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"Ponteggi: nessun fondamento per il loro impiego in ambito industriale"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
18/12/2012 -
Assieme a queste sono state emanate le seguenti norme che definiscono altriimpieghi comuni dei ponteggi:
Restano in vigore anche le seguenti norme preesistenti a cui fanno riferimento tutte le precedenti:
Tutte le norme sopra elencate sono protette dal diritto di autore e perciò possono essere reperite solo sul sito UNI. All'interno si trovano riferimenti agli Eurocodici, che definiscono le nuove metodologie di calcolo e di verifica. Nell'ambito delle costruzioni il testo unico ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - DECRETO 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ha sancito anche in Italia il definitivo passaggio dal metodo di verifica alle tensioni ammissibili a quello agli stati limite. Anche all'interno del D.Lgs. 9Aprile 2008 n.81, in particolare all'articolo 131 comma 3, si trova un esplicito riferimento alle norme tecniche europee. Volendo sintetizzare i nuovi criteri di progettazione tengono anche in considerazione dei materiali costruttivi impiegati.
Il comparto ponteggi, destinato all’utilizzo nel ramo industriale
italiano,riveste ancora oggi un’importanza primaria per lo svolgimento
d’innumerevoli attività in quota. Nonostante il periodo di crisi in cui
viviamo, questo settore vede una costante crescita in
commercializzazione di materiale da ponteggio;mentre
negli altri paesi sono utilizzate tecnologie e metodi di lavoro molto
più semplificativi, come ad esempio i lavori su fune; l’Italia predilige
ancoraper i lavori in quota, l’utilizzo del ponteggio metallico fisso,
molto più di quello mobile e ancor di più di castelletti montati su gru.
Principalmente vengono utilizzati ponteggi a telaio prefabbricato, a tubo e giunto e di tipo multidirezionale.
Il tubo e giunto, il più anziano in servizio, è molto duttile ma
richiede maestranze molto esperte e molta precisione nel montaggio. Si
presta a essere utilizzato per le più diverse superfici di facciate e
per superare le difficoltà dovute alla gradazione di un angolo piuttosto
che alla presenza di una curva.
Ilponteggio a telaio prefabbricato è il più veloce da montare, ma
il suo naturaleutilizzo è su facciate piane. Spesso per superare
difficoltà legate almontaggio, s’inseriscono pezzi di tubo e giunto (per
raccordi, congiunzioni,ecc).
L’ultimo nato, comunque già da molti anni, è il ponteggio
multidirezionale. Questi ha una particolare flessibilità nel superare
ogni tipo di angolazione, curve,presenza di balconi, ecc., perché viste
le caratteristiche tecniche permettono un montaggio a 360°.
Perogni tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali l’autorizzazione alla
costruzione e dall’impiego, corredando la domanda di una relazione nella
quale devono essere specificati gli elementi e le modalità di
montaggio.
La normativa italiana indica come la costruzione di
opere provvisionali che siano
difformi
dagli schemi esecutivi inseriti nelle autorizzazioni ministeriali è
ammessa purché siano eseguiti calcoli strutturali e di tenuta effettuata
da un tecnico abilitato nei limiti previsti dalla stessa
autorizzazione.
Finqui tutto è molto chiaro e assodato dalle innumerevoli aziende
presenti sulterritorio nazionale, come è appurato che, tutte le
autorizzazioni ministeriali presenti sul mercato, a prescindere dal
fabbricante, si riferiscano solo edesclusivamente alla
commercializzazione e alla costruzione destinate al settore edile, tanto
è vero che all’interno delle stesse autorizzazioni si facciariferimento
ai soli
ponteggi di facciata.
E l’utilizzo in ambito industriale?
Per avere un quadro iniziale della tematica, è necessario
introdurre gli aspetti specifici legati alla normativa applicabile ai
ponteggi.
La normativa italiana che regola i ponteggi risale al 1956; viene pubblicato,nella
Gazzetta Ufficiale n.78 del 31marzo, il D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164, (art.30 e 31) titolato
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, al Capo V
“Ponteggi metallici fissi”.
La scelta del legislatore di allora è stata quella di indicare, per
il caso dei ponteggi, ma non solo per quello, sia le regole costruttive
e sia le proceduredi progettazione e di uso da seguire.
Con il trascorrere degli anni la tecnica normativa si è ovviamente
evoluta; le norme attuali, tutte elaborate come recepimento di direttive
dell’UnioneEuropea, sono distinte in due grandi famiglie, ossia le
norme cosiddette di
prodotto, che disciplinano le caratteristiche costruttive del singolo prodotto, e le norme cosiddette d’
uso, che ne regolano le modalità di utilizzazione.
Queste ultime sono emanate dall’Unione Europea in virtù dell’art.
118° del Trattato di Roma istituito dalla Comunità Europea, oggi Unione
Europea, modificato nel 1986 dall’Atto unico europeo. Proprio
quest’ultimo ha introdotto nel Trattati di Roma l’art. 118° appena
citato, che sostanzialmente richiede agli Stati membri dell’Unione di
realizzare uguali condizioni minime di sicurezza sui luoghi dilavoro.
Le ultime novità introdotte riguarda i criteri di progettazione
delle opere provvisionali; nel Novembre del 2004 vi è il ritiro della
norma UNI HD 1000, giorno di entrata in vigore delle attuali norme specifiche per i ponteggi:
UNI EN 12810-1
UNI EN 12810-2
UNI EN 12811-1
UNIEN 12811-2
UNIEN 12811-3
Assieme a queste sono state emanate le seguenti norme che definiscono altriimpieghi comuni dei ponteggi:
UNIEN 12812
UNIEN 12813
Restano in vigore anche le seguenti norme preesistenti a cui fanno riferimento tutte le precedenti:
UNI EN 39
UNI EN 74-1
UNI EN 74-3
Tutte le norme sopra elencate sono protette dal diritto di autore e perciò possono essere reperite solo sul sito UNI. All'interno si trovano riferimenti agli Eurocodici, che definiscono le nuove metodologie di calcolo e di verifica. Nell'ambito delle costruzioni il testo unico ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - DECRETO 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ha sancito anche in Italia il definitivo passaggio dal metodo di verifica alle tensioni ammissibili a quello agli stati limite. Anche all'interno del D.Lgs. 9Aprile 2008 n.81, in particolare all'articolo 131 comma 3, si trova un esplicito riferimento alle norme tecniche europee. Volendo sintetizzare i nuovi criteri di progettazione tengono anche in considerazione dei materiali costruttivi impiegati.
In considerazione di quanto sopra, il costruttore dell’opera
provvisionale ha tutti gli strumenti utili per porre in atto tutte le
misure tecniche,organizzative e normative per la messa in sicurezza
dell’opera; ma ribadendo che le autorizzazione ministeriali fanno solo
riferimento ai ponteggi di facciata,
le imprese che ne fanno
utilizzo nel comparto industriale, si trovano a dover affrontare una
serie di problematiche non indifferenti, dovute essenzialmente ai seguenti aspetti:
- limitazioni poste all’interno delle autorizzazioni ministeriali, relative alla progettazione;
- limitazione e difficoltà nell’eseguire l’opera provvisionale secondo gli schemi tipo inseriti nelle autorizzazioni;
- tempistica nella realizzazione di opere provvisionali e relativi costi sulla progettazione specifica.
Per comprendere meglio questi aspetti bisogna prima di tutto capire
quale siano le esigenze richieste dalle industrie; sia che essi siano
chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche ecc..
È risaputo che l’Italia sia un paese molto industrializzato e molti siti sono classificati come industrie soggetti a rischi da
Incidenti Rilevanti
secondo il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 meglio conosciuta come Seveso
II. In questi ambienti di lavoro spesso vi è la necessita di allestire
opere provvisionali per fronteggiare delle emergenze dovute al rischio
di rilascio di prodotti e/o sostanze in genere, che possano causare
rischi per le persone e l’ambiente. La gestione di tali emergenze deve
avvenire in tempi molto brevi e spesso possano anche verificarsi in
orari notturni. L’industria si avvale d’imprese altamente specializzate
per la realizzazione delle opere provvisionali che con l’ausilio dei
propri tecnici specializzati dovrà da prima emettere documentazione
tecnica specifica ( Pi.M.U.S.
–Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi, e Progetto
dell’opera provvisionale contenente i calcoli strutturali unitamente al
disegno esecutivo specifico) ed in secondo luogo allestire l’opera
secondo gli annessi tecnici.
Viene stimato come circa il 95% delle opere provvisionali
realizzate nell’industria sono da realizzare previa progettazione
specifica, in quanto difformi dai dettami delle autorizzazioni
ministeriali.
Per chi non avesse idea di quale realtà possa esserci all’interno
di un’industria, vogliamo farsi degli esempi pratici di ciò che potrebbe
essere richiesto ad una impresa che opera all’interno di essa. Poniamo
il caso che bisogna intervenire su di una valvola posta sopra un pipe
rack.
Da
subito si dovrà studiare come piazzare meglio l’opera provvisionale, quale
corretta ripartizione dei carichi adottare, se vi sono interruzione dei
montanti e/o riprese degli stessi per via della presenza di linee di impianto,
se le dimensioni minime degli impalcati possono essere garantiti, come e quale
tipologia di ancoraggi
bisognerà adottare, e ancora come garantire l’evacuazione dei luoghi di lavoro
in sicurezza e in tempi brevi. Tutte queste considerazioni, dovranno anche
tener conto dell’eventuale situazione di emergenza in cui versa il sito
industriale, nonché delle condizioni ambientali in cui si opera (fattori
climatici esterni, come ad esempio le piogge o la neve; fattori climatici
interni al sito, come ad esempio la vicinanza ad apparecchiature ad alte
temperature). Per quanto detto sopra, è palese come la disciplina sulla
costruzione e l’impiego delle opere provvisionali, riferita solo al settore
edile, non possa trova pieno riscontro sull’utilizzo delle stesse opere in
ambito industriale.
Altra
considerazione che non bisogna assolutamente trascurare e che, secondo l’ultimo
Rapporto annuale 2011, riferito agli infortuni lavorativi redatto dall’INAIL,
gli infortuni avvengono maggiormente nel comparto industriale.
Tra
le cause d’infortunio che maggiormente incidono sulle statistiche, sono tutte
quelle attività che comportano l’esecuzione di
lavori in quota.
Tutti
gli aspetti di cui sopra hanno anche una ripercussione in termini di costo, non
inteso solo come dal lato meramente economico (analisi lavorativa, costi
aggiuntivi di progettazione specifica, tempo di esecuzione dell’opera) ma anche
in termini di costo di vite umane; nel migliore delle ipotesi l’invalidità può
essere parziale ma anche permanente. Gli infortuni sul lavoro, oltre a
provocare gravi sofferenze umane, hanno pesanti risvolti economici sulle
aziende e sul mercato del lavoro in genere Prevenire gli infortuni sul lavoro,
non solo determina una riduzione dei costi, ma contribuisce anche ad un
miglioramento delle prestazioni aziendali.
Lo
Stato nell’esercitare le attività di controllo ai fini della sicurezza sul
lavoro, ivi compresi quelle attività di montaggio, trasformazione e smontaggio
delle opere provvisionale; si avvale dei suoi organi ispettivi che sono le ASL,
gli Ispettorati Provinciale del Lavoro, i Carabinieri, ISPESL, ecc…
Come
sappiamo tutti, questi organi si recano presso le unità produttive delle aziende
per controlli di routine e/o a seguito di segnalazioni di terzi o ancora a
seguito del verificarsi di un evento indesiderato.
Al
verificarsi di eventuali anomalie, avranno l’obbligo di sanzionare i
trasgressori. Ma quale articolo di legge coerente potranno applicare se la
sanzione riguarda un’attività svoltasi in ambito industriale e non
riconducibile ad una specifica norma? I requisiti per i ponteggi destinati al
comparto edilizio possono essere applicati al comparto industriale?
Dove
non arriva, la norma spesso giunge la mera interpretazione dell’organo
ispettivo che sulla base del loro bagaglio culturale/professionale cercherà di
mediare basandosi sul principio fondamentale della sicurezza per cui
l’eventuale rischio debba essere eliminato alla fonte e ove non fosse possibile
la riduzione al minimo possibile dello stesso. In tal senso le imprese che a
oggi si trovano in questo lembo di terra potrebbero colmare la laguna normativa
con un’attenta valutazione dei rischi specifica riferita alle attività non
normate.
Altra
soluzione potrebbe essere quella di invitare le
istituzioni competenti a riesaminare tutte quelle norme che,
invece di semplificare le attività lavorative, tendono sempre più ad aspetti
burocratici e improduttivi in termini lavorativi e di spesa.
La sopra detta soluzione porterebbe molte industrie
a una riduzione dei costi derivanti dalla progettazione delle opere
provvisionali e dei tempi di esecuzione delle stesse. D’altro canto anche le
imprese specializzate nella costruzione delle opere provvisionali, troverebbero
un gran vantaggio in termini di garanzia del lavoro eseguito, avendo maggiore
sostegno dal lato normativo.
Entrambe le realtà potrebbero beneficiare dalla
rivisitazione delle autorizzazioni ministeriali.
I fabbricanti delle opere provvisionali, con il
sostegno del Ministero
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali potrebbero confrontarsi con le realtà industriali, invitando le
industrie stesse e i costruttori delle opere provvisionali più rappresentative
nel territorio, a incontri che, mirano all’integrazione documentale secondo
casiste di accadimento frequenti per l’industria; affinché vengano riviste le
autorizzazioni ministeriali e le norme applicabili.
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