loro cumulabili:
a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v):
- 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in
sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione
dell'eternit o dell'amianto:
- 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione del nuovo decreto sono:

I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione del nuovo decreto sono:

I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione del nuovo decreto sono:

I valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione del nuovo decreto sono:

Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 15% a semestre.
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