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"Condominio, balconi aggettanti proprietà esclusiva del privato "
fonte www.lavoripubblici.it / Edilizia
17/07/2012 - Nei condomini, i balconi
aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità
immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa.
Soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale
fanno parte dei beni comuni condominiali, ma solo se contribuiscono a
renderlo esteticamente gradevole.
Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 28569 del 30 aprile 2012, ha confermato una ormai consolidata tesi secondo la quale nel condominio i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa e che solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. (Cass. n. 14576 del 30/07/2004; Cass. n. 587 del 12.1.11; Cass. n. 15913 del 17/07/2007).
In particolare, per stabilire di chi deve pagare per la ristrutturazione del balcone, se il proprietario o il condominio, è necessario distinguere i due casi di:
Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 28569 del 30 aprile 2012, ha confermato una ormai consolidata tesi secondo la quale nel condominio i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa e che solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. (Cass. n. 14576 del 30/07/2004; Cass. n. 587 del 12.1.11; Cass. n. 15913 del 17/07/2007).
In particolare, per stabilire di chi deve pagare per la ristrutturazione del balcone, se il proprietario o il condominio, è necessario distinguere i due casi di:
- balcone aggettante;
- balcone incassato.
Nel primo caso, il balcone permette al condomino di affacciarsi e di
esplicare il suo diritto di veduta. Il balcone aggettante sporge
rispetto al muro perimetrale dell'edificio e in questo caso è di
proprietà esclusiva del condomino che dovrà, dunque, sostenere le spese
di manutenzione, fatta esclusione del frontalino se costituisce un
elemento architettonico di pregio.
Nel secondo caso, il balcone è rientrato rispetto al muro perimetrale
dell'edificio. Per quanto concerne le spese di manutenzione:
- il fondo va mantenuto a cura del proprietario del balcone di sotto, a cui fa da soffitto;
- la manutenzione della struttura portante è a carico di tutto il condominio;
- le spese per la pavimentazione e per la ringhiera sono a carico del proprietario del balcone.
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