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"PMI: è possibile valutare i rischi senza procedure standardizzate?"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
28/11/2012 - La
Commissione per gli
interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e istituita
con Decreto
Direttoriale del 28 settembre 2011 ha recentemente pubblicato le risposte ad alcuni quesiti in merito a diversi temi:
-
“valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate;
-
disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro;
-
valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
-
obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella
aziende fino a dieci lavoratori;
-
requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto
tensione;
-
formazione degli addetti al primo soccorso;
-
aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione”.
Ci
soffermiamo oggi sull’
interpello n.
7/2012 con risposta del 15 novembre 2012 pubblicata il 22 novembre relativa
al quesito sottoposto dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) in
merito alla valutazione del rischio e utilizzo delle procedure
standardizzate.
In
particolare la CNA aveva chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla
possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento
di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l'articolo
28 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni,
senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei
rischi, previste dall'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.
Articolo
29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
5.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza
del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque,
non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto
nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
(...)
Ricordiamo
che il termine del 30 giugno 2012 è stato prorogato dal decreto legge 12 maggio
2012, n. 57 - convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101 - ai tre mesi
successivi all'emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle
"procedure standardizzate" di valutazione dei rischi o, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2012.
E
il decreto relativo alle procedure standardizzate ha avuto parere
favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012.
A
questo quesito la Commissione risponde indicando che la previsione di cui
all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 “è diretta a fornire alle
aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento — le procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi — che permetta alle medesime
(alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una
autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio
DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28
e 29”.
Inoltre
il comma 2, lettera a) dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, inserito a seguito
dell'emanazione del D.Lgs. 106/2009, puntualizza che
la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità,
in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
E
“va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di
valutazione di ‘tutti i rischi’ sul lavoro di cui all'articolo 28, comma 1, e a
quella di rivisitare la valutazione a seguito di ‘modifiche del processo
produttivo ...’ e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall'articolo
29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di
valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del
D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare,
elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni”.
E
dunque “ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità - appena rimarcata - della
redazione del DVR” è evidente come la dimostrazione di avere rispettato gli
obblighi in materia di valutazione dei rischi “
possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo
scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un
DVR coerente con le previsioni
degli
articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Ne
consegue che a breve il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori
disporrà delle procedure standardizzate
“quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in
contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non
possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di
procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni
in materia di valutazione
dei rischi” di cui ai suddetti articoli 17, 28 e 29.
Resta
comunque inteso che “qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già
un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare
la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi
obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo
le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra
richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura ‘dinamica’ del DVR”.
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