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"Attrezzature di lavoro: gli obblighi del datore di lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

26/11/2012 - PuntoSicuro ha più volte ricordato che il 23 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011, concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.  Inoltre i decreti dirigenziali del 21 maggio e del 31 luglio scorsi hanno definito l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche e, così come la circolare ministeriale n. 23 del 13 agosto 2012, hanno dato il via e chiarito l’applicazione del nuovo sistema che produrrà notevoli cambiamenti nella gestione delle attrezzature di lavoro.
 
Sui temi delle nuove verifiche periodiche si è tenuto il 21 settembre 2012 a San Bonifacio (VR) un seminario provinciale dal titolo “ Le nuove verifiche periodiche delle attrezzature”.
Il seminario - organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale dell'edilizia ( CPT VERONAESEV) in collaborazione con INAIL, SPISAL, INAIL ex ISPESL e ARPAV – era aperto a coloro che operano all’interno dei cantieri e che utilizzano le attrezzature indicate dalla normativa; inoltre aveva l’ obiettivo di illustrare le principali novità, i relativi obblighi, le modalità di gestione e di aprire un momento di confronto tra i soggetti istituzionali deputati alla sorveglianza ed alla vigilanza, i privati abilitati all’effettuazione delle verifiche, i datori di lavoro ed i tecnici delle imprese e degli enti bilaterali.
 
Un intervento si è ad esempio soffermato sugli obblighi del datore di lavoro.
 
In “ Obblighi di sicurezza del Datore di Lavoro”, intervento a cura dell’Ing. Giuliano Franchini (SPISAL ULSS 21), si ricordano alcuni obblighi generali indicati all’articolo 71 del Decreto legislativo 81/2008 in relazione all’uso delle attrezzature di lavoro: il Datore di lavoro (DdL) mette a disposizione dei lavoratori attrezzature (…) idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere (...) (art. 71 comma 1).
 
Inoltre il DdL prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano: installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (…);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto (art. 71 comma 4).
 
Riguardo agli obblighi specifici il DdL (“in base a indicazione dei fabbricanti o, in mancanza, pertinenti norme tecniche, buona prassi, linee guida”) provvede affinché:
- le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a “ controllo iniziale (dopo installazione e prima della messa in esercizio) e dopo ogni montaggio in nuovo cantiere o nuova località di impianto per assicurare installazione corretta e buon funzionamento”; 
- se le attrezzature di lavoro sono soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti pericolosi, “le attrezzature siano sottoposte a: 1) controlli periodici (periodicità fabbricante …); 2) controlli straordinari (in caso di eventi eccezionali quali: riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi di prolungata inattività).
Inoltre gli interventi di controllo devono essere effettuati da persona competente (art. 71 comma 8).
 
In merito alla documentazione dei controlli si ricorda che i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, “per gli ultimi 3 anni, conservati e tenuti a disposizione degli O.d.V. (art. 71 comma 9).
 
Inoltre le attrezzature utilizzate fuori dalle sede dell’Unità Produttiva devono essere “accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo” (art. 71 comma 10).

Riguardo all’ Allegato 7 del D.Lgs. 81/2008 (Verifiche di attrezzature) il relatore sottolinea che le specifiche attrezzature riportate nell’elenco (integrabile con i decreti di cui si fa cenno all’art. 71 comma 14) sono sottoposte (in aggiunta ai controlli iniziali, periodici, straordinari previsti per le attrezzature in generale) anche a particolari verifiche periodiche con periodicità indicata nell’All. 7”.
 
Si sottolinea che chi dà in uso o noleggio senza operatore attrezzature di lavoro a chiunque deve fornire:
- “ per tutte: attestazione del ‘buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza’;
- inoltre per macchine non ‘CE’: attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’All. 5 del T.U. (art.72 comma 1)”.
 
Chi dà in uso o noleggio senza operatore attrezzature di lavoro deve anche acquisire e conservare per la durata del noleggio o concessione in uso la dichiarazione del Datore di Lavoro che indichi il/i lavoratori incaricato/i dell’utilizzo (che devono essere “formati” ovvero “abilitati” con rif. alle attrezzature di cui art. 73 comma 5).
 
Il relatore riporta infine le attività di base di vigilanza SPISAL:
- accertamenti documentali relativi alla attuale corretta installazione e manutenzione dell’attrezzatura: art. 71 commi 8-9-10; art. 71 comma 11; art. 72;
- verifica dell’idoneità, stato e corretto utilizzo degli accessori in uso/applicati all’attrezzatura: art. 71 commi 1-2-3, ...;
- verifica dell’in-formazione/addestramento degli addetti incaricati all’uso (art. 71 comma 7).
   
 
Gli atti del convegno pubblicati sul sito dell’ ULSS 20 Verona:
 
- “ Nuove modalità di verifica delle attrezzature di lavoro”, Ing. Michele Sinisi - ARPAV Verona, Servizio Controlli Impiantistici (formato PDF, 1.2 MB);
 
- “ Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature”, Ing. Fabio Rossetti -  INAIL Verona, Settore Ricerca Certificazione e Verifica - (formato PDF, 3.4 MB);
 
- “ Modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro: verifiche successive”, Ing. Michele Sinisi - ARPAV Verona, Servizio Controlli Impiantistici - (formato PDF, 1.0 MB);
 
- “ Obblighi di sicurezza del Datore di Lavoro”, Ing. Giuliano Franchini - SPISAL ULSS 21 - intervento (formato PDF, 0.1 MB);
 
- “ Prevenzione e vigilanza sulle attrezzature di lavoro”, Dott.ssa Manuela Peruzzi - SPISAL ULSS 20 - intervento (formato PDF, 1.2 MB).
 

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