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"Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
03/09/2012 - Facciamo brevemente il punto sul percorso delle
procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che moltissime
piccole imprese italiane potrebbero essere obbligate (imprese fino a 10
lavoratori) o potrebbero scegliere (imprese fino a 50 lavoratori) di applicare nei
prossimi mesi.
Partiamo
dall’ennesima
proroga lasciata in
eredità dal Decreto Legge
12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e
delle microimprese”. L’obbligo per le
microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure
standardizzate non scatta più dal 1° luglio, ma dal
31 dicembre 2012.
Il
16 maggio, qualche giorno dopo il
decreto legge, la
Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approva le procedure
standardizzate, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Successivamente
l’accordo raggiunto sulle procedure standardizzate viene recepito all’interno
di un
decreto ministeriale, ma il 25
luglio in sede di Conferenza Stato Regioni – come ricordato da Lorenzo
Fantini, dirigente del Ministero del lavoro - le Amministrazioni competenti,
probabilmente per la mancanza di tempo per discutere il provvedimento, non rilasciano
il parere preliminare positivo necessario.
È
evidente che la proroga del Decreto legge 57/2012 andava nella direzione non
solo di attendere l’approvazione delle procedure da parte della Commissione
Consultiva, ma di
dare più tempo alle
aziende per adattarsi ad un nuovo obbligo. Tuttavia questo tempo, malgrado
la buona volontà delle parti in gioco, è venuto perdendosi per strada.
Pensando
ottimisticamente ad un parere positivo in sede di Conferenza
Stato Regioni già a settembre e a un decreto interministeriale in uscita già
a ottobre, le aziende finiranno con l’avere pochi mesi, forse solo due, per
adeguarsi alle nuove indicazioni e realizzare un documento di valutazione del
rischio secondo le procedure standardizzate.
Indicazioni
che, sebbene approvate dalla Commissione Consultiva e soggette probabilmente a
variazioni non sostanziali, non sono ancora state diffuse in forma definitiva.
Ecco
perché, attraverso questa lunga premessa e in deroga ad una nostra buona
abitudine, decidiamo di
pubblicare una
bozza del futuro provvedimento, una
bozza tra quelle più attendibili che circolano già in rete.
Almeno
le
imprese potranno cominciare a valutare i principi e l’impatto del
provvedimento, impatto che non potrà che essere rilevante se, come
ricordato da Cinzia
Frascheri (Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e
della Responsabilità Sociale delle Imprese), la precedente autocertificazione
in alcune situazioni consisteva concretamente nel non operare la valutazione richiesta
dalla normativa.
Il
testo che riportiamo è tratto dal sito della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa (CNA) e comprende sia le procedure standardizzate, sia la
modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi, come
approvati dalla Commissione Consultiva.
La
prima parte del documento è una sorta di manuale che non si ferma alla compilazione
del Dvr, ma offre specifiche indicazioni sulle modalità di svolgimento
della valutazione dei rischi.
Lo
schema della procedura prevede
quattro passi:
-
descrizione dell'azienda, del ciclo
lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda,
delle lavorazioni e mansioni);
-
individuazione dei pericoli presenti in
azienda;
-
valutazione dei rischi associati ai
pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione
attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione
degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della
valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di
prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-
definizione del programma di
miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure).
Il
documento riporta inoltre il
campo di
applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10
lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma
può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori
(art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Dopo
aver riportato uno
schema riepilogativo
che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle
procedure standardizzate, il documento definisce compiti e responsabilità e
fornisce precise
istruzioni operative
per operare i quattro “passi” che abbiamo già evidenziato.
Il
documento sottolinea e sintetizza i
principi
generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle
misure di riduzione e controllo dei rischi
(D.Lgs. 8120/08 s.m.i., art. 15):
-
“l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla
fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
-
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di
completezza della valutazione);
-
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
-
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale
-
il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
-
l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
-
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
-
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
-
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e
sicurezza);
-
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti;
-
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”.
Infine
la
modulistica comprende, a meno di
future variazioni:
-
l’intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le
procedure standardizzate;
-
modulo per la descrizione generale dell'azienda;
-
modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
-
modulo relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-
modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma
di miglioramento.
Sottolineiamo
ancora che, quanto riportato nel nostro articolo, è la presentazione di un
testo provvisorio, soggetto dunque a
variazioni.
Sperando
in un iter veloce del provvedimento, rimaniamo in attesa del testo definitivo, pronti
a evidenziare le eventuali differenze con quanto da noi segnalato.
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