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"Il patentino per l’utilizzo delle attrezzature speciali"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
17/10/2012 - L’ accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 - concernente l’individuazione delle
attrezzature di lavoro
per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione - dà attuazione all’articolo 73
del Decreto legislativo 81/2008 in riferimento
agli obblighi di informazione, formazione e addestramento per le attrezzature
di lavoro.
È
un accordo molto importante per la tutela della sicurezza dei lavoratori e
diversi convegni e seminari in Italia lo stanno facendo conoscere nei suoi dettagli
per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione degli
infortuni.
In
riferimento a questo accordo il 25 giugno 2012 si è tenuto a Roma il seminario
formativo “
Il ‘Patentino’ ovvero
l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature speciali”.
Il
seminario, organizzato dalla Commissione Sicurezza dell’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma in collaborazione la Pianeta Sicurezza S.r.l., aveva lo scopo
di dare informazioni riguardanti l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Attrezzature per le quali
il nuovo accordo Stato-Regioni prevede una formazione, informazione ed
addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne l’utilizzo in modo
idoneo e sicuro.
Ci
soffermiamo su un intervento dal titolo “
Presentazione
dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012”, a cura dell’Ing. Marco Conti
(membro della Commissione Sicurezza sul lavoro
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) che ha affrontato la
genesi dell’accordo e ha ricordato che
la
data di entrata in vigore è
fissata per il
12 marzo 2013, mentre
l’
obbligatorietà del “patentino”
scatterà dal
12 marzo 2015.
Il
documento si sofferma su diversi aspetti dell’accordo, ad esempio in relazione
alle attrezzature per le
quali è richiesta l’abilitazione, all’individuazione dei soggetti formatori
e ai requisiti minimi dei corsi.
Riguardo
a quest’ultimo aspetto l’accordo sancisce che in ordine all’organizzazione dei
corsi di formazione si conviene sui
seguenti
requisiti:
-
“individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche
il docente;
-
tenuta del registro dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il
corso;
-
numero di partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;
-
per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere
superiore al rapporto di 1 a 6;
-
le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea” (come indicato
nell’Allegato I all’accordo);
-
“assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo”.
In
particolare è previsto:
-
un
modulo giuridico normativo: “può
essere fatto una volta sola a fronte di attrezzature simili” e può essere svolto
anche in modalità e-Learning;
-
un
modulo tecnico: “è specifico per
ogni attrezzatura di cui all’accordo” e può essere svolto anche in modalità
e-Learning;
-
un
modulo pratico: “è specifico per
ogni attrezzatura di cui all’accordo” e può essere svolto solo con lezioni
frontali.
Veniamo
alle singole indicazioni tratte dai vari allegati e relativi alle
specifiche attrezzature trattate:
-
piattaforme di lavoro mobili elevabili:
“macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste
ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nella quale svolgono
mansioni dalla piattaforma
di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla
piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia
costituita almeno da un piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura
estensibile e da un telaio”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico:
3 ore; modulo pratico: 4 ore per PLE che operano su stabilizzatori o che
possono operare senza stabilizzatori o 6 ore per l’uso di PLE con
stabilizzatori e senza;
-
gru per autocarro: “gru a motore
comprendente una colonna, che ruota intorno a una base ed un gruppo bracci che
è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un
veicolo (eventualmente su un rimorchio, una trattrice o su una base fissa) ed è
progettata per caricare e scaricare il veicolo”. Modulo giuridico normativo: 1
ora; modulo tecnico: 3 ore; modulo pratico: 8 ore;
-
gru a torre: “ gru
a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una
torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro”.
Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 7 ore; modulo pratico: 4 ore
per gru con rotazione in alto o basso, 6 ore per l’uso di entrambe;
-
carrelli semoventi a braccio telescopico
(carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo): “ carrelli
elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o
meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di
sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un
movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del
carrello”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 7 ore; modulo
pratico: 4 ore;
-
carrelli industriali semoventi (carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo): “qualsiasi veicolo dotato di ruote
(eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare,
spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di
carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile”. Modulo giuridico
normativo: 1 ora; modulo tecnico: 7 ore; modulo pratico: 4 ore;
-
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo):
“attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno,
girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a
bordo con sedile”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 7 ore;
modulo pratico: 4 ore o 8 ore per tutte le tipologie;
-
gru movibile: “autogru a braccio in
grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa
fisse e che rimane stabile per effetto della gravità”. Modulo giuridico
normativo: 1 ora; modulo tecnico: 6 ore + 4 ore se con falcone telescopico o
brandeggiante; modulo pratico: 7 ore + 4 ore se con falcone telescopico o
brandeggiante;
-
trattori agricoli o forestali: “qualsiasi trattore
agricolo o forestale a ruote o a cingoli, a motore, avente almeno due assi
e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione
è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente
per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature
intercambiabili destinate ad uso agricole o forestali, oppure per trainare
rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare
carichi in contesto agricolo”. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo
tecnico: 2 ore; modulo pratico: 5 ore per trattori a ruote, 5 ore per trattori
a cingoli;
-
macchine
per movimenti terra: escavatori
idraulici; escavatori a fune; pale caricatrici frontali; terne; autoribaltabili
a cingoli. Modulo giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 3 ore; modulo
pratico: 6 ore per una tipologia, 12 ore per idraulici, frontali e terne;
-
pompa per calcestruzzo: “dispositivo,
costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo,
autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un
calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso”. Modulo
giuridico normativo: 1 ora; modulo tecnico: 6 ore; modulo pratico: 7 ore.
Il
documento si conclude ricordando che la
formazione
pregressa riguarda i corsi già effettuati o da svolgersi entro il 12 marzo
2013 con riferimento a:
-
“corsi di formazione con durata complessiva non inferiore a quella prevista
dall’accordo: Modulo teorico, Modulo pratico, Verifica finale. Validità 5 anni
dalla data di superamento della verifica finale;
-
corsi di formazione con tutti i moduli previsti ma con durata complessiva
inferiore a quella prevista nell’accordo. Devono fare aggiornamento entro il
12.03.2015. Validità 5 anni dalla data di svolgimento del corso di
aggiornamento;
-
corsi di formazione non completati da verifica finale e con durata complessiva
inferiore a quella prevista: obbligo dell’aggiornamento entro il 12.03.2015 con
verifica finale. Validità 5 anni dalla data di superamento della verifica
finale”.
“ Presentazione
dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012”, intervento a cura dell’Ing. Marco
Conti (membro della Commissione Sicurezza sul lavoro dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma) al seminario formativo “Il ‘Patentino’ ovvero l’abilitazione
all’utilizzo delle attrezzature speciali” (formato PDF, 5.01
MB).
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