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"Distanze minime, quando la deroga è possibile"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

19/09/2012 - Le deroghe alle distanze minime sono ammesse solo in alcuni casi, come quando servono all’installazione di un impianto utile al superamento delle barriere architettoniche presenti in un edificio.

È questo l’orientamento della Corte di Cassazione, che con la sentenza 14096/2012 si è espressa sulla controversia sorta in un condominio per l’installazione di un ascensore nel cortile condominiale.
 
Contro la condomina che aveva effettuato l’intervento, altri tre condomini avevano presentato ricorso, contestando il mancato rispetto delle distanze minime dalle vedute degli altri proprietari.
 
Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione alla proprietaria che aveva fatto installare l’ascensore, ritenendo che questo non ledesse il decoro architettonico dell’edificio, non alterasse la destinazione del cortile e fosse utile a migliorare l’abitabilità dell’edificio.
 
La pronuncia, seguita da un nuovo ricorso, ha portato la Corte d’Appello a conclusioni opposte, basate sul rispetto delle norme in materia di distanze minime. A detta della Corte d’Appello, inoltre, tra gli impianti indispensabili all’abitabilità degli edifici possono essere inclusi solo quelli della luce, dell’acqua e per il riscaldamento.
 
La situazione è stata nuovamente ribaltata dalla Cassazione, che ha ricordato come le deroghe alle norme sulle distanze minime siano consentite nel caso in cui siano utili al superamento delle barriere architettoniche. Nonostante ciò, la Cassazione ha affermato che è sempre obbligatorio il rispetto del Codice Civile, in base al quale le innovazioni e le nuove installazioni non possono rendere inservibili le parti comuni agli altri condomini.
 
Stando in questi limiti, quindi, a detta della Cassazione le deroghe sono possibili.

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