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"La formazione di lavoratori, dirigenti e preposti: considerazioni"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
20/11/2012 - Un approfondimento tratto dal nuovo libro “Guida alla Sicurezza
per il Preposto e il Dirigente” di Rolando Dubini che PuntoSicuro pubblicherà
prossimamente.
L’obbligo di formazione di
lavoratori, dirigenti e preposti: considerazioni generali, anche
sull'attendismo in materia.
La formazione è un processo di
insegnamento/apprendimento di conoscenze utili per svolgere una determinata
attività in termini più specificatamente prevenzionistici: «formazione»: “
processo
educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”
(art. 2 c. 1 lett. aa D.Lgs.
n. 81/2008).
Può definirsi "formazione"
"l'adozione da parte dei soggetti interessati di competenze cognitive,
operative e comportamentali
tali da
indurre nuove modalità di "pensare ed agire in termini di
sicurezza", modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini
comportamentali e adottando modalità di lavoro che mettano in pratica le regole
ed i principi della salute, sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di
riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare
eventi indesiderati, nonché di saper prevenire i
rischi e fronteggiare le emergenze (Ispesl).
Gli artt. 18 comma 1 lett. l) e
l’art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 obbligano il datore di lavoro e il
dirigente a far sì che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori a domicilio
e i portieri con contratto privato, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 37
del D.Lgs. n. 81/2008 citato la formazione e, ove previsto, l’addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di
lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione
di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di
mansioni;
- della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
La formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti “deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” (art. 37 c. 6
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
Dunque la legge prevenzionistica fa
proprio il concetto di
formazione periodicamente ripetuta, quale obbligo
supplementare strettamente connesso alla misura generale di tutela
rappresentata dalla “programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro” [art. 15 comma 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81/2008].
Le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 (che sostituiscono, ricomprendendole al proprio interno, quelle del
D.Lgs. 626/94)
prevedono, infatti, “la maggior responsabilizzazione
del lavoratore rispetto alla sicurezza del lavoro [..], la messa in opera
di una diversa organizzazione del lavoro, dalla medesima legge prevista,
attraverso, da un lato, la programmazione e la procedimentalizzazione
dell’obbligo di sicurezza in questione e, dall’altro, la formazione e
informazione, nelle forme previste, dei lavoratori” [Cass. Penale, Sezione
IV, 18 maggio 1999 n. 6187, Trydvall].
Quanto all’
obbligo di registrazione della formazione, dovrà essere
conservato, per ogni iniziativa formativa, un documento recante: data, elenco
degli argomenti svolti, firma del/dei docenti e del/dei lavoratori coinvolti e,
se è stata eseguita la
verifica
dell’apprendimento, dovrà essere conservato il testo, in caso di prova
scritta, ovvero una breve descrizione della prova pratica eseguita, firmata dal
docente e dal lavoratore [Linee guida regionali per l’applicazione del D.Lgs.
n. 626/94]. Tali disposizioni conservano intatto il loro valore sostanziale e
probatorio anche dopo l'accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011 (e il
successivo accordo interpretativo del 25 luglio 2012).
Due considerazioni conclusive: la
verifica dell'apprendimento è obbligatoria
anche per i lavoratori, e non solo per dirigenti e preposti, come risulta
dalla chiara sentenza della
Cassazione Penale Sez. 3, 28 gennaio 2008, n. 4063. La fattispecie riguarda
un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale
di Brescia per i reati di cui- all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994
[ora articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un
laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi
reali e specifici presenti nell’ambiente di lavoro e legati alle particolari
situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva
con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per
la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure
di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, e,
testualmente,
per aver violato l'obbligo
di cui “all’articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora
articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008] per non avere progettato ed attuato una adeguata
attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici,
la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di
apprendimento”.
Inoltre Guariniello
ha affermato che: «ci stiamo occupando del problema [formazione] perché ci sono
state alcune sentenze della Cassazione dove si afferma che la formazione dei
lavoratori e dei datori di lavoro
sia
un’attività che abbia carattere effettivo, quindi è necessaria la verifica
dell’apprendimento. Andremo dunque a controllare i risultati concreti di
chi opera nel settore. Se la formazione non ha previsto un’effettiva verifica
dell’apprendimento riteniamo che ci sia la violazione dell’obbligo prevista
dalla normativa in vigore». «Tanti infortuni avvengono perché al lavoratore
viene cambiata mansione, ma non gli viene fatta una corretta formazione. È un
problema delicatissimo». Aggiunge il Procuratore aggiunto presso la Procura di
Torino, riecheggiando le parole della Cassazione, «la verifica di apprendimento
che le norme siano state recepite va fatta quasi fino al limite della
pedanteria».
La seconda considerazioni riguarda
un grido d'allarme che va lanciato con forza, l'enigmatico contenuto degli accordi
Stato-Regioni sulla formazione (ma anche a volte la formazione fatta male,
quando non addirittura la vendita di attestati di formazione come recentemente
avvenuto a Prato ai danni di datori di lavoro cinesi da parte di un ispettore
Asl e di alcuni consulenti locali, per questo incriminati ed arrestati) sta
favorendo un'evasione di massa dall'obbligo formativo,
la gran parte dei lavoratori e ancor di più preposti e dirigenti non ha
avuto una formazione sufficiente e adeguata conforme all'articolo 37 del D.Lgs.
n. 81/2008, e di quanto di razionale contenuto negli Accordi Stato Regione.
È necessaria una maggiore consapevolezza che tale
evasione dall'obbligo formativo implica non solo un reato penale
contravvenzionale, e un elemento che attesta scarsa professionalità, rende
inesistente qualunque sistema di gestione o modello organizzativo 231, ma
sopratutto una insufficiente considerazione del valore supremo della vita di
chi lavora, il capitale umano, che è la prima ricchezza di ogni azienda ed
ente.
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