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"Inail: la guida per la compilazione del DUVRI"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
30/08/2012 - Sul sito dell’ Inail - area di ricerca/certificazione/verifica
ex Ispesl è presente una Bacheca
del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione INAIL Ricerca,
un’area che
raccoglie
documenti realizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione INAIL Ricerca
riguardo a diversi temi:
-
“indicazioni operative;
-
procedure di sicurezza e/o da adottare in caso di emergenza;
-
informative ai lavoratori sul D. Lgs. 81/08 e sulle norme tecniche di interesse
per la sicurezza e la prevenzione in ambito lavorativo;
-
procedure per la valutazione dei rischi e per la redazione del DUVRI”.
Ad
esempio in merito all’assolvimento degli obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26 del Decreto legislativo 81/2008, come
modificato dal D.Lgs. 106/2009), in quest’area è presente una “
Guida per la
compilazione del DUVRI”, a cura dell’Ing Raffaele Sabatino – RSPP
Inail/ex Ispesl.
Ricordiamo
che il
DUVRI - acronimo per Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti - sostituisce la precedente
“informativa” ex art. 7 del D. Lgs. 626/94 ed è un documento che,
in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di
lavoro committente ha l’obbligo di redigere. Anche “nei casi di affidamenti in
cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione
di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi”.
La
guida riporta poi
i casi in cui il DUVRI
non va prodotto:
-
appalti di servizi di natura intellettuale;
-
mere forniture di materiali o attrezzature;
-
lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato
XI del Testo Unico.
E
sottolinea che resta comunque “l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro
Committente, di verificare l’ idoneità
tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa
appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel
luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed
emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Il
documento si sofferma su diversi aspetti della
normativa vigente.
Ad
esempio segnala che:
-
“in base al disposto del comma 3 dell’ art. 26 del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81
… nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive
modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto,
dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto…
viene sottolineato il principio di
effettività (stabilito all’art. 299 del medesimo decreto)”;
-
“la Norma, a differenza delle fattispecie ricorrenti nel TITOLO IV del D.Lgs.
81/08 (Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione),
non richiede alcuna specifica professionalità o competenza tecnica per la
redazione del DUVRI”;
-
“
la mancanza del DUVRI rende nullo il
contratto”;
-
“il DUVRI non può prescindere, da parte della Stazione appaltante, dalla
conoscenza della ‘tecnologia’ della ditta che dovrà eseguire il lavoro, il
servizio o la fornitura”.
Dunque
non ha molto senso predisporre un DUVRI “definitivo”, finché “non si conosce l'azienda che opererà
e suoi rischi effettivi”.
E
dunque la
procedura corretta
comprende la trasmissione di una ‘
informativa’
allegata alla richiesta di offerta “dove è evidenziata la natura del contratto
e la ‘fotografia’ del luogo di lavoro ai fini della possibile insorgenza di
rischi da interferenza e poi, al momento della definizione del contratto, la
redazione, sulla base anche delle indicazioni della ditta, del DUVRI da
allegare al contratto”.
La
guida presenta poi un
modello di DUVRI,
su cui ci soffermeremo in un prossimo articolo, che trova “efficace
applicazione in tutti i casi di appalti ordinari” e che, anche per gli appalti
più complessi, può comunque servire da traccia per la stesura del documento.
Il
modello è diviso in
sette parti:
-
Parte 1: le informazioni generali;
-
Parte 2: griglia per l’inserimento delle informazioni riguardo la committenza;
-
Parte 3: aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali;
-
Parte 4: la vera e propria valutazione dei rischi
dovuti all’interferenza, composta da due tabelle tra loro alternative;
-
Parte 5: parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di
sicurezza;
-
Parte 6: a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta;
-
Parte 7: schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento.
La
guida si conclude poi con la pubblicazione delle
indicazioni dell’Autorità di vigilanza che vigila sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) per garantire
l’osservanza dei principi del codice unico D.Lgs. n.163/2006.
Nella Determinazione
dell’ A.V.C.P. del 5 Marzo 2008 si chiarisce, ad esempio, che
si parla di interferenza nella circostanza
in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e
quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti differenti.
In
particolare
si “possono considerare
interferenti i rischi:
-
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori
diversi;
-
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
-
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare
l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria
dell'appaltatore;
-
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal
committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell'attività appaltata)”.
Inoltre
l'A.V.C.P. esclude la
possibilità di
interferenze “nei seguenti casi:
-
la
mera fornitura senza installazione,
salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di
generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di
materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di
quelli ove i rischi
interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento,
come precisato nel seguito);
-
i
servizi per i quali non è prevista
l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per
‘interno’ tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per
l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
-
i
servizi di natura intellettuale,
anche se effettuati presso la stazione appaltante”.
Inail/ex
Ispesl, “ Guida
per la compilazione del DUVRI”, a cura dell’Ing. Raffaele Sabatino – RSPP
Inail/ex Ispesl (formato PDF, 115 kB).
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