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"Valutazione dei rischi: confermati i rinvii per il decreto 81"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
18/07/2012 - È
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.
101 del 12 luglio 2012 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 57 del 12
maggio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- la seconda disposizione è tesa ad evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
La
Legge contiene due distinte disposizioni:
-
la prima è tesa
ad evitare il vuoto normativo scaturente
dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro
nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale
prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la seconda disposizione è tesa ad evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
Ricordiamo che le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi sono state approvate il 16 maggio dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro
ma non sono ancora entrate in vigore (si veda l'approfondimento e l'intervista di PuntoSicuro a Cinzia Frascheri sulle procedure standardizzate e sulle ipotesi di entrata in vigore).
Nulla invece è ancora previsto per i decreti attuativi relativi all'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
La legge 101, convertendo il decreto-legge 12
maggio 2012, n. 57 ha però apportate delle ulteriori modifiche: questo
il testo dell'articolo 1 del decreto con le modificazioni apportate (in
grassetto):
Il periodo modificato del comma 2 dell’articolo 3 (Campo di
applicazione) del D.Lgs 81/2008 diventa quindi:
Art. 1
01. All'articolo 3,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi".
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei
decreti di cui al comma 2,";
b) le parole da: "; decorso" a :
"decreto" sono soppresse;
b-bis) è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato
comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione".
"Con i successivi decreti, da emanare entro
cinquantacinque mesi
(15 dicembre 2012, ndr) dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata
dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo
delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito
portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il
settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al
XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario
contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni
attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n.
191, e dai relativi decreti di attuazione."
Il comma 3 diventa invece:
"Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono
fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate
dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.
Gli schemi dei
decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione."
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