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"Aggiornamento sulla formazione alla luce delle linee applicative"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
20/11/2012 - Come già anticipato da PuntoSicuro, il convegno " Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011",
che si è tenuto l’11 settembre 2012 a Bari, ha dato utili informazioni
sulla formazione alla sicurezza come modificata e specificata dagli
accordi del dicembre 2011.
Nel convegno, organizzato dalla sede regionale pugliese e dalla sede provinciale di Bari dell' AIAS, con la collaborazione organizzativa e tecnica di Porreca.it e
del Centro Studi Isforp di Bari, alcuni interventi hanno ripercorso la
situazione della formazione prima e dopo gli accordi approvati il 21
dicembre dalla Conferenza Stato Regioni e le correlate linee applicative
pubblicate in G.U. il 18 agosto 2012.
L’intervento “
Aggiornamento
sulla formazione degli operatori di sicurezza sul lavoro alla luce
delle linee del 25/7/2012 applicative degli Accordi Stato-Regioni”,
a cura di Gerardo Porreca (esperto in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro e collaboratore di PuntoSicuro) si sofferma
innanzitutto sui riferimenti normativi vigenti con riferimento al Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
Ad esempio si ricorda che l’art. 37 (Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti) comma 1 indica che
il
datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione in
materia di sicurezza sul lavoro sufficiente ed adeguata, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche.
In particolare la formazione dei lavoratori deve fare riferimento ai:
- “
concetti generali di rischio, danno,
prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
-
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.
Tuttavia il datore di lavoro assicura anche (comma 3) che
ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I.
Infatti oltre che nell’art. 37 è prevista una formazione dei lavoratori per :
- “uso di particolari attrezzature di lavoro (Titolo III art. 71);
- uso pratico dei D.P.I. (Titolo III art. 77);
- lavori in quota mediante sistemi a funi (Titolo IV art. 116);
- montaggio e smontaggio ponteggi (Titolo IV art. 136);
- per disarmo armature provvisorie di grandi opere (Titolo IV art. 145);
- sul significato della segnaletica di sicurezza (Titolo V art. 164);
- per la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI art. 169);
- per l’attività di videoterminalista (Titolo VII art. 177);
- per lavori che espongono al rischio rumore (Titolo VIII art. 191);
- per lavori che espongono al rischio vibrazioni (Titolo VIII art. 203);
- per lavori che espongono a rischi chimici (Titolo IX art. 227);
- per lavori che espongono ad agenti cancerogeni (Titolo IX art. 239);
- per lavori che espongono a polveri di amianto (Titolo IX art. 258);
- per lavori che espongono rischi biologici (Titolo X art. 278);
- per lavori che espongono al rischio di esplosione (Titolo XI art. 294)”.
Inoltre la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico
devono avvenire in occasione: - “della costituzione del rapporto di
lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
Rimandando
il lettore alla lettura integrale dell’intervento (ad esempio riguardo a
dirigenti, preposti, organismi paritetici, lavoratori autonomi e formatori,
...), arriviamo agli Accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 sulla
formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti.
Accordi pubblicati in G.U. l’11 gennaio 2012 ed entrati in vigore il 26 gennaio
2012.
Riguardo
a queste
date le linee applicative
degli Accordi Stato-Regioni precisano che
in
considerazione del fatto che negli Accordi a volte viene presa come data di
riferimento la data di pubblicazione sulla G.U. (11/1/2012) e a volte la data
della loro entrata in vigore (26/1/2012) il Governo, le Regioni e le PP.AA.
convengono di fare sempre riferimento in ogni caso alla data dell’
11 gennaio 2012.
Il
relatore riprende alcune
prescrizioni
generali dei due accordi del 21 dicembre 2011:
-
“i contenuti e la durata dei corsi di formazione stabiliti dall’accordo
costituiscono uno standard minimo di riferimento;
-
i soggetti formatori possono organizzare corsi di durata superiore e con
ulteriori contenuti specifici ritenuti migliorativi dell’intero percorso”;
-
finché non entreranno in vigore i criteri di
qualificazione della figura del formatore, elaborati dalla Commissione
consultiva, i corsi “devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di
possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o
professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
Inoltre
per ciascun corso si dovrà prevedere:
-
“l’individuazione di un responsabile del progetto formativo;
-
un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità;
-
il registro di presenza dei partecipanti;
-
l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste”.
Si
ricorda che per il lavoratore straniero “occorre fare la verifica della
comprensione e se necessario occorre la presenza di un mediatore interculturale
e/o di un traduttore”.
Gli
attestati di frequenza vengono
rilasciati per i lavoratori in base alla frequenza del 90% delle ore di
formazione previste. Mentre per i dirigenti e
preposti
in base alla “frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il
superamento di una prova di verifica”.
Questi
gli
elementi minimi comuni che gli
attestati devono prevedere:
-
“soggetto organizzatore del corso;
-
normativa di riferimento;
-
dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
-
specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di
riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di
appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
-
periodo di svolgimento del corso;
-
firma del soggetto abilitato al rilascio dell’attestato”.
Infine
in merito alla
metodologia di
insegnamento occorre:
-
“garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e relative
discussioni, nonché lavori di gruppo;
-
favorire metodologie di apprendimento interattive basate sul
problem solving e applicate a
simulazioni e problemi specifici;
-
prevedere dimostrazioni e prove pratiche;
-
favorire metodologie di apprendimento innovative anche in modalità eLearning e con ricorso a
linguaggi multimediali anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze
professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”.
“ Aggiornamento sulla
formazione degli operatori di sicurezza sul lavoro alla luce delle linee del
25/7/2012 applicative degli Accordi Stato-Regioni”, a cura di
Gerardo Porreca, esperto in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro,
intervento al convegno "Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione
obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del
21/12/2011" (formato PDF, 1.38 MB).
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