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"Soa, ok definitivo alla proroga delle qualificazioni"
fonte www.edilportale.com / Normativa
19/07/2012 - Via libera definitivo al
ddl
che proroga di 180 giorni la validità delle vecchie qualificazioni Soa
in modo da non incorrere nel blocco degli appalti dopo l’entrata in
vigore delle modifiche introdotte dal
Regolamento di attuazione del
Codice Appalti.
Dopo l’approvazione da parte del Senato, anche la Camera ha convalidato lo slittamento di sei mesi per l’entrata in operatività delle nuove categorie di qualificazione e di un anno per rendere operativo il sistema di garanzia globale di esecuzione, che è obbligatorio per gli appalti di progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro.
Le attestazioni rilasciate ai sensi del Dpr 34/2000 nelle categorie non modificate hanno validità fino alla naturale scadenza, mentre gli importi vengono automaticamente sostituiti a partire da dicembre 2012, cioè 546 giorni dopo l’entrata in vigore del Regolamento.
Sempre a partire da dicembre 2012 cessano di avere validità le attestazioni relative alla categoria OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS2.
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18, OS 21 e OS2 possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza, per la partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A. Vale la stessa regola per chi, in possesso delle certificazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8, intenda partecipare alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7.
Per la qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 relativi a lavorazioni ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS35. In base alle modifiche apportate, è necessario indicare la quota attribuita a ciascuna delle categorie.
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 sono utilizzabili per la qualificazione nella categoria OG 11 attribuendo, in via convenzionale, il 20% alle lavorazioni eseguite nella categoria OS 3, il 40% alle lavorazioni eseguite nella categoria OS 28 e il 40% a quelle nella categoria OS 30.
Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Dopo l’approvazione da parte del Senato, anche la Camera ha convalidato lo slittamento di sei mesi per l’entrata in operatività delle nuove categorie di qualificazione e di un anno per rendere operativo il sistema di garanzia globale di esecuzione, che è obbligatorio per gli appalti di progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro.
Le attestazioni rilasciate ai sensi del Dpr 34/2000 nelle categorie non modificate hanno validità fino alla naturale scadenza, mentre gli importi vengono automaticamente sostituiti a partire da dicembre 2012, cioè 546 giorni dopo l’entrata in vigore del Regolamento.
Sempre a partire da dicembre 2012 cessano di avere validità le attestazioni relative alla categoria OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS2.
Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18, OS 21 e OS2 possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza, per la partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A. Vale la stessa regola per chi, in possesso delle certificazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8, intenda partecipare alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7.
Per la qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 relativi a lavorazioni ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS35. In base alle modifiche apportate, è necessario indicare la quota attribuita a ciascuna delle categorie.
I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 sono utilizzabili per la qualificazione nella categoria OG 11 attribuendo, in via convenzionale, il 20% alle lavorazioni eseguite nella categoria OS 3, il 40% alle lavorazioni eseguite nella categoria OS 28 e il 40% a quelle nella categoria OS 30.
Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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