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"La sicurezza dei primi a intervenire sui luoghi dei disastri"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
04/12/2012 -
L’esposizione
ad agenti biologici in ambiente di vita e di lavoro è un importante rischio per
la salute che deve essere ben conosciuto al fine di poter sviluppare una
corretta, aggiornata e utile attività d’informazione e mettere in atto validi
piani di prevenzione, sorveglianza e controllo. Particolare rilievo dovrebbe
essere rivolto a quelle attività che per la propria finalità non possono essere
raggruppate in un singolo e ben delimitato settore: si tratta dei First
Responder: i “primi soccorritori” i “primi a intervenire” sui luoghi di un
disastro accidentale o volontario, ma anche “i primi a essere ESPOSTI” a una
possibile fonte di contagio.
Di
seguito sarà analizzato il tema della salute dei Lavoratori “First Responder”
ai sensi del D.Lgs aprile 2008, n. 81, ripubblicato con “Disposizioni
integrative e correttive”nel Supplemento ordinario n. 177 alla G.U. Serie
generale - n. 226 del 29 settembre 2009. L’obiettivo perseguito con il Testo
Unico (T.U.) è stato quello di armonizzare tutte le leggi vigenti in una logica
unitaria, abrogando le normative speciali, in esso integrate, e facendo
esplicito e specifico riferimento alle normative di settore che, al contrario
rimangono in vigore al di fuori di questo permettendo quindi di rendere
maggiormente esigibili e accessibili le norme prevenzionistiche. Il decreto di
attuazione della delega di cui all’art. 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
si compone di 13 Titoli e di 51 Allegati come raggruppato nella Tabella 1.
L’art.2
del Titolo I (“Disposizioni generali”), statuisce, innanzitutto, il principio
indefettibile secondo cui il decreto si applica a “tutti i settori di attività
pubblici o privati”, ma è nel secondo comma del medesimo articolo, che si
puntualizza che le norme del T.U. si applicano tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio; si tratta di una scelta dettata dalla necessità
di diversificare l’applicazione delle normative di sicurezza con riferimento ad
alcuni settori (si pensi, per tutti, alle Forze Armate e di Polizia e alla
protezione civile) nei quali applicare sic et simpliciter le regole in tema di
salute e sicurezza produrrebbe problemi di compatibilità con le attività in
parola, quando non risultati controproducenti.
Il
Campo di applicazione definito nel successivo art. 3 si applica a tutti i
settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Le
disposizioni del presente D.Lgs sono applicate tenendo conto quindi delle
effettive e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative, comprese quelle per la tutela della salute e
sicurezza del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze
armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e
dal Corpo dei Vigili del fuoco, dal Dipartimento della protezione civile fuori
dal territorio nazionale (First Responder). Gli aspetti più strettamente legati
alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana quelli del Corpo Nazionale soccorso alpino
e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, sono invece contenute al
comma 3 bis e nel neo comma 12-bis (dello stesso art. 3). Tutte le disposizioni
del Decreto Legge sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di
svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010
con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro. Sempre alla ricerca di una collocazione per una tipologia
di lavoratori come quella dei First Responder, l’art. 5 individua una serie di
definizioni di “lavoratore” individuato in chi: “presta il proprio lavoro fuori
dal proprio domicilio alle dipendenze o sotto la direzione altrui, con o senza
retribuzione”. Rientrano, pertanto di diritto nel campo di applicazione del
T.U. non solo i lavoratori subordinati in senso stretto, ma anche coloro che
operano semplicemente sotto le direttive altrui. In attesa del complessivo
riordino delle competenze in tema di vigilanza, in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori attribuite:
-
alle autorità marittime a bordo delle navi e in ambito portuale;
-
agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali e aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
e in ambito portuale e aeroportuale;
-
ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco.
Gli
aspetti legati alla Vigilanza sui luoghi di lavoro sono affrontati anche per i
First Responder nell’art. 13., mentre l’individuazione dei fattori di rischio,
la valutazione
dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro inerenti al servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali sono contenuti nell’art. 33 che prevede, tra le altre
voci, anche programmi d’informazione e formazione di tutti i lavoratori. I
predetti servizi sono altresì competenti per le aree riservate o operative e
per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Parallelamente all’individuazione di una giusta collocazione della figura del
“lavoratore First Responder”, vi è la ricerca di un’adeguata definizione dei
“Luoghi di lavoro”.
Ferme
restando le disposizioni di cui al titolo I, nel Titolo II si definiscono
luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati
all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore
nell’ambito del proprio lavoro; ciò spiega il perché si è reputato opportuno
prevedere che le disposizioni in materia di luoghi di
lavoro siano applicate anche ai cantieri temporanei e mobili, per i quali è
stato predisposto un apposito allegato, richiamato dall’art. 88 (“Misure per la
salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”). Di notevole importanza
per una tipologia di lavoratori esposti in maniera random ad agenti di svariata
origine e con un impatto fisico diverso tra di loro, è il Titolo III (“ Uso
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”);
dove per dispositivi di protezione individuale (DPI), si vuole intendere
qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo; non costituiscono DPI: gli indumenti di
lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e
di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento
dell’ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto; i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attività lavorative; i materiali per
l’autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.
L’ uso dei
DPI deve essere effettuato tenendo conto non solo dei criteri di cui al
T.U. ma anche delle norme di buona tecnica emanate in materia. Adeguati DPI
devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro devono inoltre tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore, poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità ed
essere adeguati ai rischi da prevenire nonché alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro, senza comportare un maggiore rischio per la propri a salute.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti. Devono inoltre essere conformi alle norme di cui al D.Lgs 4
dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
Spetta
al datore di lavoro, individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché
questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti
di rischio rappresentate dagli stessi DPI, delle condizioni in cui un DPI dovrà
essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
entità del rischio, frequenza dell’esposizione al rischio, caratteristiche del
posto di lavoro di ciascun lavoratore. In tal modo, anche con riferimento ai
DPI, si obbliga (art. 77) il datore di lavoro ad adottare tutte le misure più
aggiornate per porre i propri lavoratori nelle condizioni più sicure di lavoro
possibili in quel momento storico e, al contempo, lo si libera di
responsabilità in caso d’infortunio ove abbia ottemperato a tale obbligo; sulla
base delle indicazioni del decreto di cui all’art. 79, comma 2, fornisce ai
lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 76 e si occupa anche di
mantenere in efficienza e in adeguate condizioni igieniche i DPI; destina ogni
DPI a un uso personale; provvede altresì affinché i DPI siano utilizzati
soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante; rende disponibile nell’azienda
ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; assicura una
formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. L’addestramento è in ogni
caso indispensabile per ogni DPI che, appartenga alla terza categoria oppure
per i dispositivi di protezione dell’udito.
Spetta
ai lavoratori provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione; al
termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI segnalando qualsiasi difetto e/o inconveniente da essi
rilevato.
Tra
gli altri articoli a tutela della salute dei First Responder si ricordano:
Titolo
IV Cantieri temporanei o mobili - CAPO II Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzione e nei lavori in quota (art.105-140).
Titolo
VIII Agenti Fisici - CAPO II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore durante il lavoro (art.187-198)- CAPO III Protezione dei lavoratori
dai rischi di esposizione a vibrazione (art. 199-205).
CAPO
IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
(art.206-212).
Particolare
rilevanza rivestono inoltre il Titolo IX (“Sostanze pericolose” Art. 221-227),
il Titolo X (“Esposizione ad Agenti Biologici” Art. 266-286)e il Titolo XI
(“Atmosfere esplosive”); la protezione dai Rischi connessi all’Esposizione
all’Amianto è trattato negli.(Art. 246-261.)
Le
norme del Titolo X presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative
nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici costituendo
attuazione della direttiva n. 2000/54/CE che a sua volta ha abrogato la
direttiva n. 93/88 CEE modificativa della direttiva n. 90/679/CEE (settima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE), quest’ultima trasposta dal Titolo VIII (articoli da 73 a 88) e
dagli Allegati IX, X, XI e XII del D.Lgs n. 626 del 1994. I First Responder
sono tutelati dall’art. 272 in cui sono previste tutte le misure tecniche,
organizzative e procedurali per minimizzare l’esposizione ad agenti biologici e
dal successivo art. 273 (Misure igieniche) secondo il quale spetta a datore di
lavoro fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni e istruzioni (art. 278. - Informazioni e formazione), ma anche
assicurarsi che:
-
i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei,
da riporre in posti separati dagli abiti civili;
-
i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
-
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti.
Tutti
quei lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria (art. 279. - Prevenzione e controllo).
Nell’allegato
XLVI al decreto sono riportati gli agenti biologici classificati nei gruppi 2,
3 e 4 gruppi a seconda del rischio di infezione come meglio specificato
all’art.268 (Classificazione degli agenti biologici)
Rilevanza
in questo breve articolo rivestono anche quelle che sono le disposizioni finali
contenute nell’art. 306 del Titolo XIII (“Norme Transitorie e Finali”). In caso
di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al
6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione
tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto,
l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201 è
entrano in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale
l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201,
ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6
luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione
al rumore di cui all’art. 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
Tabella
1 – Elenco degli allegati al Decreto 81/2008 (formato PDF, 146 kB).
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