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"Sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di inidoneità del DPI"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
05/11/2012 -
Commento a cura di G. Porreca.
I dispositivi di protezione individuale devono essere forniti al
lavoratore nella misura idonea ad essere utilizzati. E’ quanto già stabilito
dal legislatore in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori e ribadito
in questa sentenza della Corte di Cassazione la quale si è occupato dell’infortunio
occorso ad un lavoratore per l’utilizzo di un guanto non idoneo alla attività
alla quale era stato adibito. La presenza di questo requisito, ha sostenuto la
suprema Corte, va verificata prima di decidere sulla responsabilità
del datore di lavoro per una omessa fornitura del dispositivo di protezione
individuale medesimo.
Il caso
e l’iter giudiziario
Il
Tribunale ha condannato il responsabile legale di una società ritenuto
responsabile del delitto di cui all'articolo 590 c.p., comma 3, articolo 583
c.p., comma 1, n. 1, per aver cagionato delle lesioni personali, alle quali
faceva seguito uno stato di malattia e l'impedimento alle ordinarie occupazioni
per un periodo superiore a giorni 40, ad un dipendente il quale, mentre
svolgeva mansioni di macellaio
facendo uso della mannaia per tagliare bistecche, si era colpito la mano
sinistra priva del guanto a maglia metallica, perché non fornitogli
dall'imputato, e tutto ciò in seguito alla violazione colposa di specifiche
disposizioni antinfortunistiche sulla fornitura delle protezioni individuali (D.
Lgs. n. 626 del 1994, articolo 42, e articolo 43, comma 3).
La
Corte d'Appello, con propria sentenza, ha riformata parzialmente la condanna, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante
contestata, ed ha conseguentemente ridotta la pena inflitta dal Tribunale. La
stessa ha ribadita la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato sul
rilievo che il dipendente infortunatosi al momento del fatto non indossava il
guanto di protezione perché inadeguato, per dimensioni, rispetto alla sua mano.
Il ricorso e le decisioni della Corte di
Cassazione
L’imputato
ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che i Giudici di
secondo grado si sarebbero limitati a ravvisare un concorso di colpa
dell'operaio per non aver indossato il guanto o per aver omesso di segnalarne
l'inadeguatezza al datore di lavoro, senza escludere logicamente dei profili di
colpa a carico suo in quanto era rimasto del tutto all'oscuro delle doglianze
del dipendente. La Corte distrettuale, secondo il ricorrente, non aveva tenuto
conto che lo stesso infortunato (come era emerso dalla deposizione testimoniale
resa e debitamente trascritta in ricorso) aveva ammesso di avere altre volte indossato
il guanto ed il grembiule a maglia metallica nell'esecuzione di talune
operazioni di taglio e che l'ispettore della ASL non aveva eseguita "la
misurazione" del guanto sulle dimensioni della mano dell’infortunato,
limitandosi invece a riferire della ritenuta sproporzione del guanto, dopo
averlo provato sulla propria mano, risultando del tutto ovvio che, se il guanto
fosse stato inadeguato, non avrebbe mai potuto essere indossato dal lavoratore.
La
suprema Corte ha condiviso le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di
Appello la quale aveva ravvisato la responsabilità colposa dell'imputato per
aver omesso di dotare il dipendente (poi infortunatosi usando la mannaia nel
reparto macelleria) di idonei dispositivi individuali di protezione quali guanti a maglia
metallica ergonomicamente adatto alle dimensioni della sua mano. Era stato in
verità acclarato, ha sostenuto la Sez. IV, grazie alle deposizioni testimoniali
dell'Ufficiale di P.G. verbalizzate e di altri dipendenti oltreché dello stesso
infortunato che, all'interno dell'azienda, vi era, a disposizione dei vari
addetti al reparto macellazione e quindi anche dell’infortunato "un unico
guanto", di "dimensioni esagerate e certamente non idoneo ad
assicurare la protezione delle mani del lavoratore". “
È ovviamente incontestabile”, ha quindi proseguito la Sez. IV, “
che mettere a disposizione del dipendente un
mezzo di protezione individuale, allo stesso inadeguato (di guisa da esser
inutilizzabile allo scopo) equivale,nella sostanza, a non fornirne alcuno con
il conseguente inadempimento agli specifici obblighi imposti al datore di
lavoro”.
La
stessa Corte di Cassazione però, pur riconoscendo la responsabilità
dell’imputato, ha ritenuto di annullare la sentenza di condanna rinviando gli
atti ad una sezione diversa della Corte di Appello di provenienza affinché la
stessa provvedesse a riesaminare la vicenda processuale in considerazione delle
osservazioni fatte dal ricorrente e affinché
chiarisse più precisamente, nell'ambito delle facoltà discrezionali
demandate al giudici di merito in tema di valutazione delle prove acquisite,
se, coerentemente con le risultanze istruttorie, fosse possibile ritenere
dimostrato che il datore di lavoro aveva fornito al lavoratore un mezzo di
protezione antinfortunistica inadeguato e se di tanto il lavoratore aveva reso
edotto l'imputato o se il guanto fosse invece di per sé adeguato allo scopo e
che non fosse stato deliberatamente utilizzato dal lavoratore nello svolgimento
dell'operazione per cui si è prodotte le gravi lesioni personali.
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