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"Formazione: il punto di vista degli organi di prevenzione e controllo"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
08/11/2012 - Diversi incontri, seminari e convegni hanno cercato in questi mesi di
fare il punto sulla
formazione alla
sicurezza alla luce del Decreto legislativo 81/2008, degli accordi
Stato-Regioni del dicembre 2011 e delle recenti
linee interpretative. E per farlo hanno raccolto opinioni, pareri e punti
di vista di rappresentanti di diverse realtà che si occupano di prevenzione in
Italia.
In
particolare un intervento al convegno " Salute e sicurezza
sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi
Stato-Regioni del 21/12/2011", riporta il punto di vista di alcuni
organi di prevenzione e controllo in
merito alla situazione attuale della formazione in relazione agli obiettivi di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ricordiamo
che il convegno, organizzato dalla sede regionale pugliese e dalla sede
provinciale di Bari dell'AIAS, con la collaborazione organizzativa e tecnica di
Porreca.it e del Centro Studi Isforp di Bari, si è tenuto l’11 settembre 2012 a
Bari.
Nell’intervento
“
Il punto di vista degli organi di
prevenzione e controllo, contributo a favore di una corretta applicazione degli
Accordi Stato Regioni sulla formazione”, a cura di Giorgio Di Leone
(Dipartimento di Prevenzione ASL
Bari - Direttore SPESAL Area Nord), si fa riferimento non solo agli accordi
sulla formazione e alle linee interpretative approvate il 25 luglio 2012, ma
anche agli accordi relativi alla formazione per particolari attrezzature di lavoro
e ai criteri, individuati dalla Commissione consultiva, per la qualificazione
del formatore.
L’autore
riporta il
parere dei sindacati riguardo
ai problemi correlati alla formazione:
-
“impostazione formalistica largamente presente nelle nostre imprese, avvallata
da
strutture pubbliche che non verificano
i reali livelli di conoscenza dei lavoratori, badando solamente ad accertare il
possesso della documentazione necessaria;
-
gran parte degli imprenditori preferisce l’adempimento formale
all’accrescimento e alla condivisione delle conoscenze con i lavoratori”.
Inoltre
riguardo all’
efficacia della formazione
la relazione indica che:
-
“si frequentano i corsi di formazione perché obbligati (manca una
partecipazione consapevole e costruttiva)”. Occorre dunque “incentivare la
consapevolezza puntando su percorsi formativi coerenti con i processi
aziendali, per gruppi omogenei di lavoratori e con trasparenza nei confronti
dei percorsi formativi”;
-
le attività
formative spesso prevedono troppe lezioni frontali che “risultano
eccessivamente piene di contenuti non sempre allineati alle reali esigenze
formative dei singoli gruppi di lavoratori”. È dunque necessario “individuare
le priorità formative e puntare su metodologie didattiche mirate alla modifica
dei comportamenti errati”.
Dopo
aver segnalato alcuni strumenti per l’analisi dei bisogni formativi, la
relazione si sofferma sulla
differenza
tra formazione e addestramento (art. 2 D.Lgs. 81/2008):
-
formazione: processo educativo
attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
-
addestramento: complesso delle
attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro.
Infatti
negli accordi di dicembre si sottolinea che “
il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende
la ‘formazione generale’ e quella ‘specifica’, ma non ‘l'addestramento’”.
Con
riferimento agli accordi di dicembre la relazione indica inoltre che per individuare
il settore economico e determinare la durata della formazione specifica è “necessario
riferirsi al
codice di attività ATECO
dell’attività”. Ricordando che per la formazione specifica di lavoratori che
operano in attività di
tipo impiegatizio sono necessarie “4 ore a prescindere dal settore
economico di appartenenza”.
I
contenuti della formazione specifica
sono poi “in relazione a quanto emerso dalla valutazione dei rischi e devono
essere pertanto intesi come minimi”. Infatti “il percorso formativo e i
relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei
rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero
di ore di formazione necessario”.
L’accordo
“non si applica nei confronti dei
lavoratori
stagionali impiegati dalle imprese medie e piccole del settore agricolo
(art. 3, co. 13, D.Lgs. n. 81/2008). Per queste imprese è prevista l’emanazione
di disposizioni semplificate per gli adempimenti relativi all’informazione,
alla formazione e alla sorveglianza sanitaria”.
Se tali disposizioni non saranno emanate “entro 18 mesi dalla data di
pubblicazione dell’Accordo (11 luglio 2013) si applicherà l’Accordo
21.12.2011”.
Inoltre
riguardo al
lavoro somministrato:
-
“somministratore e utilizzatore possono concordarsi su formazione generale a
carico del somministratore e formazione speciale a carico dell’utilizzatore;
-
senza accordi: la formazione da parte del somministratore solo per le
attrezzature di lavoro necessarie all’attività lavorativa per la quale i
lavoratori vengono assunti;
-
il contratto di somministrazione può porre a carico dell’utilizzatore anche
l’obbligo di formazione sull’utilizzo delle attrezzature”.
Dopo
aver segnalato le caratteristiche e gli ambiti in cui la formazione a distanza
(e-learning) è ammessa, l’autore si sofferma sulla delicata
collaborazione con gli organismi paritetici.
Infatti
la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in
collaborazione con organismi paritetici e enti
bilaterali (equiparazione ex art. 51 co. 4 D.Lgs. n. 81/2008) laddove presenti
nel settore e nel territorio in cui è svolta l’attività. Tale collaborazione
può avvenire “previa formalizzazione della richiesta (con elementi
chiarificatori del percorso formativo proposto). In caso di mancata risposta
entro 15 giorni dalla richiesta il DL procede con la formazione prevista. In
caso di risposta deve tenere conto delle indicazioni ivi contenute”.
Riguardo
agli accordi e all’
aggiornamento della
formazione si sottolinea la “durata minima di 6 ore nell’arco dei 5 anni
dalla data di conclusione del rispettivo percorso di formazione”. In
particolare “non possono essere riproposti i contenuti dei corsi di base”.
Inoltre
“nell’aggiornamento non sono ricomprese le attività formative previste:
-
in caso di trasferimento o di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove
attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati
pericolosi (art. 37, comma 4);
-
quelle derivanti dall’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi
(art. 37, comma 6)”.
Rimandando
ad una lettura integrale dell’intervento agli atti e dei vari aspetti trattati
dall’autore, ci soffermiamo su alcune
riflessioni
finali con specifico riferimento anche ai criteri relativi alla qualificazione dei formatori.
Innanzitutto
non sono state introdotte “norme che
prevedono l’effettività della formazione a cominciare dall’introduzione di
qualche forma di controllo”. Occorre infatti “definire i vari soggetti
pubblici a cui assegnare i compiti di assistenza, vigilanza e controllo e di
definire anche per i formatori elementi premiali e sanzioni amministrative,
interdittive o penali”.
Inoltre
i criteri individuati riusciranno a garantire
la formazione come progetto?
Infatti
“un aspetto critico della formazione è rappresentato dall’effetto meramente
estetico: il formatore può essere più centrato sulla riuscita dell’intervento
fine a se stesso senza tener conto della efficacia, del comportamento che ne
scaturisce se sarà o no coerente con la formazione erogata”.
Come
spunto di riflessione conclusivo la relazione riporta alcune indicazioni della
Dott.ssa Annarita Bramucci (Università degli Studi di Macerata - Scienze della
Formazione):
...è importante che il
formatore attui una riflessione sul proprio lavoro durante tutto il percorso di
formazione... determinante per adattare il percorso formativo anche in itinere.
Il formatore deve fare costantemente i conti con la propria progettazione e la
propria pratica. In tal senso esso deve prendere coscienza che nel formare egli
stesso apprende e pertanto deve essere in grado non solo di gestire i percorsi
altrui ma anche il proprio. Non a caso si parla di formatore come
"professionista riflessivo". Parlare di skills (competenze, abilità
acquisite, ndr)
è riduttivo, le
competenze vengono poste al centro e sono molteplici (disciplinari, progettuali,
relazionali, valutative....); la figura emerge nel momento in cui esse vengono
"orchestrate" in base alla situazione richiesta e non semplicemente
sommate.
“ Il
punto di vista degli organi di prevenzione e controllo, contributo a favore di
una corretta applicazione degli Accordi Stato Regioni sulla formazione”, a
cura di Giorgio Di Leone (Dipartimento di Prevenzione ASL Bari - Direttore
SPESAL Area Nord), intervento al convegno "Salute e sicurezza sul lavoro:
la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del
21/12/2011" (formato PDF, 587 kB).
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