News
"I quesiti sul decreto 81: formazione sull’uso delle scale portatili"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
30/08/2012 -
Quesito
In caso di lavori
in quota eseguiti con l'uso di scale
portatili, la formazione sull'utilizzo delle scale stesse può farla il RSPP
aziendale e/o anche un preposto con un certo numero di anni di esperienza oppure
occorre rivolgersi ad agenzie formative?
Risposta
L' Accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, emanato ai
sensi dell’articolo 37 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, Accordo pubblicato
sulla G. U. dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, prevede al punto
4 due tipi di formazione una generale della durata minima di 4 ore per tutti i
settori Ateco e che ha per contenuti i concetti di rischio, danno, prevenzione
e protezione nonché nozioni sulla organizzazione della prevenzione aziendale, sui
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti obbligati aziendali e sugli
organi di vigilanza, controllo e assistenza, ed una di tipo specifico che
riguarda essenzialmente i rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
L’elenco preciso di
tali rischi è riportato nello stesso punto 4 dell’Accordo e la durata minima prevista
per tale formazione
specifica, legata alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo
stesso, riportante la individuazione delle macrocategorie di rischio e le corrispondenze
Ateco 2002-2007, è pari a 4 ore per i settori della classe di rischio basso, 8
ore per i settori della classe di rischio medio e 12 ore per i settori della
classe di rischio alto. Lo stesso Accordo, al terzo comma della premessa, precisa
altresì che la formazione specifica in esso indicata è distinta da quella
prevista dai titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al primo e relativa a
mansioni o ad attrezzature particolari
per le quali è necessario integrare la formazione stessa con percorsi formativi
ulteriori così come accade per l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo
37 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
Quindi sulla base
di quanto sopra indicato ed in risposta al quesito formulato, la formazione
sull’uso delle attrezzature comuni, quali sono le scale portatili, essendo tali
attrezzature espressamente citate al quinto rigo dell’elenco dei contenuti di
cui al punto 4, rientra nella formazione specifica dei lavoratori. Per quanto
riguarda, infine, la individuazione dei docenti e dei loro requisiti, la
formazione di cui al quesito, in attesa che la Commissione consultiva
permanente, secondo quanto indicato nel punto 1 dell'Accordo, elabori dei criteri di qualificazione della
figura del formatore per la
salute e la sicurezza sul lavoro, può essere fatta internamente o
esternamente all'azienda e da docenti interni o esterni all'azienda stessa che
possano dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di insegnamento
o professionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, esperienza
professionale, è quindi precisato nello stesso punto 1 dell’Accordo, “
che può consistere anche nello svolgimento
per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, anche con riferimento al datore di lavoro”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 879 volte.
Pubblicità