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"Terre da scavo esenti dal tributo per deposito in discarica"
fonte www.edilportale.com / Normativa
24/10/2012 - Le terre e rocce da scavo non pagano il tributo speciale per il deposito
dei meteriali solidi in discarica. Lo ha affermato la Corte di
Cassazione con la sentenza 13114/2012.
Nel caso esaminato dalla Corte, il deposito in discarica riguardava terre e rocce risultanti dai lavori di escavazione per la realizzazione di una infrastruttura ferroviaria. Secondo la Regione interessata, lo stoccaggio li faceva qualificare come rifiuti.
Allo stesso tempo, la Commissione tributaria provinciale da una parte sosteneva che non c’era prova di un riutilizzo dei materiali escavati in un progetto di rimodellamento del territorio sottoposto a verifica di impatto ambientale, mentre dall’altra affermava che i siti di destinazione erano stati autorizzati come discariche.
Sulla base di questi motivi, le terre e rocce da scavo venivano considerate rifiuti ed era stato negato il rimborso del tributo per il loro deposito.
Durante l’esame della Cassazione è emerso non solo che il deposito era temporaneo, ma è stata anche ripercorsa la legislazione del settore.
Alla luce dell’evoluzione normativa, la Cassazione ha quindi affermato che le terre e rocce da scavo non costituiscono un rifiuto quando, pur contaminati, ma senza eccedere i limiti di accettabilità di concentrazione delle sostanze inquinanti, sono destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati. Rientrano in questa tipologia di interventi il riempimento delle cave coltivate e la ricollocazione effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale.
Nel caso esaminato dalla Corte, il deposito in discarica riguardava terre e rocce risultanti dai lavori di escavazione per la realizzazione di una infrastruttura ferroviaria. Secondo la Regione interessata, lo stoccaggio li faceva qualificare come rifiuti.
Allo stesso tempo, la Commissione tributaria provinciale da una parte sosteneva che non c’era prova di un riutilizzo dei materiali escavati in un progetto di rimodellamento del territorio sottoposto a verifica di impatto ambientale, mentre dall’altra affermava che i siti di destinazione erano stati autorizzati come discariche.
Sulla base di questi motivi, le terre e rocce da scavo venivano considerate rifiuti ed era stato negato il rimborso del tributo per il loro deposito.
Durante l’esame della Cassazione è emerso non solo che il deposito era temporaneo, ma è stata anche ripercorsa la legislazione del settore.
Alla luce dell’evoluzione normativa, la Cassazione ha quindi affermato che le terre e rocce da scavo non costituiscono un rifiuto quando, pur contaminati, ma senza eccedere i limiti di accettabilità di concentrazione delle sostanze inquinanti, sono destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati. Rientrano in questa tipologia di interventi il riempimento delle cave coltivate e la ricollocazione effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale.
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