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"Collaborazioni a progetto (Co.co.pro.): Black-list nella circolare del Ministero del Lavoro "
fonte www.lavoripubblici.it / Normativa
13/12/2012 - Il
Ministero del lavoro con la
Circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012
fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle novità introdotte dalla
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), con particolare riguardo a
ciò che concerne le
collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
Nella prima parte della circolare viene precisato che il presupposto imprescindibile di tale contratto è il progetto che deve essere specifico e determinato dal committente o dal collaboratore medesimo.
Il progetto deve essere, poi, funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale tanto che è, esplicitamente, richiesta la descrizione del progetto con indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultanto finale che si intende conseguire che deve essere obiettivamente verificabile.
Con la riforma, dunque, risulta imprescindibile l'individuazione di un risultato finale che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente e, quindi, il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
Il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell'impresa, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi.
Per quanto concerne, poi, la genuinità della collaborazione, è stato individuato un altro elemento determinante, dato dal fatto che il collaboratore non deve svolgere compiti meramente esecutivi o ripetitivi che risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione.
Nella circolare del Ministero del Lavoro vengono, anche, indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che il personale ispettivo deve ricondurre nell'alveo della subordinazione.
Nella circolare la black-list contiene:
Per quanto concerne, poi, il corrispettivo del contratto a progetto e il collegamento che la Riforma Fornero ha effettuato ai minimi individuati nei contratti collettivi di categoria per i collaboratori o, in mancanza il riferimento ai minimi stabiliti per i lavoratori subordinati con mansioni equiparabili, il Ministero, nella circolare oggetto della presente notizia, ha sottolineato che tale rinvio determina ancora una volta il rimando ai principi dell'adeguata remunerazione di cui all'art. 36 della Costituzione.
Per ultimo, nella circolare viene precisato che la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con le conseguenze che ne derivano anche sotto il profilo previdenziale. Qualora poi il collaboratore svolga la propria attività in maniera non autonoma e con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, opera una presunzione relativa di subordinazione, opponibile da parte del committente. Tale presunzione non opera, invece, nei casi di elevate professionalità del collaboratore che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva.
Tutte le novità in materia di collaborazione coordinata e continuativa trovano applicazione per i contratti stipulati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della citata legge n. 92/2012.
Nella prima parte della circolare viene precisato che il presupposto imprescindibile di tale contratto è il progetto che deve essere specifico e determinato dal committente o dal collaboratore medesimo.
Il progetto deve essere, poi, funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale tanto che è, esplicitamente, richiesta la descrizione del progetto con indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultanto finale che si intende conseguire che deve essere obiettivamente verificabile.
Con la riforma, dunque, risulta imprescindibile l'individuazione di un risultato finale che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente e, quindi, il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
Il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell'impresa, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi.
Per quanto concerne, poi, la genuinità della collaborazione, è stato individuato un altro elemento determinante, dato dal fatto che il collaboratore non deve svolgere compiti meramente esecutivi o ripetitivi che risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione.
Nella circolare del Ministero del Lavoro vengono, anche, indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che il personale ispettivo deve ricondurre nell'alveo della subordinazione.
Nella circolare la black-list contiene:
- gli addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
- gli addetti alle agenzie ippiche
- gli addetti alle pulizie
- gli autisti e gli autotrasportatori
- i baristi ed i camerieri
- i commessi e gli addetti alle vendite
- i custodi ed i portiri
- le estetiste ed i parrucchieri
- i facchini
- gli istruttori di autoscuola
- i letturisti di contatori
- i magazzinieri
- i manutentori
- i muratori e le altre qualifiche operaie dell'edilizia
- i piloti e gli assistenti di volo<7li>
- i prestatori di manodopera nel settore agricolo
- gli addetti alle attività di segreteria ed i terminalisti
- gli addetti alla somministrazione di cibi o bevande
- le prestazioni rse nell’ambito di call centerper servizi cosiddetti in bound
Per quanto concerne, poi, il corrispettivo del contratto a progetto e il collegamento che la Riforma Fornero ha effettuato ai minimi individuati nei contratti collettivi di categoria per i collaboratori o, in mancanza il riferimento ai minimi stabiliti per i lavoratori subordinati con mansioni equiparabili, il Ministero, nella circolare oggetto della presente notizia, ha sottolineato che tale rinvio determina ancora una volta il rimando ai principi dell'adeguata remunerazione di cui all'art. 36 della Costituzione.
Per ultimo, nella circolare viene precisato che la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con le conseguenze che ne derivano anche sotto il profilo previdenziale. Qualora poi il collaboratore svolga la propria attività in maniera non autonoma e con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, opera una presunzione relativa di subordinazione, opponibile da parte del committente. Tale presunzione non opera, invece, nei casi di elevate professionalità del collaboratore che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva.
Tutte le novità in materia di collaborazione coordinata e continuativa trovano applicazione per i contratti stipulati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della citata legge n. 92/2012.
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