"Apprendistato, dall'INPS chiarimenti sugli aspetti principali dell'istituto "
fonte www.lavoripubblici.it / Normativa
La circolare precisa, fra l'altro, modalità e limiti per ottenere sgravi contributivi in relazione all'assunzione di apprendisti, con particolare riferimento a quanto disposto all'art. 22 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 che riconosce, per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre, ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
La circolare INPS definisce l'apprendistato come previsto dall'art. 1 T.U. come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani suddiviso in 3 tipologie:
- apprendistato per la qualifica professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per ciò che attiene alla
tutela previdenziale e assistenziale, gli apprendisti, fino al 31/12/2012, rimangono tutelati dalle seguenti assicurazioni:
- IVS;
- malattia;
- maternità;
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Dal 1 gennaio 2013 anche gli apprendisti sono destinatari dell'ASpI
(Assicurazione sociale per l'impiego), nuova forma di sostegno al
reddito che si aggiunge alle altre assicurazioni sopra elencate. Con la
medesima decorrenza, muterà anche il carico contributivo aziendale, che
risentirà dell'aumento derivante dall'onere (1,61%) relativo alla nuova
forma assicurativa.
Per quanto concerne i
limiti quantitativi delle assunzioni:
- fino al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
- dall'1 gennaio 2013, la relazione tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non può superare il rapporto di 3 a 2. Per le aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, viene mantenuto il rapporto del 100 per cento.
In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro
presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al
massimo, 3 apprendisti.
In caso di
prosecuzione del rapporto di apprendistato, l'articolo
7, comma 9 del T.U. ripropone, anche se in termini differenti rispetto
all'abrogata disposizione di cui all'articolo 21 della legge n. 56/87,
il particolare incentivo connesso al mantenimento in servizio
dell'apprendista. Viene previsto, infatti, che il regime contributivo
agevolato sia mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di
lavoro con l'apprendista, successivo alla fine del periodo di
formazione. Per espressa previsione legislativa l'incentivo non si
applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste
di mobilità, ai sensi dell'art. 7, co. 4, del T.U.
Per quanto riguarda lo
sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016,
la circolare INPS ha precisato che al fine di promuovere l'occupazione
giovanile, l'articolo 22 della legge di stabilità 2012 (legge n.
183/2011) ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti
di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016. La norma
stabilisce in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di
addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro
carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di
contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l'aliquota
del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va
preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di
apprendistato che, in ogni caso, dovrà collocarsi nell'arco temporale
previsto dalla norma (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016). Per le
imprese di somministrazione di lavoro, ai fini della determinazione del
requisito occupazionale utile per l'accesso al beneficio, occorrerà far
riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base
occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la
consistenza organica dell'azienda "somministratrice". Dal conteggio
vanno esclusi:
- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.
Ai fini del beneficio:
- il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata;
- lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.
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