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"Chiarimenti su addetti a lavori sotto tensione e primo soccorso"

fonte www.insic.it / Sicurezza alimentare

14/12/2012 - In data 22 novembre sono stati diversi i quesiti presentati alla Commissione interpelli del Ministero del Lavoro.
Dopo aver approfondito su quanto chiarito in merito all’utilizzo delle prossime procedure standardizzate, all’esposizione al fumo passivo dei lavoratori e alla valutazione del rischio stress-lavoro correlato, passiamo ad analizzare quanto chiarito sui requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione e al primo soccorso.

Nell’interpello 3/2012 la Commissione Interpelli conferma all’Ordine degli Ingegneri che la norma CEI 11-27 costituisce la normativa tecnica di riferimento per individuare l’idoneità dei lavoratori ad eseguire lavori sotto tensione. L’individuazione della “pertinente normativa tecnica” era richiesta dall’articolo 82 del D.Lgs. n. 81/2008 che pone un generale divieto ad eseguire lavori sotto tensione; e ne consente l'esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni, fra le quali il rispetto dei criteri di idoneità dei lavoratori indicati dalle normative tecniche.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso, nell’interpello 2 la Commissione risponde alla CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria sulla possibilità di ritenere assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori ''attivi", intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.
La Commissione Interpelli ricorda che il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell'articolo 45 del Testo Unico di Sicurezza indica il percorso di formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione. Tuttavia, la Commissione sottolinea che sottolinea che l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.

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