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"La posizione antinfortunistica del dirigente"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
26/10/2012 -
I dirigenti devono, per quanto di competenza (e dunque anche a prescindere da incarichi
formali antinfortunistici, e dal possedere poteri di spesa) e nell'ambito
dell'organizzazione e del mansionario aziendale, avvalendosi delle conoscenze
tecniche per le quali ricoprono l’incarico,
vigilare sulla regolarità
antinfortunistica e igienica delle lavorazioni, dare istruzioni affinché le
lavorazioni possano svolgersi nel migliore dei modi, dunque in modo sano,
sicuro e igienico, organizzare la produzione con un ulteriore distribuzione di
compiti fra i dipendenti in modo tale da impedire la violazione della normativa
e garantire un numero adeguato di preposti
in grado di vigilare sull'effettiva osservanza dei compiti prevenzionistici da
parte di tutti coloro che sono presenti sul luogo di lavoro, a qualunque titolo
.
Anche prescindendo da una formale investitura da
parte del datore di lavoro nella posizione dirigenziale con attribuzione dei
compiti connessi e delle conseguenti responsabilità, il dirigente (anche di fatto,
o anche un preposto che abbia compiti organizzativi e possa disporre l'adozione
di procedure di lavoro sicuro) sarà comunque obbligato a rispettare la
normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti
contitolari dell'obbligazione di sicurezza dalla legislazione prevenzionistica.
La
Cassazione [Cassazione penale, Sezione IV- Sentenza n. 11351 del 31 marzo 2006]
è esplicita: «
la stessa formulazione della norma (...)
consente di ritenere che
il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle
norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega [o
da altri tipi di esplicito incarico antinfortunistico]» e «
può far
ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista
una
investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza».
Inoltre,
commenta Raffaele Guariniello, "è il caso di aggiungere che... «il datore di lavoro (...) e, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti
e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono
tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto»": "chiara è la
finalità di questa norma: precisare una volta per tutte che
gli
obblighi (...) fanno generalmente capo ai datori di lavoro e, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, ai dirigenti e ai preposti" (sulle
figure dei dirigenti e dei preposti si vedano Cassazione 21 aprile
2006, Bruni, in ISL, 2006,6,378, Cassazione 30 dicembre 2005, Oberrauch e
altro, W., 2006.5,304; Cassazione 7 dicembre 2005, P.C. in e,
Pedemonte, M. 2006, 4,251).
La
Cassazione ha altresì sottolineato che “
sussiste la responsabilità
del dirigente regolarmente delegato dal datore di lavoro all’adempimento
degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nella specie il direttore
tecnico) con riferimento alle violazioni puramente formali o documentali, per
evitare le quali non sono necessari né la collaborazione del datore di lavoro
né alcun impegno di spesa
; in ipotesi siffatte la delega è efficace
anche se non comporti l’autonomia finanziaria del delegato (il principio è
stato espresso con riguardo ad una fattispecie in cui al direttore tecnico
veniva imputata l’omessa esibizione, in sede di ispezione, del libretto
concernente un recipiente a pressione e l’omessa verifica periodica annuale -in
effetti gratuita- di altri quattro recipienti)” [Cassazione Sezione III penale
5.7.99 (ud. 30.3.99) n. 8489, ric. Volterrani ed altri].
Per
inciso, si noti anche che "
anche in relazione allo svolgimento di attività
di organizzazioni complesse ed ampie,
il dirigente non può spogliarsi dei
connessi doveri di carattere eminentemente pubblico, e quindi inderogabili, se
non a seguito del conferimento di una delega espressa, con l’indicazione
dei doveri relativi allo svolgimento dell’attività di controllo e con il
conferimento dei poteri e dei mezzi necessari ad adempierli (omissis) che,
anzi, anche in siffatta ipotesi di valida delega, non vengono meno tutti i
doveri del dirigente, ma mutano di contenuto, permanendo a suo carico l’obbligo
di una attività di coordinamento organizzativo, di direzione e di controllo
dell’attività del delegato" (Corte di Cassazione Penale - Sezione III,
n° 6032 del 22/05/1988: Pedicini).
In tale senso, «l
’ordinamento individua un livello di responsabilità
intermedio incarnato dalla figura del dirigente, che dirige, appunto, ad un
qualche livello, l’attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione.
Tale soggetto
non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali
generali ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati
anche all’effettivo potere di spesa» (Cassazione
Penale, Sezione IV, 8.11.2007, n. 47173)
I Dirigenti hanno il compito essenziale e
ineludibile di adottare e attivare (dandovi la dovuta attuazione a seconda dei
casi) le misure di prevenzione e protezione che il Documento
di Valutazione dei Rischi avrà identificato come necessarie per contenere o
eliminare i rischi esistenti nello svolgimento delle mansioni specifiche, e
tutte le altre misure, disposizioni, regolamenti, procedure e istruzioni
aziendali di sicurezza e igiene del lavoro.
I dirigenti "
sono coloro che sono
preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto di
essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e che
partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il
compito di predisporre anche tutte le
misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e
vigilare, secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità
dell'antinfortunistica delle lavorazioni" (Cassazione
penale, Sezione IV, 1/7/93); occorre comunque sottolineare che (Cassazione penale Sezione
IV 8/6/1987, Dechici) "
la ripartizione interna ed istituzionale delle
specifiche competenze, sempre necessaria nell’ambito di aziende ad
organizzazione complessa, non esonera di per se stessa il dirigente
dall’osservanza degli obblighi derivanti dall’art. 4 d.P.R. 547/1955, a meno
che con tale ripartizione il dirigente non abbia anche specificamente delegato
l’adempimento di tali obblighi ai preposti ai singoli reparti, investendoli di
ogni suo potere al riguardo; la delega, in tale ipotesi, dovrà comunque essere
provata, non potendo essere semplicemente presunta in relazione alle dimensioni
dell’impresa ed alla ripartizione interna dei compiti".
Inoltre, com'è loro obbligo, contribuiscono alla valutazione dei rischi,
segnalando tutte le situazioni pericolose e di carenza prevenzionistica
riscontrate direttamente o indirettamente nei luoghi di lavoro.
Tra
i compiti della funzione dirigenziale,
particolare rilievo assumono i seguenti:
- adozione delle misure di sicurezza (tecniche,
organizzative e procedurali per quanto di competenza) imposte dalla
legislazione speciale antinfortunistica e di igiene del lavoro ed individuate
dal datore di lavoro, e in modo particolare per coloro che siano titolari anche
di poteri decisionali e di spesa, quali dirigenti ai sensi dell'art. 2095 del
c.c. o in base al principio di
effettività;
-
valutazione delle capacità professionali dei lavoratori e assegnazione degli
stessi a mansioni adeguate, conformemente alle loro capacità e condizioni anche
dal punto di vista della salute e igiene del lavoro (art. 18 c. 3 lett. c D.
Lgs. n. 81/2008: il dirigente “tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza”);
- istruzione, informazione, formazione e, qualora
necessario per legge o in base alla valutazione dei rischi, addestramento dei
lavoratori [art. 36 e 37 D. Lgs. n. 81/2008, e molti altri articoli dello
stesso Decreto, che le attività di formazione
e informazione devono essere non formali e burocratiche, e le informazioni
e istruzioni devono essere
effettivamente assimilate dai lavoratori che
devono dunque comportarsi sempre in modo sicuro e vigilati affinché attuino
quel che è stato loro comunicato al riguardo (chi ha obblighi di sicurezza
verso i lavoratori deve “
attivarsi e controllare fino alla pedanteria che
tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro
”
– Cass. 6 febbraio 2004 Bixio, e Cass. Sezione IV pen. n. 18638 del 22 aprile
2004 Policarpo];
- adozione
di un sistema di controllo e vigilanza, anche tramite un numero di preposti
adeguato quantitativamente e qualitativamente (dunque anche dal punto di vista
della competenza e della capacità), sull'effettivo rispetto delle misure
aziendali di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali, da parte dei
lavoratori.
Identificazione del dirigente
Tra
i criteri tradizionalmente utilizzati per identificare la figura di dirigente
possono citarsi sono i seguenti:
- il suo essere l'alter ego dell'imprenditore e/o
direzione politica;
- il possesso di una certa autonomia (ma, si basi
bene, non indipendenza, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad una differente
figura aziendale, quella del datore di lavoro) decisionale;
- ampio margine di discrezionalità;
- esercizio delle sue funzioni svincolato da
istruzioni;
- possibilità di influenzare la vita dell'azienda e/o
dell'ufficio e/o del reparto o del servizio.
In una aurea sentenza, la Suprema Corte ha
sottolineato con particolare vigore che in tema di sicurezza antinfortunistica,
il compito
“del dirigente cui spetta la "sicurezza del lavoro", è
molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di
determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza,
alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in
particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata
di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per
imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in
esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.
Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere
la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante
costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso
dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i
lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e
controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai
lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Inoltre lo specifico onere di
informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei
dipendenti dell'impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro
che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a
contatto con un ambiente delle strutture a loro non familiari e che perciò
possono riservare insidie non note” [Cassazione penale Sezione IV, 3 marzo
1995, n. 6486, in Grassi, Cassazione penale 1996,1957 (s.m.)].
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