"Tirocini: la normativa aggiornata sugli stage in azienda"
fonte www.pmi.it / Normativa
Le forme contrattuali che promuovono l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e che si basano su tipologie di inquadramento che perseguono finalità di formazione sono sostanzialmente due:
Analizziamo quest’ultimo, che è un’opzione utile per le imprese e per
l’aspirante lavoratore, che può così fare esperienza e arricchire il
curriculum.
Contratto di stage
Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza), il nominativo del tutor e del responsabile dell’azienda, gli estremi identificativi dell’ assicurazione INAIL, la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.
Obblighi del tirocinante durante lo stage:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- mantenere la riservatezza sulle informazioni aziendali;
- seguire le indicazioni del tutor e rispettare i regolamenti aziendali.
Il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL ma il rapporto che si instaura tra azienda e stagista non costituisce un rapporto di lavoro subordinato. Lo stageur non può in ogni caso essere considerato lavoratore dipendente in quanto sfugge all’applicazione di tutte le regole della subordinazione: non è soggetto al potere direttivo, organizzativo o disciplinare di chi lo ospita, che può avvalersi del suo lavoro solo dentro uno schema caratterizzato dalla volontarietà e dall’ assenza di un vincolo di subordinazione.
E’ possibile, inoltre, prevedere un
compenso monetario a titolo di rimborso spese o una borsa lavoro purché ciò non si traduca in uno stipendio. La Riforma del Lavoro 2012 prevede degli aggiornamenti in questo senso, rendendo il compenso un diritto dello stagista e definendo specifiche linee guida per i tirocini formativi.
Promozione del tirocinio
Il tirocinio è promosso da Centri per l’Impiego, agenzie del lavoro, università, istituti scolastici o di formazione professionale, Consulenti del Lavoro attraverso la Fondazione Lavoro, soggetti in possesso di specifici requisiti determinati dalle normative regionali.
I promotori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali
infortuni sul lavoro e per
responsabilità civile
verso terzi presso un’idonea compagnia assicuratrice. L’obbligo di
tutela assicurativa non è derogabile, né eliminabile o sostituibile
dalle normative regionali.
Riforma del tirocinio
Il dl 138/2011 (Manovra Finanziaria di Ferragosto) al fine di contrastare abusi e utilizzi distorti del tirocinio formativo, ha definito un termine massimo di 6 mesi – proroghe comprese – per gli stage non curriculari (tirocini non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro), con attivazione unicamente in favore di neo diplomati o neo laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
I vincoli così stringenti fanno riferimento esclusivamente ai tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante formazione in ambiente produttivo e conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Esclusi dal campo di applicazione della Riforma 2011, i tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione, i cosiddetti tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro ossia le iniziative svolte a favore dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità e degli inoccupati ovvero i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate: disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e comunque tutti quei soggetti che possono essere definiti svantaggiati.
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