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"Semplificazioni bis, le novità per VdR e sorveglianza sanitaria"

fonte www.insic.it / Normativa

26/10/2012 - Il Governo ha recentemente diffuso lo schema di disegno di legge Semplificazioni bis, così come approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 ottobre scorso. Il testo è attualmente al vaglio del Parlamento.

Passando in rassegna il contenuto degli articoli dello schema di legge, le novità all’orizzonte riguardano gli adempimenti formali, e come già ricordato, non toccano gli aspetti sostanziali, la cui effettività viene anzi rafforzata. Ma entriamo nel dettaglio del testo.

Nel Capo I c’è innanzitutto la previsione di un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, per per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e per prestazioni lavorative di breve durata attraverso l’individuazione di procedure semplificate che consentano l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.

Per la sorveglianza sanitaria, si prevede l’adozione di un modello semplificato per la relazione relativa alle informazioni sui dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori , che non includa dati già in possesso della pubblica amministrazione.
Per la documentazione amministrativa, si recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/30/CE, il cui termine è fissato al 31 dicembre 2012; tale ricezione consentirà di redigere una relazione unica all’Unione europea sulla attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per il documento di valutazione dei rischi da interferenze, si prevede la possibilità di sostituirlo con individuazione di un responsabile che sovraintenda e vigili sulle attività (da indicare nei contratti d’appalto). Inoltre, la norma esclude da tale onere i servizi a rischio pressoché nullo, come quelli di natura intellettuale o le mere forniture di materiali o attrezzature, viene inoltre chiarita la nozione di uomini giorno per evitare problematiche interpretative.

Quanto alle imprese che operano in settori di attività a basso rischio possano sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato oggetti di prossimo decreto del ministero del Lavoro, sentita la Commissione Consultiva. Rimangono comunque fermi i normali obblighi in materia di valutazione del rischio.

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