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"Nuovo Sportello Unico Edilizia, un unico ufficio per tutte le pratiche"
fonte www.edilportale.com / Normativa
25/07/2012 - Sarà votata oggi dalla Camera la fiducia sul
ddl di conversione del
Decreto Sviluppo, nel testo modificato dalle Commissioni.
La principale novità per il settore delle costruzioni riguarda lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) che, secondo il testo in esame, d’ora in poi costituirà l’unico punto di accesso per il privato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio e il relativo titolo abilitativo, e fornirà una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.
Il nuovo SUE si occuperà di acquisire, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e sarà l’unico ufficio competente a comunicare con il cittadino che ha richiesto il titolo abilitativo; gli altri uffici comunali e le P.A. diverse dal Comune, interessati al procedimento, dovranno inoltrare immediatamente al SUE denunce, domande, segnalazioni, atti e documenti eventualmente ricevuti.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia acquisirà direttamente o tramite conferenza di servizi tutti gli atti necessari al rilascio del permesso di costruire, e precisamente: il parere della ASL; il parere dei vigili del fuoco; le autorizzazioni e le certificazioni regionali per le costruzioni in zone sismiche; l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle aree contigue alle zone militari; l’autorizzazione della circoscrizione doganale per le costruzioni in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale; l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo.
E ancora: gli atti di assenso per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (in caso di dissenso però si procede ai sensi del Codice); il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia per gli interventi in quell’area; il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; gli assensi per le servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; il nulla osta per le aree naturali protette.
Un’altra importante semplificazione riguarda le amministrazioni le quali, ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi in materia edilizia, sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. Questo significa che i professionisti non dovranno più produrre e allegare alle istanze documenti che sono già nella disponibilità della pubblica amministrazione, con conseguente risparmio di tempo e denaro.
Sarà accelerato anche il procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 del Testo Unico Edilizia): ora la legge prevede che entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento acquisisca, tramite lo Sportello Unico, i pareri e gli atti di assenso, e formuli una proposta di provvedimento.
Con la modifica del Decreto Sviluppo, se entro i 60 giorni non saranno intervenute tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, il responsabile dello Sportello Unico indirà la conferenza di servizi. Le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo potranno non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i propri atti di assenso. La determinazione adottata dalla conferenza di servizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.
Novità anche per la disciplina della Denuncia di Inizio Attività (DIA). Con un comma aggiunto all’articolo 23 del DPR 380/2001, si dispone che, nei casi in cui la normativa richieda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi (esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali e paesaggistici, relativi alla difesa e alla pubblica sicurezza, alla giustizia), tali atti sono sostituiti da autocertificazioni o attestazioni di tecnici abilitati che asseverano la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
Inoltre, la DIA, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni e dagli elaborati tecnici, può essere presentata mediante Raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Un Regolamento ministeriale individuerà i criteri e le modalità per la presentazione della DIA attraverso l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici.
Tutte queste novità dovranno essere applicate dai Comuni entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo.
La principale novità per il settore delle costruzioni riguarda lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) che, secondo il testo in esame, d’ora in poi costituirà l’unico punto di accesso per il privato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio e il relativo titolo abilitativo, e fornirà una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.
Il nuovo SUE si occuperà di acquisire, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e sarà l’unico ufficio competente a comunicare con il cittadino che ha richiesto il titolo abilitativo; gli altri uffici comunali e le P.A. diverse dal Comune, interessati al procedimento, dovranno inoltrare immediatamente al SUE denunce, domande, segnalazioni, atti e documenti eventualmente ricevuti.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia acquisirà direttamente o tramite conferenza di servizi tutti gli atti necessari al rilascio del permesso di costruire, e precisamente: il parere della ASL; il parere dei vigili del fuoco; le autorizzazioni e le certificazioni regionali per le costruzioni in zone sismiche; l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle aree contigue alle zone militari; l’autorizzazione della circoscrizione doganale per le costruzioni in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale; l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo.
E ancora: gli atti di assenso per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (in caso di dissenso però si procede ai sensi del Codice); il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia per gli interventi in quell’area; il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; gli assensi per le servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; il nulla osta per le aree naturali protette.
Un’altra importante semplificazione riguarda le amministrazioni le quali, ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi in materia edilizia, sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. Questo significa che i professionisti non dovranno più produrre e allegare alle istanze documenti che sono già nella disponibilità della pubblica amministrazione, con conseguente risparmio di tempo e denaro.
Sarà accelerato anche il procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 del Testo Unico Edilizia): ora la legge prevede che entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento acquisisca, tramite lo Sportello Unico, i pareri e gli atti di assenso, e formuli una proposta di provvedimento.
Con la modifica del Decreto Sviluppo, se entro i 60 giorni non saranno intervenute tutte le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, il responsabile dello Sportello Unico indirà la conferenza di servizi. Le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo potranno non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i propri atti di assenso. La determinazione adottata dalla conferenza di servizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.
Novità anche per la disciplina della Denuncia di Inizio Attività (DIA). Con un comma aggiunto all’articolo 23 del DPR 380/2001, si dispone che, nei casi in cui la normativa richieda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi (esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali e paesaggistici, relativi alla difesa e alla pubblica sicurezza, alla giustizia), tali atti sono sostituiti da autocertificazioni o attestazioni di tecnici abilitati che asseverano la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
Inoltre, la DIA, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni e dagli elaborati tecnici, può essere presentata mediante Raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Un Regolamento ministeriale individuerà i criteri e le modalità per la presentazione della DIA attraverso l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici.
Tutte queste novità dovranno essere applicate dai Comuni entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sviluppo.
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