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"Agenti chimici pericolosi: valori limite e dispositivi di protezione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
07/12/2012 - PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi due volumi sul
rischio chimico - elaborati dalla
Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione (CONTARP) dell’ Inail -
soffermandosi in particolare sui possibili effetti
dannosi degli agenti chimici pericolosi e sui dati relativi al numero di
incidenti e malattie professionali correlati a questa tipologia di rischio.
Il
volume “
Agenti chimici
pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, che presenta indicazioni
sui rischi per i lavoratori con riferimento alle normative e regolamenti
vigenti, offre informazioni anche su due altri aspetti vitali per ogni politica
di prevenzione: i
valori limite di
esposizione professionale e i
dispositivi di protezione individuale.
Valore limite di
esposizione professionale
Il
volume indica che tale valore rappresenta “un parametro di riferimento per
valutare la salubrità degli ambienti di lavoro” ed è definito come
il limite della concentrazione media
ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di
respirazione in relazione ad un determinato periodo di riferimento (art.
222 del Decreto legislativo 81/2008).
I
valori limite – in genere stabiliti per periodi di riferimento di 8 ore,
possono essere fissati anche per periodi più brevi – “contribuiscono a
mantenere sotto controllo l’esposizione a sostanze pericolose sui luoghi di
lavoro, perché definiscono, allo stato attuale delle conoscenze, il valore
massimo di concentrazione in aria di una sostanza affinché non vi sia un danno
per la salute. Mantenere la concentrazione
degli inquinanti al di sotto dei valori limite di esposizione professionale
tutela la salute della maggioranza dei lavoratori”.
Bisogna
tuttavia ricordare che i limiti obbligatori per legge “
si basano sull’esposizione di soggetti adulti in buona salute e, di
conseguenza, non sono applicabili ai casi che richiedono interventi specifici,
come le donne
in stato di gravidanza e i lavoratori ipersuscettibili”.
Tornando
alla normativa vigente si sottolinea che gli
Allegati XXXVIII e
XLIII
del D.Lgs. 81/2008 riportano i “valori limite di esposizione professionale
rispettivamente per una serie di agenti chimici e per alcuni cancerogeni (benzene,
cloruro di vinile monomero, polveri di legno)
che possono essere presenti negli ambienti di lavoro, in dipendenza del ciclo
produttivo aziendale”. Per gli agenti cancerogeni, al di là dei valori limite
indicati, vale tuttavia “il
principio
della riduzione dell’esposizione al più basso valore possibile, in quanto
il valore limite non rappresenta una soglia al di sotto della quale è possibile
escludere il rischio ed è garantita la tutela globale dei lavoratori”.
Se
un agente chimico di interesse non compare negli Allegati del D.Lgs 81/2008,
“si può fare ricorso ai
valori limite di
soglia (TLV - Threshold Limit Value) fissati dall’Associazione americana
degli Igienisti Industriali ( ACGIH)”.
Il
volume, che vi invitiamo a visionare, si sofferma sulle definizioni dettagliate
dei vari TLV:
-
TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time
Weighted Average): Valore Limite ponderato;
-
TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short
Term Exposure Limit): Valore Limite per brevi esposizioni;
-
TLV-C (Threshold Limit Value -
Ceiling): Valore Limite di soglia.
Dispositivi di
protezione individuali (DPI)
Utilizzabili
quando il rischio non sia eliminabile e possa compromettere la salute e
sicurezza dei lavoratori, sono classificati in
tre categorie:
-
prima categoria: “sono i DPI di
semplice progettazione, destinati a proteggere la persona da rischi che
producono danni fisici di lieve entità. La persona che indossa tali DPI deve
avere la possibilità di percepirne immediatamente l’efficacia. Essi sono
certificati da una dichiarazione di conformità del produttore;
-
seconda categoria: sono i DPI che
non rientrano nella prima e terza categoria e che proteggono da tutti gli altri
rischi. Sono corredati da una dichiarazione di conformità del produttore e da
un attestato di certificazione CE rilasciato da un organismo certificato;
-
terza categoria: sono i DPI di
progettazione complessa, destinati a proteggere la persona dal rischio di gravi
danni fisici. La persona che indossa tali DPI non ha la possibilità di
percepire tempestivamente gli effetti lesivi. Sono corredati da una
dichiarazione di conformità del produttore e da un attestato di certificazione
CE rilasciato da un organismo certificato; inoltre la loro produzione è
soggetta ad una verifica di qualità annuale”.
Inoltre
i DPI sono distinti in diverse tipologie a seconda della parte del corpo
protetta:
-
protezione delle vie respiratorie:
questi DPI (APVR: Apparecchio di protezione delle vie respiratorie) “consentono
la respirazione del lavoratore, proteggendolo dalle sostanze chimiche presenti
in aria e potenzialmente pericolose. Appartengono ai DPI di terza categoria ed
il personale preposto al loro impiego deve essere opportunamente informato e
addestrato”. Si possono distinguere a loro volta in isolanti (“effettuano un
vero e proprio isolamento dall’atmosfera circostante e forniscono al lavoratore
l’aria di cui ha bisogno), filtranti (“purificano l’aria e possono essere usati
solo se questa contiene almeno il 17% di ossigeno”);
-
protezione del viso e degli occhi:
“si tratta di occhiali,
maschere, visiere e schermi che proteggono il lavoratore dagli schizzi o
spruzzi di sostanze pericolose. Tali DPI devono avere stampigliata sulla
montatura o sulle lenti la marcatura di conformità. È importante verificarne
sempre lo stato di conservazione: i DPI non devono presentare sulle lenti o
sugli schermi o visiere dei graffi, delle abrasioni o delle zone di
scolorimento. Le protezioni laterali devono essere ben controllate e nel caso
degli occhiali le montature non devono essere danneggiate o deformate e le aste
allentate”;
-
protezione delle mani: “il tipo
di guanti scelto deve essere in grado di proteggere il lavoratore dall’agente
chimico nelle condizioni di utilizzo. I guanti vanno utilizzati per un periodo
di tempo inferiore a quello di permeazione della sostanza chimica (processo di
diffusione dell’agente chimico all’interno del materiale di cui è costituito il
guanto). È importante che i guanti presentino resistenza non solo agli agenti
chimici impiegati, ma anche all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla
perforazione. Gli operatori debbono conservare i propri guanti in buone
condizioni e in ambienti puliti ed asciutti. Tali dispositivi devono essere
sostituiti ogni volta che si presentano lacerazioni, abrasioni o contaminazioni
con prodotti chimici”;
-
protezione del corpo: “indumenti che
servono a proteggere il corpo “dal contatto diretto con l’agente chimico o
dall’atmosfera che lo contiene. Essi possono essere del tipo a protezione
parziale o totale del corpo; inoltre, possono essere monouso (impiegati al
massimo una volta per la durata del turno lavorativo) o riutilizzabili (nel
qual caso è necessario provvedere alla loro pulizia e manutenzione)”. Tali DPI
sono suddivisi in
sei tipologie
diverse a seconda delle loro proprietà (a tenuta stagna di gas, a tenuta non
stagna di gas, a tenuta di getto di liquidi, a tenuta di spruzzi di liquidi, a
tenuta di polveri, a tenuta di schizzi di liquidi).
Riguardo
ai DPI
per le vie respiratorie, ricordiamo che i
filtri sono dispositivi che “vengono inseriti su maschere e
semimaschere e che hanno la funzione di trattenere gli inquinanti”, sia solidi
(filtri antipolvere) che aeriformi (filtri antigas). Entrambe le tipologie di
filtri sono suddivisi in tre categorie in base alla loro efficacia filtrante:
-
filtri antipolvere: P1, P2 e P3;
-
filtri antigas: 1, 2 e 3.
Non
bisogna tuttavia dimenticare che l’effettivo livello di protezione che tali DPI
offrono “dipende da diversi fattori quali: il flusso dell’aria, il tipo di
filtro, il tipo di lavoro, la sua durata ed intensità”.
In
conclusione il volume sottolinea che i lavoratori devono essere sottoposti ad
un
programma di formazione e addestramento
per l’uso dei DPI: “la tipologia e la durata della formazione dipendono dalla
tipologia di DPI, dalla frequenza di utilizzo e dallo scopo”.
Inoltre
ogni lavoratore è tenuto a prendersi cura dei DPI messi disposizione e a “non
apportarvi per alcuna ragione delle modifiche di propria iniziativa. Al termine
dell’uso i DPI vanno riconsegnati secondo le procedure stabilite dall’azienda”.
Consulenza
Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione dell’Inail, “ Agenti
chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta
Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci, edizione 2012 (formato
PDF, 2.13 MB).
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