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"Sull’applicazione del D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
10/12/2012 -
Commento
a cura di G. Porreca.
E
il D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 sulla responsabilità
amministrativa degli enti in caso di infortuni sul lavoro gravi e mortali
approda in Cassazione sia pure per una rideterminazione delle quote relative
alla pena pecuniaria inflitta ad una società. Il caso riguarda in particolare
il presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di una
società condannato con riferimento ad un grave infortunio sul lavoro accaduto ad
una lavoratrice dipendente durante l’utilizzo di una macchina a seguito del
quale lo stesso ha subito delle lesioni gravi. La suprema Corte su ricorso
presentato dall’interessato ha provveduto ad annullare la sentenza del
Tribunale ed a limitare la pena pecuniaria che superava il limite massimo
edittale previsto dalle disposizioni di legge.
Il caso e il
ricorso in Cassazione
Il
Presidente del Consiglio di
amministrazione e legale rappresentante di una società ha proposto ricorso
in Cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale che aveva applicato alla
stessa società per il reato ascrittole (art. 25 septies del D. Lgs. 8/6/2001 n.
231 in relazione al reato di cui
all'art. 590 c.p., commi 2 e 3) la sanzione pecuniaria di euro 25.800,00. Al
legale rappresentante, infatti, era stato contestato il reato di lesioni
personali colpose gravi aggravate (art. 590 c.p., commi 2 e 3) perché, nella
qualità di datore di lavoro, per colpa generica dovuta a negligenza e per colpa
specifica per violazione del combinato disposto degli artt. 70, 71 e 87 del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, provocava, per la inadeguatezza di una macchina utensile
presso cui operava la dipendente, un incidente sul lavoro a seguito del quale
una lavoratrice riportava la amputazione della falange distale del terzo dito
della mano sinistra.
La
società ricorrente ha censurato la sentenza per inosservanza o erronea
applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve
tener conto nell'applicazione della legge penale.
Le decisioni della
Corte di Cassazione
Il
ricorso del legale rappresentante della società è stato accolto dalla Corte di
Cassazione. La stessa ha evidenziato che l’art. 25 septies del D. Lgs. n.
231/2001 di cui al capo di imputazione prevede che "
in relazione al delitto di cui all'art. 590 c.p., comma 3, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote"
per cui, poiché nel procedimento penale "sottostante", si era
proceduto proprio in relazione al delitto di cui all'art. 590 comma 3 c.p. non
si poteva applicare come pena base per il calcolo della pena finale, la
sanzione pecuniaria in misura di 300 quote, poiché la pena edittale massima
prevista per questi casi non può essere superiore a 250 quote. Non essendo
pertanto legale la pena inflitta la Sez. IV della Corte di Cassazione penale ha
annullata la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla misura della
sanzione amministrativa pecuniaria che è stata rideterminata in euro 21.500,00.
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