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"Entità oneri di urbanizzazione, vale la data della DIA"
fonte www.edilportale.com / Normativa
28/11/2012 - L’ammontare degli oneri di urbanizzazione che un’impresa di costruzione è
tenuta a pagare per la realizzazione di un lavoro dipende dalla data di
presentazione della Dia, Denuncia di inizio attività. Lo sostiene il
Consiglio di Stato, che con la
sentenza 4669/2012 ha chiarito che sono irrilevanti gli eventuali cambiamenti normativi e le modifiche degli importi avvenuti successivamente.
In particolare, il CdS ha specificato che si fa riferimento agli oneri vigenti nel momento in cui è consegnata l’istanza anche quando le modifiche entrano in vigore nel lasso di tempo di 30 giorni intercorrenti tra la presentazione del titolo abilitativo e l’effettivo avvio del cantiere.
Il Consiglio di Stato ha analizzato il caso di un Comune, che aveva deliberato l’aumento degli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi edilizi.
La delibera era stata in seguito impugnata dalla società che doveva eseguire dei lavori di ristrutturazione, convinta che l’integrazione fosse illegittima perché per determinare gli oneri di urbanizzazione si dovesse fare riferimento alla normativa vigente al momento della domanda.
Il Tar della Lombardia aveva però dato ragione al Comune, sostenendo che la Dia produce i suoi effetti dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e che ciò che accade nel frattempo si ripercuote sull’iter della domanda.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione a favore delle imprese, che si trovano così ad operare in un contesto normativo certo.
A detta del CdS, l’obbligo di corrispondere il contributo sorge nel momento in cui è presentata la domanda.
Valgono quindi le regole vigenti in quel momento perché, sostiene il CdS, la Dia non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita che dà luogo ad un titolo costitutivo, ma un atto privato con cui si comunica l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge.
Un’impostazione, continua il Consiglio di Stato, condivisa anche all’interno dell’ordinamento perché con il DL 138/2011 – Manovra di ferragosto, è stato stabilito che questi atti non sono direttamente impugnabili. In linea a quanto affermato dalle norme vigenti, il silenzio dell’amministrazione competente e il passaggio dei giorni previsti non producono un atto di assenso, ma impediscono l’inibizione di un’attività già intrapresa.
In particolare, il CdS ha specificato che si fa riferimento agli oneri vigenti nel momento in cui è consegnata l’istanza anche quando le modifiche entrano in vigore nel lasso di tempo di 30 giorni intercorrenti tra la presentazione del titolo abilitativo e l’effettivo avvio del cantiere.
Il Consiglio di Stato ha analizzato il caso di un Comune, che aveva deliberato l’aumento degli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi edilizi.
La delibera era stata in seguito impugnata dalla società che doveva eseguire dei lavori di ristrutturazione, convinta che l’integrazione fosse illegittima perché per determinare gli oneri di urbanizzazione si dovesse fare riferimento alla normativa vigente al momento della domanda.
Il Tar della Lombardia aveva però dato ragione al Comune, sostenendo che la Dia produce i suoi effetti dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e che ciò che accade nel frattempo si ripercuote sull’iter della domanda.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione a favore delle imprese, che si trovano così ad operare in un contesto normativo certo.
A detta del CdS, l’obbligo di corrispondere il contributo sorge nel momento in cui è presentata la domanda.
Valgono quindi le regole vigenti in quel momento perché, sostiene il CdS, la Dia non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita che dà luogo ad un titolo costitutivo, ma un atto privato con cui si comunica l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge.
Un’impostazione, continua il Consiglio di Stato, condivisa anche all’interno dell’ordinamento perché con il DL 138/2011 – Manovra di ferragosto, è stato stabilito che questi atti non sono direttamente impugnabili. In linea a quanto affermato dalle norme vigenti, il silenzio dell’amministrazione competente e il passaggio dei giorni previsti non producono un atto di assenso, ma impediscono l’inibizione di un’attività già intrapresa.
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