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"Alberghi in edifici tutelati, indicazioni sulle vie di esodo"
fonte www.insic.it / Rischio incendio
26/11/2012 - Proseguiamo nell’analisi della
Circolare VV.F. n.13223 del 24 ottobre 2012 ove vengono dettati i
criteri per la concessione di deroghe per le
strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994,
all’interno di edifici storici e tutelati, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
Nei precedenti aggiornamenti abbiamo analizzato le finalità ed i diversi punti in cui si articola l’allegato tecnico del provvedimento, con particolare riferimento all’ubicazione degli edifici (punto 1 dell’allegato tecnico) ed alle caratteristiche costruttive (punto 2 dell’allegato), ovvero resistenza al fuoco delle strutture e alla reazione al fuoco dei materiali.
Ora analizziamo il terzo punto che riguarda le vie di esodo: secondo la circolare possono essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza che incrementino il livello di illuminamento dell‘impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle strettoie, o laddove si preveda la presenza di un impianto di rilevazione e di segnalazione incendi esteso all’intera attività, o di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.
In presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie è necessario realizzare vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Quanto alle scale, che costituiscono una delle principali criticità dei progetti di deroga, possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza che prevedano l’installazione di impianto di illuminazione di sicurezza esteso all’intero vano scala, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux al piano di calpestio, l’installazione di un ulteriore corrimano conforme alle vigenti normative; l’installazione di idonea segnaletica di sicurezza .
Per l’apertura delle aerazioni, spesso risulta estremamente difficoltoso la sua realizzazione ad 1 mq in sommità al vano scala come previsto al p.to 19.6 del D.M. 9 aprile 1994.
Possano quindi essere considerate utili misure compensative del rischio aggiuntivo, le misure atte a mantenere le vie di esodo libere dai prodotti della combustione. Le misure di tipo impiantistico, dovranno essere idonee a funzionare durante l’incendio ed essere asservite all’impianto di rilevazione incendi o essere azionabili manualmente da posizione remota e sempre presidiata dal personale addetto alla gestione dell’emergenza Se si sceglie un impianto di mantenimento delle vie di esodo in sovrappressione, nelle stesse, in corrispondenza delle porte, dovranno essere installati idonei ripetitori ottici e acustici di segnale di allarme per i rilevatori ubicati nei locali adiacenti.
Un ulteriore misura compensativa è la presenza di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, con necessaria idoneità tecnica (ex art. 3 della L. n.609/1996), previa frequentazione del corso di tipo B di cui all’allegato IX del decreto del ministro dell’interno 10 marzo 1998, integrato da un modulo di quattro ore coerente col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Nei precedenti aggiornamenti abbiamo analizzato le finalità ed i diversi punti in cui si articola l’allegato tecnico del provvedimento, con particolare riferimento all’ubicazione degli edifici (punto 1 dell’allegato tecnico) ed alle caratteristiche costruttive (punto 2 dell’allegato), ovvero resistenza al fuoco delle strutture e alla reazione al fuoco dei materiali.
Ora analizziamo il terzo punto che riguarda le vie di esodo: secondo la circolare possono essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza che incrementino il livello di illuminamento dell‘impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle strettoie, o laddove si preveda la presenza di un impianto di rilevazione e di segnalazione incendi esteso all’intera attività, o di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.
In presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie è necessario realizzare vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Quanto alle scale, che costituiscono una delle principali criticità dei progetti di deroga, possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza che prevedano l’installazione di impianto di illuminazione di sicurezza esteso all’intero vano scala, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux al piano di calpestio, l’installazione di un ulteriore corrimano conforme alle vigenti normative; l’installazione di idonea segnaletica di sicurezza .
Per l’apertura delle aerazioni, spesso risulta estremamente difficoltoso la sua realizzazione ad 1 mq in sommità al vano scala come previsto al p.to 19.6 del D.M. 9 aprile 1994.
Possano quindi essere considerate utili misure compensative del rischio aggiuntivo, le misure atte a mantenere le vie di esodo libere dai prodotti della combustione. Le misure di tipo impiantistico, dovranno essere idonee a funzionare durante l’incendio ed essere asservite all’impianto di rilevazione incendi o essere azionabili manualmente da posizione remota e sempre presidiata dal personale addetto alla gestione dell’emergenza Se si sceglie un impianto di mantenimento delle vie di esodo in sovrappressione, nelle stesse, in corrispondenza delle porte, dovranno essere installati idonei ripetitori ottici e acustici di segnale di allarme per i rilevatori ubicati nei locali adiacenti.
Un ulteriore misura compensativa è la presenza di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, con necessaria idoneità tecnica (ex art. 3 della L. n.609/1996), previa frequentazione del corso di tipo B di cui all’allegato IX del decreto del ministro dell’interno 10 marzo 1998, integrato da un modulo di quattro ore coerente col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
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