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"Circolare ministeriale sui "lavoratori autonomi" nei cantieri"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
12/07/2012 -
La
premessa della circolare è molto esplicita e parla di
utilizzo
improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi che però di fatto operano in
cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori,
svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle
imprese stesse.
Dopo la pubblicazione del documento approvato dal “Gruppo Edilizia”
del Coordinamento tecnico in materia di salute e sicurezza delle Regioni sul
tema “ Lavoratori
Autonomi, attività di cantiere” (si veda PuntoSicuro del 15 giugno 2012), un
nuovo approfondimento su questo importante tema arriva con la pubblicazione da
parte della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali della circolare 16/2012.
La circolare ha come scopo principale quello di impartire indicazioni operative per il personale ispettivo e chiarire, per quanto possibile, le problematiche che vengono riscontrate sempre più frequentemente nel corso dell’attività di vigilanza nell’ambito del settore edile.
La circolare ha come scopo principale quello di impartire indicazioni operative per il personale ispettivo e chiarire, per quanto possibile, le problematiche che vengono riscontrate sempre più frequentemente nel corso dell’attività di vigilanza nell’ambito del settore edile.
Chi
opera in cantiere – siano essi Organi di Vigilanza, Coordinatori per la
Sicurezza, Responsabili dei Lavori, ma l’aspetto riguarda anche e soprattutto i Committenti
– è certamente cosciente del problema che sempre più frequentemente viene
riscontrato relativo alla presenza di
“presunti”
lavoratori autonomi che in realtà di autonomia ne hanno effettivamente poca
o nulla.
A
dare peso a questa – che visti i dati non risulta essere solo una sensazione –
vengono in aiuto le rilevazioni dell’ANCE sui dati ISTAT relativi all’anno
2011, secondo cui il numero di lavoratori autonomi (senza dipendenti) che
svolgono attività in cantiere risulta superiore rispetto alla categoria dei
lavoratori subordinati (di poco maggiore del 51%). La circolare si sofferma poi
brevemente sulle formule “aggregative” di dubbia legittimità quali ad esempio
le
associazioni
temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di
committenti privati, l’esecuzione anche integrale di intere opere edili.
Veniamo
ora ad analizzare nel dettaglio i contenuti della circolare che, come
evidenziato dall’estensore stesso, non vuole costituire principi di carattere
generale in ordine ai criteri di distinzione tra prestazioni autonome e
prestazione subordinate, ma solo come istruzioni di carattere tecnico
necessarie al personale ispettivo uniformandone anche comportamenti e
valutazioni.
In
primo luogo viene sottolineata la definizione di lavoratore autonomo come
individuata dall'articolo 89, comma 1 lett. d) del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.,
ai sensi del quale per
lavoratore
autonomo deve intendersi “la
persona
fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell’opera
senza vincolo
di subordinazione”, a tal proposito viene pure precisato che alla luce
del consolidato orientamento della Suprema Corte, l’imprenditore
“tout court” ovvero l’imprenditore
artigiano può svolgere attività di natura subordinata purché in misura non
prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. Sez. Unite n.
3240/2010).
In
secondo luogo il riferimento, ai fini della verifica, è senza dubbio quello
connesso al possesso ed alla disponibilità (intesa come proprietà, possesso o
comunque disponibilità giuridica) di una consistente
dotazione strumentale rappresentata da macchine ed attrezzature. A
solo titolo di esempio vengono citati ponteggi, macchine edili, motocarri,
escavatori, apparecchi di sollevamento. Mentre per contro viene precisato che
la disponibilità di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli,
carriole, funi) risulta inidonea a dimostrare l’esistenza di un’autonoma
attività imprenditoriale.
Importante
è anche l’aspetto nel quale la
disponibilità
delle macchine ed attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori venga
data (a titolo gratuito od oneroso) dall’impresa esecutrice o addirittura dal
committente. Tale circostanza è certamente un elemento sintomatico della
non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Ricordiamo che la verifica
dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi (prevista
dall’articolo 90 comma 9 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.), fa esplicito
riferimento precedentemente ed indipendentemente dall’affidamento del singolo
lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature ed opere provvisionali
la cui conformità deve essere opportunamente documentata (vedasi al riguardo
l’allegato XVII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Un
ulteriore elemento di verifica, anche se non decisivo per il settore
dell’edilizia, riguarda il riscontro di
un’eventuale
monocommittenza.
Al
fine di supportare un regime di “presunzione” di lavoro autonomo, od al
contrario di non “genuinità” del rapporto di lavoro, vengono poi fatte alcune
considerazioni in relazione alla specifica situazione oggetto dell’accertamento
al fine di inquadrare i margini della citata “autonomia” nell’ambito del ciclo
complessivo dell’opera edile.
Se –
fatti salvi i debiti controlli e verifiche – non siano mai sorti particolari
problemi di inquadramento della prestazione autonoma per le attività di
completamento dell’opera (finitura e realizzazione impiantistica), meno
verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo
con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere
strutturali del manufatto (sbancamenti, costruzione delle fondamenta, di opere
in cemento armato e di strutture in elevazione in genere), svolte da specifiche
categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del
carpentiere e del ferraiolo. Lo
svolgimento di tali mansioni risulta, infatti,
legato ad un cronoprogramma ed ad un coordinamento tra lavoratori
tramite un’attività unitaria ed organica, che difficilmente risulta compatibile
con una prestazione dotata delle caratteristiche dell’autonomia quanto a “tempi
e modalità di esecuzione” dei lavori.
Sempre
per quanto riguarda gli aspetti
presuntivi
il personale ispettivo è tenuto a considerare rapporto di lavoro subordinato le
prestazioni di lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o
all’Albo delle Imprese Artigiane adibiti alle seguenti attività:
-
manovalanza;
-
muratura;
-
carpenteria;
-
rimozione amianto;
-
posizionamento di ferri e ponti;
-
addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.
Tale
presunzione si applica anche nelle ipotesi in cui il Committente, assumendo la
veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell’opera esclusivamente a
lavoratori autonomi, di fatto totalmente
eterodiretti,
ovvero lavoratori che lasciano che le proprie azioni vengano guidate dagli
altri e pertanto privi di autonomia
decisionale.
In
relazione ai
provvedimenti sanzionatori
da irrogare, la nota conclude precisando che, in tutti i casi di
disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo
è tenuto alla contestazione al soggetto utilizzatore, oltre che alle violazioni
di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle prestazioni al lavoro
subordinato ed alle conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti
riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia
di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei
lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai
sensi del D. Lgs n. 758/1994.
Concludiamo
con un piccolo schema riassuntivo di quanto indicato dalla circolare 16/2012.
Farina
Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS
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