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"Regione Lazio: indicazioni per la formazione dei datori di lavoro RSPP"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
12/10/2012 - Sono molte le regioni che hanno recepito o sono in fase di recepimento
degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativi alla formazione alla
sicurezza.
Dopo
aver presentato la circolare
regionale n.7 del 17 settembre 2012 della Regione Lombardia, e il decreto 8
agosto 2012 della Regione Sicilia, ci soffermiamo sulla
Deliberazione della Giunta Regionale del 13
luglio 2012 della Regione Lazio
.
Al
d.g.r. 13 luglio 2012, n. 361
“Recepimento Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui
corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione dello standard
formativo e riconoscimento validità corsi di cui al D.M. 16 gennaio 1997”, sono
allegati alcuni documenti che entrano del dettaglio dell’
organizzazione della formazione.
Nel
primo allegato - “
Standard formativo
relativo alla formazione dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i
compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e
3 del decreto legislativo 8 aprile 2008 e s.m.i.” - si sottolinea che il percorso
formativo “può articolarsi in corsi della durata minima di 16 ore e una massima
di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro,
delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte”.
Il corso da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di
appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio (
rischio basso 16 ore;
rischio
medio 32 ore;
rischio alto 48 ore).
Per l’individuazione delle macrocategorie di rischio e le corrispondenze ATECO
2002-2007, al d.g.r. è allegata una specifica tabella (Allegato A2).
Riguardo
ai
soggetti formatori in conformità
all’ Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 possono erogare la formazione:
-
“le
Regioni mediante le proprie
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie
Locali, etc.) e della formazione professionale.
La Regione può autorizzare, inoltre, ulteriori soggetti operanti nel
settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello
di accreditamento definito ai sensi dell’Intesa del 20 marzo 2008”;
-
l’
Università e le scuole di dottorato
aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
-
l’
INAIL;
-
la
Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione;
-
altre Scuole Superiori delle singole
amministrazioni;
-
le
associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori;
-
gli
enti bilaterali, quali definiti
dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modifiche e integrazioni, e gli organismi
paritetici quali definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs n.
81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.lgs n.
81/08;
-
i
fondi interprofessionali di settore;
-
gli
ordini e i collegi professionali
del settore di specifico riferimento”.
Riguardo
ai
soggetti autorizzati dalla Regione
Lazio, si sottolinea che i corsi possono essere erogati anche da soggetti
accreditati ai sensi della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i., nel
settore della sicurezza aziendale, previa autorizzazione rilasciata ai sensi
del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23. “Tali soggetti devono dimostrare, inoltre, di
possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell’ambito della
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I corsi devono essere tenuti da
docenti in grado di dimostrare il possesso di una esperienza, almeno triennale,
di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Altre
indicazioni ricavabili dall’allegato sono relative a:
-
frequenza: “sono ammessi alla prova
finale coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione
previste dal corso”;
-
allievi per corso: il numero massimo
“non può essere superiore ai limiti stabiliti in sede di accreditamento di cui
alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. In ogni caso esso non può superare le
35 unità”;
-
verifica finale di apprendimento: è
somministrata al termine del percorso formativo. Prevede “colloquio o test
obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze
relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. Il
mancato superamento della verifica finale non consente il rilascio
dell’attestato”;
-
composizione Commissione di verifica:
“l’accertamento degli apprendimenti ed il conseguimento dell’idoneità vengono
effettuati alla presenza di una Commissione composta da almeno tre docenti del
corso e presieduta da un funzionario della Provincia competente per territorio”.
Rimandando
i nostri lettori alla lettura diretta del decreto in relazione agli attestati e
ai contenuti minimi per la formazione (sempre ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 e degli
accordi del 21 dicembre 2011), fermiamo la nostra attenzione su tre aspetti.
Innanzitutto
l’
aggiornamento che ha periodicità
quinquennale a decorrere dalla data di efficacia dell’accordo: ha una durata,
modulata in relazione ai tre livelli di rischio (rischio basso: 6 ore; rischio medio: 10 ore; rischio alto: 14 ore).
Riguardo
ai
crediti formativi la
deliberazione sottolinea che “non sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione di cui al presente standard formativo i datori di lavoro che abbiano
frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di efficacia dell’accordo, i
corsi di formazione istituiti ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626”.
Concludiamo
con alcune indicazioni sulle
metodologie
di insegnamento e apprendimento.
Come
riportato dagli accordi di dicembre “occorre privilegiare le
metodologie interattive che comportano
la centralità del discente nel percorso di apprendimento”. E a tal fine è
necessario: - “garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in
aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte
ore complessivo prefissato per ogni modulo;
-
favorire metodologie di apprendimento basate sul
problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con
particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione;
-
favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità
e-Learning e con ricorso a linguaggi
multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti
informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini
di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita
personale dei discenti e dei docenti”.
In
particolare si potrà ricorrere all’
e-Learning
- un modello formativo interattivo e realizzato all'interno di gruppi didattici
strutturati o semistrutturati nel quale operi una piattaforma informatica che
consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro - qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
-
sede e strumentazione: “la
formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso
l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla
formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va
realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di
tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il
riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”;
-
programma e materiale didattico
formalizzato: la deliberazione riporta le informazioni che deve includere
il documento di presentazione del corso;
-
tutore: “deve essere garantito un
esperto (tutore o docente) a disposizione per la gestione del percorso
formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale
di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati;
-
valutazione: devono essere previste
prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di
valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente
possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va
effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data
presenza agli atti dell'azione formativa;
-
durata: deve essere indicata la
durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche
omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di
collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La
durata della formazione deve essere valicata dal tutore e certificata dai
sistemi di tracciamento della piattaforma
per l'
e-Learning;
-
materiali: il linguaggio deve essere
chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di
ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché
rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di
valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le
attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un
percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”.
Come
indicato dagli accordi del 21 dicembre 2011, il ricorso alla formazione
e-Learning è consentito per il Modulo Normativo-Giuridico
e il Modulo Gestionale. Non è consentito per il Modulo Tecnico e il Modulo
Relazionale.
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