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"Edifici rurali, per la rendita obbligatorio il sopralluogo"
fonte www.edilportale.com / Normativa
20/11/2012 - Un fabbricato rurale non può essere dichiarato urbano senza il preventivo sopralluogo di un tecnico. Lo ha affermato la
Cassazione, che con la
sentenza 19215/2012 ha chiarito che solo con la stima diretta dell’immobile è possibile cambiarne il classamento e l’importo dei tributi dovuti.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’Agenzia del Territorio aveva stabilito il carattere urbano di tre immobili, che non essendo più classificati come rurali avrebbero dovuto pagare imposte più alte.
Come lamentato dai proprietari degli edifici, che ne difendevano la classificazione in categoria rurale, il tecnico aveva compilato la perizia senza prima effettuare un sopralluogo né considerare che i manufatti erano destinati ad attività agrituristica.
Dopo una serie di ricorsi, presentati alla Commissione Tributaria provinciale e successivamente a quella regionale, la Cassazione ha dato ragione al contribuente perché il tecnico nell’effettuare il passaggio di classamento da rurale a urbano si era basato solo sui dati di altri immobili analoghi.
Per la Cassazione, il criterio della comparazione ha solo valore rafforzativo e serve a confermare le valutazioni emerse dal sopralluogo. Al contrario, non si può attribuire una rendita solo sulla base di situazioni simili.
Ricordiamo che, ai sensi della Manovra Salva Italia, scade venerdì 30 novembre il termine per dichiarare al Catasto edilizio urbano gli immobili iscritti al Catasto terreni.
Per evitare il pagamento dell’Ici riferita al 2011 è stata inoltre data la possibilità di riconoscimento della ruralità degli immobili. Dal 2012, con l’avvento dell’Imu, gli edifici rurali non sono più esenti dall’imposta municipale, ma possono continuare a beneficiare di aliquote agevolate.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’Agenzia del Territorio aveva stabilito il carattere urbano di tre immobili, che non essendo più classificati come rurali avrebbero dovuto pagare imposte più alte.
Come lamentato dai proprietari degli edifici, che ne difendevano la classificazione in categoria rurale, il tecnico aveva compilato la perizia senza prima effettuare un sopralluogo né considerare che i manufatti erano destinati ad attività agrituristica.
Dopo una serie di ricorsi, presentati alla Commissione Tributaria provinciale e successivamente a quella regionale, la Cassazione ha dato ragione al contribuente perché il tecnico nell’effettuare il passaggio di classamento da rurale a urbano si era basato solo sui dati di altri immobili analoghi.
Per la Cassazione, il criterio della comparazione ha solo valore rafforzativo e serve a confermare le valutazioni emerse dal sopralluogo. Al contrario, non si può attribuire una rendita solo sulla base di situazioni simili.
Ricordiamo che, ai sensi della Manovra Salva Italia, scade venerdì 30 novembre il termine per dichiarare al Catasto edilizio urbano gli immobili iscritti al Catasto terreni.
Per evitare il pagamento dell’Ici riferita al 2011 è stata inoltre data la possibilità di riconoscimento della ruralità degli immobili. Dal 2012, con l’avvento dell’Imu, gli edifici rurali non sono più esenti dall’imposta municipale, ma possono continuare a beneficiare di aliquote agevolate.
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