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"Medici competenti: le novità nella valutazione del rischio chimico"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
25/10/2012 - Per supportare il lavoro dei consulenti, dei medici competenti, delle
aziende impegnate in attività di
valutazione
del rischio chimico, PuntoSicuro torna a parlare delle ricadute di alcuni
regolamenti europei sulla normativa che
riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di valutazione
del rischio chimico, con riferimento alle novità dei regolamenti europei vigenti,
parla una relazione presentata al 74° Congresso Nazionale SIMLII “
2011 - Dall’Unità d’Italia al Villaggio
Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione delle
conoscenze, delle regole, del mercato”, congresso che si è tenuto a Torino
dal 16 al 19 novembre 2011. La relazione è stata pubblicata sul numero di
luglio/settembre 2011 del Giornale
Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.
In
“
La Valutazione del
Rischio da Agenti Chimici” - relazione a cura di Giovanni Battista
Bartolucci (Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università
degli Studi, Padova), Danilo Cottica e Elena Grignani (Centro Ricerche
Ambientali, Padova, Fondazione Salvatore Maugeri, I.R.C.C.S. Pavia) - si sottolinea che l’applicazione dei
Regolamenti REACH ( CE
1907/2006), CLP ( CE 1272/2008) e
SDS (UE 453/2010) “ha introdotto alcuni cambiamenti e strumenti per elaborare
la valutazione dell’esposizione professionale” dei lavoratori.
La
valutazione del rischio da agenti
chimici è ormai un “processo di valutazione dell’esposizione ben noto ed
applicato dagli Igienisti Industriali (II) e dai Medici
Competenti (MC)”. In particolare il suo scopo è quello di “identificare i
lavori o le mansioni pericolose, definire la priorità degli interventi per il
controllo dell’esposizione, costruire la storia espositiva di un operatore o di
un
Gruppo Omogeneo d’Esposizione
(GOE), prevedere un programma di sorveglianza sanitaria per quei lavoratori che
sono stati classificati esposti”.
Gli
autori, oltre a sottolineare le diverse fasi di valutazione preliminare del
rischio, si soffermano sulle
novità introdotte
dai vari regolamenti con ricaduta sul processo di valutazione del rischio:
-
scheda dati di sicurezza (SDS): la
SDS, “ancor più nella versione profondamente modificata dal Regolamento
453/2010, basato sempre sulle 16 sezioni, resta comunque la via principale per
l’acquisizione d’informazioni di pericolosità di sostanze e miscele”. Si
ricorda che per le sostanze prodotte ed importate in quantitativi superiori
alle 10 t/anno “è prevista l’elaborazione del
Rapporto sulla Sicurezza Chimica (CSR) che delinea gli SE,
pertinenti e rilevanti per l’uso delle sostanze, che dovranno figurare in
allegato alla SDS” (in questo caso viene definita SDS estesa, ESDS). Con queste
novità la documentazione riporta una mole considerevole d’informazioni “che è
certamente esauriente ma spesso risulta dispersiva per cui è necessaria
un’attenta analisi dei contenuti per individuare le informazioni utili”;
-
scenario d’esposizione (SE): tale SE
è una “descrizione di una strategia di controllo delle sostanze che fornisce le
effettive condizioni operative della produzione o degli usi specifici di una
sostanza o di una miscela di sostanze; prescrive le appropriate misure di
gestione del rischio che devono essere attuate durante la produzione o l’uso di
una sostanza comprendendo il periodo d’utilizzo e la fase di smaltimento”. Gli
autori ricordano che un SE deve “riportare le informazioni relative alla
identificazione degli usi della sostanza, la descrizione dei processi e le
problematiche insite nella sua produzione; le sequenze operative del processo
con dettaglio della frequenza e durata delle singole operazioni; le misure di
prevenzione (procedurali, impiantistiche, individuali) adottate per prevenire e
controllare adeguatamente l’esposizione”. In particolare uno dei compiti
dell’II e del MC è il riscontro “fra quelle che sono le peculiarità della
situazione oggetto di valutazione
del rischio (informazioni reperite attraverso la valutazione preliminare) e
le informazioni riportate negli SE per individuarne l’eventuale applicabilità;
particolare attenzione andrà rivolta alle misure di prevenzione e protezione
rispettivamente adottate ed alla loro efficienza/efficacia”;
-
misure di controllo dei rischi: gli
SE riportano specifiche misure di controllo e gestione del rischio. Questa è “un’importante
fonte d’informazione per l’utilizzatore a valle in quanto, già nella fase
preliminare, consentono di valutare l’adeguatezza delle misure di prevenzione
da lui adottate e, se necessario, indirizzarne l’adeguamento/implementazione
prima di procedere ad eventuali misure
strumentali degli agenti chimici”;
-
livelli di non effetto: “con questa
definizione vengono indicate delle concentrazioni quantitativamente valutate
come non in grado di produrre effetti sulla salute (Derived No Effect Level -
DNEL). Questi valori sono aspetti innovativi nella valutazione della sicurezza
chimica con i quali l’II ed il MC dovranno confrontarsi sotto diversi aspetti” (“attendibilità
delle motivazioni tossicologiche o dei test che stanno alla base della loro
determinazione”, “applicabilità/fattibilità
tecnologica delle misure di prevenzione richieste all’utilizzatore a valle”, “valenza
di un DNEL rispetto ad un Valore Limite di Soglia (TLV) proposto dal
Legislatore”);
-
stima dell’esposizione: l’ordine
gerarchico consigliato per l’acquisizione dei dati utili alla stima comprende
1) “dati misurati sperimentalmente applicando i principi delle linee guida EN
689/95 ed EN 482/06; 2) dati derivati da sostanze analoghe utilizzate in scenari
analoghi (vedi gli SE); 3) stima tramite modelli”.
Sempre
riguardo alla stima e considerando complessità e costi relativi
all’applicazione delle EN 689/95 ed EN 482/06 ad ogni possibile scenario di
esposizione nel ciclo di utilizzo di una sostanza, “il Regolamento REACH per
eseguire il primo stadio della valutazione del
rischio indirizza all’uso di alcuni
modelli
di calcolo informatici sufficientemente conservativi”, modelli che “richiedono
l’immissione di dati relativi alle proprietà chimico fisiche delle sostanze, la
presenza di sistemi d’aspirazione localizzata, modalità operative, loro durata
e frequenza” (ECETOC Targeted Risk Assessment; Easy to use workplace EMKG;
Stoffenmanager). E “per quanto riguarda
la
stima tramite modelli i risultati
vanno attentamente valutati da competenze professionali in quanto la loro
attendibilità dipende fortemente dalla scelta dei parametri da imputare che a
sua volta richiede una buona esperienza nei processi di valutazione dei rischi”.
Gli
autori, considerata la rilevanza data alle misure di controllo ed alla
valutazione degli Scenari d’Esposizione, riportano, in una tabella, lo
schema del percorso di valutazione e
gestione del rischio secondo il Metodo delle Congruenze Organizzative (MCO).
Metodo utilizzato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP) ed il Nucleo Operativo del Medico Competente (NOMC) dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari di Trento (APSS-TN).
Si
indica che il
MCO “è uno strumento
operativo di analisi che, permettendo di individuare criticità organizzative
(Costrittività Organizzative), consente di proporre scelte organizzative
alternative per una maggiore congruenza del processo in termini di efficienza,
efficacia e promozione del benessere dei lavoratori coinvolti. L’analisi, in
una logica di processo sempre mutevole, è a sua volta un processo continuo nel
tempo; pertanto l’analisi con il MOC si presta anche alla valutazione
‘periodica’ del rischio”.
In
conclusione la relazione sottolinea che se l’applicazione del Regolamento REACH
e degli altri Regolamenti che lo accompagnano “costituisce certamente una
rilevante fonte d’informazioni al fine della valutazione del rischio chimico”,
la mole delle informazioni disponibili richiede comunque “competenze
professionali qualificate nel campo dell’igiene industriale, la medicina del
lavoro e la tossicologia”.
In
particolare igienisti industriali e medici competenti “possono
fornire un notevole contributo nell’implementazione della casistica segnalando
ogni nuovo SE che si troveranno ad affrontare ed avranno valutato” nel rispetto
dei requisiti richiesti dai vari Regolamenti vigenti.
“ La
Valutazione del Rischio da Agenti Chimici”, relazione a cura di Danilo
Cottica e Elena Grignani (Centro Ricerche Ambientali, Padova, Fondazione
Salvatore Maugeri, I.R.C.C.S. Pavia), Giovanni Battista Bartolucci
(Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, Università degli Studi,
Padova), relazione al 74° Congresso Nazionale SIMLII “2011 - Dall’Unità d’Italia
al Villaggio Globale. La Medicina del Lavoro di fronte alla globalizzazione
delle conoscenze, delle regole, del mercato”, pubblicata in Giornale Italiano
di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXXIII n°3, luglio/settembre 2011 (formato
PDF, 465 kB).
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