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"FER Elettriche, il GSE pubblica le FAQ sul DM 6 luglio 2012 "
fonte www.lavoripubblici.it / Normativa
25/10/2012 - Il GSE ha attivato nella
sezione FAQ (domande più frequenti) del proprio portale la tematica
relativa all'incentivazione delle FER Elettriche con il DM 6 luglio
2012. In particolare, le FAQ del GSE rispondono ad una serie di domande
divise nei seguenti macroargomenti:
Riportiamo di seguito le principali risposte fornite dal Gestore dei Servizi Energetici.
Domanda - Nel caso di impianti iscritti ai Registri o aggiudicatari delle Procedure d'asta, cosa succede se i tempi massimi per entrare in esercizio vengono disattesi a causa di mancanza di infrastrutture/connessione o ritardi imputabili al Gestore di rete e non all'operatore?
Risposta - La sospensione dei termini è prevista esclusivamente nel caso di eventi calamitosi attestati dall'autorità competente con esplicito differimento dei termini e con una dimostrazione puntuale del nesso di causalità tra l'evento e il ritardo. Limitatamente agli impianti iscritti ai Registri ai sensi dell'art. 9 del DM e soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, la sospensione dei termini è prevista anche nel caso di ritardi nel rilascio di tale autorizzazione. Non è prevista alcuna sospensione in caso di ritardi imputabili a soggetti terzi (ivi inclusi gestori di rete).
D. - Un impianto in fase di ultimazione può iscriversi al registro o alle aste anche se intende entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2012?
R. - Un impianto non in esercizio può comunque iscriversi al primo registro o alla prima procedura d'asta, senza per questo perdere il diritto ad accedere agli incentivi di cui al DM 18 dicembre 2008, qualora riesca ad entrare in esercizio entro il 31/12/2012. Se l'impianto a progetto non è qualificato IAFR, l'accesso agli incentivi di cui al DM 18 dicembre 2008 è comunque subordinato all'ottenimento della qualifica. La comunicazione di entrata in esercizio e la richiesta di qualifica dovranno essere presentate nei termini e nelle modalità precisate nel paragrafo 3.2 delle Procedure Applicative.
D. - In caso di scissione dell'autorizzazione unica, nell'eventualità in cui la stessa si limiti a scindere l'autorizzazione già rilasciata in due autorizzazioni distinte, facenti capo a soggetti differenti senza prevedere modifiche alle opere autorizzate - e quindi senza modifiche sostanziali - quale data rileva ai fini dell'individuazione della data di conseguimento del titolo autorizzativo?
R. - Ai fini dell'individuazione della data di conseguimento del titolo autorizzativo, rileva la data del titolo rilasciato successivamente alla scissione.
D. - E' possibile la condivisione di un unico punto di consegna alla rete (POD) per due o più impianti alimentati da fonti diverse?
R. - Per impianti alimentati da fonti diverse è possibile la condivisione di un unico POD. Ciascun impianto, identificato da un proprio codice Censimp e da una UP commerciale, deve in questo caso essere dotato di un opportuno contatore di produzione autonomo. A titolo di esempio è permessa la condivisione di un unico POD per un impianto idroelettrico in regime di TO e un impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto (SSP). Per ciascun impianto, indipendentemente dalla fonte, non è possibile accedere a TO e SSP contemporaneamente.
D. - E' possibile la condivisione di un unico punto di consegna alla rete (POD) per due o più impianti alimentati dalla stessa fonte?
R. - Per impianti alimentati dalla stessa fonte, è possibile la condivisione di un unico POD. Ciascun impianto, identificato da un proprio codice Censimp e da una UP commerciale, deve in questo caso essere dotato di un opportuno contatore di produzione autonomo. Per ciascun impianto, indipendentemente dalla fonte, non è possibile accedere a TO e SSP contemporaneamente.
D. - Come si calcola l'energia alla quale è riconosciuta la tariffa omnicomprensiva a partire dalla produzione lorda? Cosa succede se per un impianto di potenza non superiore a 1 MW i consumi degli ausiliari e le perdite sono inferiori al relativo valore percentuale indicato nella tabella 6 dell'allegato 4 al DM 6 luglio 2012?
R. - Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del DM 6 luglio 2012, nel caso in cui un impianto avente diritto faccia richiesta della tariffa omnicomprensiva, il GSE ritira tutta l'energia immessa in rete dall'impianto ed eroga la tariffa sulla produzione netta immessa in rete. L'eventuale differenza (positiva) tra la quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto e l'energia incentivata viene comunque ritirata dal GSE e remunerata al prezzo zonale di cui all'articolo 30, comma 4, lettera b), dell'Allegato A alla Deliberazione n. 111/06 (v. paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 delle Procedure applicative). La produzione netta immessa in rete è definita nell'Allegato 1 delle Procedure applicative come il minor valore tra la produzione netta dell'impianto e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dallo stesso. La produzione netta è a sua volta definita come la Produzione lorda dell'impianto diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera a), per gli impianti con potenza non superiore a 1 MW i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda (valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, tabella 6 del DM 6 luglio 2012). L'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto è l'energia immessa in rete come risultante dalla misura rilevata dal gestore di rete sul punto di consegna dell'energia alla rete elettrica (al netto, quindi, dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement).
D. - Gli interventi sugli impianti che richiedono l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 possono prevedere l'impiego di dispositivi usati?
R. - Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M 6 luglio 2012, il DM stesso non prevede l'espresso divieto di impiego di dispositivi usati nel caso di interventi di nuova costruzione, riattivazione e potenziamento. Nel caso di rifacimento parziale o totale, il DM include negli interventi ammissibili le revisioni funzionali e/o tecnologiche dei gruppi motore primo-alternatore, mentre, nel caso di integrale ricostruzione, prevede l'obbligo di impiego esclusivo di nuovi macchinari, fatta salva la facoltà di riutilizzo di un numero limitato di infrastrutture ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b).
- entrata in esercizio;
- Autorizzazioni e aspetti amministrativi;
- Energia incentivata - misure;
- Aspetti tecnici;
- Biomasse e biogas;
- Premi.
Riportiamo di seguito le principali risposte fornite dal Gestore dei Servizi Energetici.
Domanda - Nel caso di impianti iscritti ai Registri o aggiudicatari delle Procedure d'asta, cosa succede se i tempi massimi per entrare in esercizio vengono disattesi a causa di mancanza di infrastrutture/connessione o ritardi imputabili al Gestore di rete e non all'operatore?
Risposta - La sospensione dei termini è prevista esclusivamente nel caso di eventi calamitosi attestati dall'autorità competente con esplicito differimento dei termini e con una dimostrazione puntuale del nesso di causalità tra l'evento e il ritardo. Limitatamente agli impianti iscritti ai Registri ai sensi dell'art. 9 del DM e soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, la sospensione dei termini è prevista anche nel caso di ritardi nel rilascio di tale autorizzazione. Non è prevista alcuna sospensione in caso di ritardi imputabili a soggetti terzi (ivi inclusi gestori di rete).
D. - Un impianto in fase di ultimazione può iscriversi al registro o alle aste anche se intende entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2012?
R. - Un impianto non in esercizio può comunque iscriversi al primo registro o alla prima procedura d'asta, senza per questo perdere il diritto ad accedere agli incentivi di cui al DM 18 dicembre 2008, qualora riesca ad entrare in esercizio entro il 31/12/2012. Se l'impianto a progetto non è qualificato IAFR, l'accesso agli incentivi di cui al DM 18 dicembre 2008 è comunque subordinato all'ottenimento della qualifica. La comunicazione di entrata in esercizio e la richiesta di qualifica dovranno essere presentate nei termini e nelle modalità precisate nel paragrafo 3.2 delle Procedure Applicative.
D. - In caso di scissione dell'autorizzazione unica, nell'eventualità in cui la stessa si limiti a scindere l'autorizzazione già rilasciata in due autorizzazioni distinte, facenti capo a soggetti differenti senza prevedere modifiche alle opere autorizzate - e quindi senza modifiche sostanziali - quale data rileva ai fini dell'individuazione della data di conseguimento del titolo autorizzativo?
R. - Ai fini dell'individuazione della data di conseguimento del titolo autorizzativo, rileva la data del titolo rilasciato successivamente alla scissione.
D. - E' possibile la condivisione di un unico punto di consegna alla rete (POD) per due o più impianti alimentati da fonti diverse?
R. - Per impianti alimentati da fonti diverse è possibile la condivisione di un unico POD. Ciascun impianto, identificato da un proprio codice Censimp e da una UP commerciale, deve in questo caso essere dotato di un opportuno contatore di produzione autonomo. A titolo di esempio è permessa la condivisione di un unico POD per un impianto idroelettrico in regime di TO e un impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto (SSP). Per ciascun impianto, indipendentemente dalla fonte, non è possibile accedere a TO e SSP contemporaneamente.
D. - E' possibile la condivisione di un unico punto di consegna alla rete (POD) per due o più impianti alimentati dalla stessa fonte?
R. - Per impianti alimentati dalla stessa fonte, è possibile la condivisione di un unico POD. Ciascun impianto, identificato da un proprio codice Censimp e da una UP commerciale, deve in questo caso essere dotato di un opportuno contatore di produzione autonomo. Per ciascun impianto, indipendentemente dalla fonte, non è possibile accedere a TO e SSP contemporaneamente.
D. - Come si calcola l'energia alla quale è riconosciuta la tariffa omnicomprensiva a partire dalla produzione lorda? Cosa succede se per un impianto di potenza non superiore a 1 MW i consumi degli ausiliari e le perdite sono inferiori al relativo valore percentuale indicato nella tabella 6 dell'allegato 4 al DM 6 luglio 2012?
R. - Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 del DM 6 luglio 2012, nel caso in cui un impianto avente diritto faccia richiesta della tariffa omnicomprensiva, il GSE ritira tutta l'energia immessa in rete dall'impianto ed eroga la tariffa sulla produzione netta immessa in rete. L'eventuale differenza (positiva) tra la quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto e l'energia incentivata viene comunque ritirata dal GSE e remunerata al prezzo zonale di cui all'articolo 30, comma 4, lettera b), dell'Allegato A alla Deliberazione n. 111/06 (v. paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 delle Procedure applicative). La produzione netta immessa in rete è definita nell'Allegato 1 delle Procedure applicative come il minor valore tra la produzione netta dell'impianto e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete dallo stesso. La produzione netta è a sua volta definita come la Produzione lorda dell'impianto diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, lettera a), per gli impianti con potenza non superiore a 1 MW i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda (valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, tabella 6 del DM 6 luglio 2012). L'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto è l'energia immessa in rete come risultante dalla misura rilevata dal gestore di rete sul punto di consegna dell'energia alla rete elettrica (al netto, quindi, dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement).
D. - Gli interventi sugli impianti che richiedono l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 possono prevedere l'impiego di dispositivi usati?
R. - Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al D.M 6 luglio 2012, il DM stesso non prevede l'espresso divieto di impiego di dispositivi usati nel caso di interventi di nuova costruzione, riattivazione e potenziamento. Nel caso di rifacimento parziale o totale, il DM include negli interventi ammissibili le revisioni funzionali e/o tecnologiche dei gruppi motore primo-alternatore, mentre, nel caso di integrale ricostruzione, prevede l'obbligo di impiego esclusivo di nuovi macchinari, fatta salva la facoltà di riutilizzo di un numero limitato di infrastrutture ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b).
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