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"Rinnovabili, vietati i limiti alla produzione di energia"
fonte www.edilportale.com / Risparmio energetico
12/10/2012 - Le norme statali e regionali non possono imporre dei limiti massimi alla
produzione di energia da fonti rinnovabili perché si porrebbero in
contrasto con la legislazione e gli obiettivi comunitari. Lo ha
affermato il
Consiglio di Stato, che con la
sentenza 4768/2012 ha richiamato la Basilicata sulla
Legge Regionale 9/2007.
Come rilevato dal CdS, l’articolo 3 della legge regionale poneva un limite alla produzione di energia elettrica da impianti eolici.
Sulla base di questa norma, una società si era vista negare l’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto eolico. Nel rigettare la domanda, la Giunta Regionale aveva infatti affermato che per l’eolico era stato fissato un limite di 128 Mw, fino all’approvazione del nuovo piano di indirizzo energetico regionale.
Dopo la presentazione del ricorso da parte della società interessata, è emerso che la legge regionale della Basilicata violava la normativa comunitaria e, allo stesso tempo, non rispettava i limiti imposti dal potere legislativo concorrente con lo Stato.
La Direttiva 2001/77/Ce, infatti, impegna gli stati a promuovere il maggior contributo possibile alle fonti rinnovabili. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 387/2003. L’incompatibilità con quanto stabilito dalla norma regionale implica quindi la sua disapplicazione.
La Legge Regionale 9/2007 è stata ritenuta parzialmente illegittima anche dalla Corte Costituzionale, che nel 2009 ha rilevato un eccesso di competenza nella definizione dei siti per l’installazione degli impianti( Leggi Tutto).
Una situazione simile si è verificata qualche mese fa in Veneto, dove la Legge Regionale 7/2011 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale perché introduceva limiti all’installazione di impianti fotovoltaici
Come rilevato dal CdS, l’articolo 3 della legge regionale poneva un limite alla produzione di energia elettrica da impianti eolici.
Sulla base di questa norma, una società si era vista negare l’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto eolico. Nel rigettare la domanda, la Giunta Regionale aveva infatti affermato che per l’eolico era stato fissato un limite di 128 Mw, fino all’approvazione del nuovo piano di indirizzo energetico regionale.
Dopo la presentazione del ricorso da parte della società interessata, è emerso che la legge regionale della Basilicata violava la normativa comunitaria e, allo stesso tempo, non rispettava i limiti imposti dal potere legislativo concorrente con lo Stato.
La Direttiva 2001/77/Ce, infatti, impegna gli stati a promuovere il maggior contributo possibile alle fonti rinnovabili. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo 387/2003. L’incompatibilità con quanto stabilito dalla norma regionale implica quindi la sua disapplicazione.
La Legge Regionale 9/2007 è stata ritenuta parzialmente illegittima anche dalla Corte Costituzionale, che nel 2009 ha rilevato un eccesso di competenza nella definizione dei siti per l’installazione degli impianti( Leggi Tutto).
Una situazione simile si è verificata qualche mese fa in Veneto, dove la Legge Regionale 7/2011 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale perché introduceva limiti all’installazione di impianti fotovoltaici
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