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"Verifiche periodiche: nuovi chiarimenti dal Ministero del Lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
04/09/2012 - Con riferimento al Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011,
concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma
13, del medesimo decreto legislativo”, continua la pubblicazione di
chiarimenti da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dopo
aver emanato le
circolari n.
21 dell’8 agosto 2011 e la n. 11 del 25
maggio 2012, e in relazione ai numerosi quesiti pervenuti agli uffici
competenti del Ministero, la Direzione generale delle Relazioni Industriali e
dei Rapporti di Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
pubblicato qualche settimana fa la
circolare
n. 23 del 13 agosto 2012 con ulteriori chiarimenti sulle modalità di
effettuazione delle verifiche
periodiche sulle attrezzature di lavoro previste dall'allegato VII del Decreto Legislativo 81/2008 (T.U. sulla
Sicurezza sul lavoro).
Uno
dei punti rilevanti che la circolare affronta, con l’obiettivo di semplificare
i vari iter burocratici, è la
richiesta
di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro,
con differimento dei termini temporali.
Fermo
restando quanto già previsto al punto 1 (Modalità di richiesta delle verifiche
periodiche ai soggetti titolari di funzione) della già citata circolare n. 11/2012,
la circolare indica che il datore di lavoro “può fare richiesta cumulativa di
verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di
esse, la
data effettiva di richiesta di
verifica (p.es. indicando ‘
la data
effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di
scadenza’), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta
cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni
saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di
data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per
ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa”.
Successivamente
l'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, “entro 30 giorni dalla data
della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini,
l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o
mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi
alla data effettiva di richiesta di verifica”.
Resta
ferma - continua la circolare - la possibilità per il richiedente “di indicare
espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica
periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una
data effettiva di richiesta di verifica, da
cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella
comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura”.
Riguardo
all’
applicabilità dell'articolo 26 (Obblighi
connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/2008,
la circolare sottolinea che le attività di verifica periodica
di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai
soggetti abilitati “devono intendersi come
servizi
di natura intellettuale, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui
al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette
alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo” (redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti)”.
Altro
punto di rilievo è relativo alle indicazioni circa le
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro noleggiate senza
operatore o concesse in uso.
Fermo
restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11,
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per queste attrezzature la richiesta di
verifica periodica “
può essere inoltrata
dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della
previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure”.
La
circolare si sofferma poi sull’
esclusione
dall’ambito delle verifiche periodiche delle attrezzature
di lavoro:
-
i
generatori di calore alimentati da
combustibili solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non
superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi
potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW e serbatoi di GPL: queste
attrezzature “se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo”,
non devono essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11
aprile 2011;
-
i
sistemi di movimentazione e
sospensione degli elementi scenici che “non rispondono alla definizione di
apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1”;
-
i
ponti sollevatori per veicoli: “i
ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro
soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'Allegato VII del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi
di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1”.
-
i
carrelli commissionatori: “definiti
come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking
(prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI
EN 1726-1)”. La loro funzione, pertanto, “non è quella di portare uno o più
operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un
lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota,
accompagnati dall' operatore. Per quanto sopra i carrelli commissionatori non
rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i”. Diverso è il caso, invece, laddove “il fabbricante del carrello preveda
nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività
in quota”.
La
circolare riporta poi indicazioni per le
attrezzature
di lavoro soggette a periodi di inattività (la periodicità delle verifiche
periodiche prevista “non è interrotta da periodi di inattività
dell'attrezzatura di lavoro”) e per lo
spostamento
delle attrezzature di lavoro (“mentre si è in attesa della verifica, sarà
cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della
funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente,
inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per
territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura”).
Infine
ricordiamo che la circolare presenta precise indicazioni per il
raccordo con la disciplina previgente al
D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro:
-
per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto
e marcate CE;
-
per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non
marcate CE.
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