"DPI vie respiratorie agenti biologici, circolare ministero Lavoro"
fonte www.quotidianosicurezza.it / Sicurezza sul lavoro
Il documento cita come riferimento dei chiarimenti riportati la pubblicazione INAIL ex ISPESL “Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuali per il rischio biologico di in attuazione del D.Lgs 81/08 e smi”.
In particolare viene chiarito che “I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da una certificazione di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. Ai sensi della Direttiva 54/2000 CE”.
La certificazione CE dei DPI conforme a quanto previsto dalla Direttiva 89/686/Ce è stata recepita in Italia dal Decreto legislativo 475/92 e smi, e possono essere utilizzate in tal senso le successive norme armonizzate pubblicate in G.U. L’uso dei DPI per le vie respiratorie viene valutato idoneo anche per gli agenti biologici aerodispersi.
Il ministero chiarisce quindi che solo i DPI conformi a certificazione CE di Tipo derivante da Direttiva 89/686/ possono essere commercializzati, conformi ad allegato II della normativa citata e attestazione del Tipo emessa da Organismo Notificato. Tale procedura è valida anche per la protezione dagli agenti biologici, in nome della norma europea armonizzata EN 149.
Risultano quindi idonei per la protezione da agenti biologici i DPI per le vie respiratori certificati CE Capitolo II Direttiva 89/686/CEE gruppi 2 e 3 definiti dalla Direrettiva 2000/54/CE e i DPI CE Capitolo II Direttiva 89/686/CEE da norma armonizzata EN 149.
Info: DPI agenti biologici
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