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"Piccoli Bed and breakfast, quali misure di prevenzione antincendio?"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Rischio incendio

30/08/2012 -

“Alberghi, pensioni, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.

Questa la categoria di attività soggette a controlli di prevenzione incendi, presente al punto 66 dell’All. 1 del nuovo “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” (DPR 151/2011).

Ma che dire delle strutture, in particolare dei proliferatissimi Bed and breakfast con capacità ricettiva inferiore a 25 posti letto? Si devono comunque applicare delle misure di sicurezza ed in particolare di prevenzione antincendio?

Quantomeno si deve verificare:

  1. che siano a regola d’arte gli impianti elettrici;
  2. che siano in buono stato e siano dotati di marcatura CE l’impianto a gas (per la cottura e il riscaldamento dei locali) e l’illuminazione di sicurezza;
  3. che siano presenti le istruzioni di sicurezza e almeno un estintore.

In ordine al punto 3, faccio riferimento al titolo III del decreto 9 aprile 1994 e ss.mm.ii,. in particolare a proposito di:

  • estintori “…per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori”;
  • istruzioni di sicurezza “ …da esporre in ciascuna camera… esposte bene in vista… devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio… devono essere redatte in alcune lingue estere…  debbono attirare l’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio… devono essere indicati i divieti di: a) impiegare fornelli (diversi da quelli in dotazione della struttura) di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;  b) tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all’attività….”.

Leggi anche: Prevenzione incendi nei campeggi e villaggi turistici.

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