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"Sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di inidoneità del DPI"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

05/11/2012 -
Commento a cura di G. Porreca.
 
I dispositivi di protezione individuale devono essere forniti al lavoratore nella misura idonea ad essere utilizzati. E’ quanto già stabilito dal legislatore in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori e ribadito in questa sentenza della Corte di Cassazione la quale si è occupato dell’infortunio occorso ad un lavoratore per l’utilizzo di un guanto non idoneo alla attività alla quale era stato adibito. La presenza di questo requisito, ha sostenuto la suprema Corte, va verificata prima di decidere sulla responsabilità del datore di lavoro per una omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale medesimo.
 
Il caso e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha condannato il responsabile legale di una società ritenuto responsabile del delitto di cui all'articolo 590 c.p., comma 3, articolo 583 c.p., comma 1, n. 1, per aver cagionato delle lesioni personali, alle quali faceva seguito uno stato di malattia e l'impedimento alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a giorni 40, ad un dipendente il quale, mentre svolgeva mansioni di macellaio facendo uso della mannaia per tagliare bistecche, si era colpito la mano sinistra priva del guanto a maglia metallica, perché non fornitogli dall'imputato, e tutto ciò in seguito alla violazione colposa di specifiche disposizioni antinfortunistiche sulla fornitura delle protezioni individuali (D. Lgs. n. 626 del 1994, articolo 42, e articolo 43, comma 3).
 
La Corte d'Appello, con propria sentenza, ha riformata parzialmente la condanna, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante contestata, ed ha conseguentemente ridotta la pena inflitta dal Tribunale. La stessa ha ribadita la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato sul rilievo che il dipendente infortunatosi al momento del fatto non indossava il guanto di protezione perché inadeguato, per dimensioni, rispetto alla sua mano.
 
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che i Giudici di secondo grado si sarebbero limitati a ravvisare un concorso di colpa dell'operaio per non aver indossato il guanto o per aver omesso di segnalarne l'inadeguatezza al datore di lavoro, senza escludere logicamente dei profili di colpa a carico suo in quanto era rimasto del tutto all'oscuro delle doglianze del dipendente. La Corte distrettuale, secondo il ricorrente, non aveva tenuto conto che lo stesso infortunato (come era emerso dalla deposizione testimoniale resa e debitamente trascritta in ricorso) aveva ammesso di avere altre volte indossato il guanto ed il grembiule a maglia metallica nell'esecuzione di talune operazioni di taglio e che l'ispettore della ASL non aveva eseguita "la misurazione" del guanto sulle dimensioni della mano dell’infortunato, limitandosi invece a riferire della ritenuta sproporzione del guanto, dopo averlo provato sulla propria mano, risultando del tutto ovvio che, se il guanto fosse stato inadeguato, non avrebbe mai potuto essere indossato dal lavoratore.
 
La suprema Corte ha condiviso le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Appello la quale aveva ravvisato la responsabilità colposa dell'imputato per aver omesso di dotare il dipendente (poi infortunatosi usando la mannaia nel reparto macelleria) di idonei dispositivi individuali di protezione quali guanti a maglia metallica ergonomicamente adatto alle dimensioni della sua mano. Era stato in verità acclarato, ha sostenuto la Sez. IV, grazie alle deposizioni testimoniali dell'Ufficiale di P.G. verbalizzate e di altri dipendenti oltreché dello stesso infortunato che, all'interno dell'azienda, vi era, a disposizione dei vari addetti al reparto macellazione e quindi anche dell’infortunato "un unico guanto", di "dimensioni esagerate e certamente non idoneo ad assicurare la protezione delle mani del lavoratore". “ È ovviamente incontestabile”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “ che mettere a disposizione del dipendente un mezzo di protezione individuale, allo stesso inadeguato (di guisa da esser inutilizzabile allo scopo) equivale,nella sostanza, a non fornirne alcuno con il conseguente inadempimento agli specifici obblighi imposti al datore di lavoro”.
 
La stessa Corte di Cassazione però, pur riconoscendo la responsabilità dell’imputato, ha ritenuto di annullare la sentenza di condanna rinviando gli atti ad una sezione diversa della Corte di Appello di provenienza affinché la stessa provvedesse a riesaminare la vicenda processuale in considerazione delle osservazioni fatte dal ricorrente e affinché  chiarisse più precisamente, nell'ambito delle facoltà discrezionali demandate al giudici di merito in tema di valutazione delle prove acquisite, se, coerentemente con le risultanze istruttorie, fosse possibile ritenere dimostrato che il datore di lavoro aveva fornito al lavoratore un mezzo di protezione antinfortunistica inadeguato e se di tanto il lavoratore aveva reso edotto l'imputato o se il guanto fosse invece di per sé adeguato allo scopo e che non fosse stato deliberatamente utilizzato dal lavoratore nello svolgimento dell'operazione per cui si è prodotte le gravi lesioni personali.
 
 

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