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" Alberghi in edifici tutelati, chiarimenti sulle caratteristiche costruttive"
fonte www.insic.it / Rischio incendio
21/11/2012 - Nella
Circolare VV.F. n.13223 del 24 ottobre 2012 vengono dettati i criteri per la concessione di
deroghe per le strutture ricettive
turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9
aprile 1994, all’interno di edifici storici e tutelati, ai sensi del
D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
Analizziamo i primi due punti, rimandano gli altri al prossimo aggiornamento, nella sezione Antincendio.
Per quanto riguarda l’ubicazione degli edifici, si legge nell’allegato tecnico che per la collocazione urbanistica delle strutture alberghiere, regolata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, il D.M. 9 aprile 1994 ha previsto particolari attenzioni ai fini della preservazione del patrimonio esistente. In particolare, fermo restando quanto previsto al p.to 18 del D.M. 9 aprile 1994, si evidenzia che le condizioni di accesso all’area nonché di accostamento dei mezzi di soccorso agli edifici sono cogenti esclusivamente in caso di attività di nuova costruzione.
Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, si fa riferimento alla resistenza al fuoco delle strutture e alla reazione al fuoco dei materiali.
Per la resistenza al fuoco (punto 19.2 del .M. 9 aprile 1994), la circolare indica che le maggiori criticità sono riscontrabili nel caso di solai in materiali combustibili, tipicamente lignei, che non garantiscono i prescritti requisiti di resistenza al fuoco e che tuttavia non possono essere adeguatamente protetti contro gli effetti dell’incendio in considerazione dei particolari vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico.
Nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art 7 del D.P.R. 151/2011 pertanto, potrà essere valutata la possibilità di un favorevole accoglimento dell’istanza relativa a classi di resistenza al fuoco pe r solai in materiale combustibile inferiori a quelle indicate al p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994, qualora siano adottate specifiche misure di sicurezza equivalenti (per i dettagli, vedi testo circolare n.d.r.).
Per quanto riguarda la reazione al fuoco dei materiali (punto 19.2 del .M. 9 aprile 1994) vengono segnalate difficoltà nella corretta individuazione dei materiali soggetti all’obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.
Pertanto, gli arredi di interesse storico artistico quali tappeti, arazzi, mobili di antiquariato, quadri ecc., non vanno sottoposti ai particolari vincoli di cui al p.to 19.2 del decreto ma, al fine di limitare la propagazione di un eventuale incendio, lungo le vie di esodo è vietato collocare mobili e tappeti.
Analizziamo i primi due punti, rimandano gli altri al prossimo aggiornamento, nella sezione Antincendio.
Per quanto riguarda l’ubicazione degli edifici, si legge nell’allegato tecnico che per la collocazione urbanistica delle strutture alberghiere, regolata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, il D.M. 9 aprile 1994 ha previsto particolari attenzioni ai fini della preservazione del patrimonio esistente. In particolare, fermo restando quanto previsto al p.to 18 del D.M. 9 aprile 1994, si evidenzia che le condizioni di accesso all’area nonché di accostamento dei mezzi di soccorso agli edifici sono cogenti esclusivamente in caso di attività di nuova costruzione.
Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive, si fa riferimento alla resistenza al fuoco delle strutture e alla reazione al fuoco dei materiali.
Per la resistenza al fuoco (punto 19.2 del .M. 9 aprile 1994), la circolare indica che le maggiori criticità sono riscontrabili nel caso di solai in materiali combustibili, tipicamente lignei, che non garantiscono i prescritti requisiti di resistenza al fuoco e che tuttavia non possono essere adeguatamente protetti contro gli effetti dell’incendio in considerazione dei particolari vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico.
Nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art 7 del D.P.R. 151/2011 pertanto, potrà essere valutata la possibilità di un favorevole accoglimento dell’istanza relativa a classi di resistenza al fuoco pe r solai in materiale combustibile inferiori a quelle indicate al p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994, qualora siano adottate specifiche misure di sicurezza equivalenti (per i dettagli, vedi testo circolare n.d.r.).
Per quanto riguarda la reazione al fuoco dei materiali (punto 19.2 del .M. 9 aprile 1994) vengono segnalate difficoltà nella corretta individuazione dei materiali soggetti all’obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.
Pertanto, gli arredi di interesse storico artistico quali tappeti, arazzi, mobili di antiquariato, quadri ecc., non vanno sottoposti ai particolari vincoli di cui al p.to 19.2 del decreto ma, al fine di limitare la propagazione di un eventuale incendio, lungo le vie di esodo è vietato collocare mobili e tappeti.
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