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"Valutazione con le procedure standardizzate: proroga di sei mesi?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
21/12/2012 - La concomitanza tra gli adempimenti relativi alla fine dell’anno
(legge di stabilità. milleproroghe, ...) e l’anticipata fine della XVI legislatura
porta con sé confusione e incertezze.
PuntoSicuro
nei giorni scorsi ha sollevato alcune perplessità sui tempi del Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012 relativo alle
procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei
rischi. E, come anticipato
da Lorenzo Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro, il nostro
giornale ha dato notizia di una possibile
proroga
della possibilità per le PMI di autocertificare la valutazione dei rischi.
Una proroga forse di sei mesi: il termine relativo all’utilizzo delle procedure
standardizzate
slitterebbe dal 31
dicembre 2012 al 30 giugno 2013. L’eventuale proroga potrebbe essere approvata
alla Camera entro pochi giorni all’interno della legge di stabilità (ex legge
finanziaria).
In
attesa di notizie certe non ci rimane che entrare comunque nel dettaglio delle
procedure standardizzate (elaborate il
16 maggio 2012 dalla Commissione Consultiva Permanente) per preparare le
aziende al loro futuro utilizzo.
Il
documento “
Procedure standardizzate per
la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, allegato al
decreto del 30 novembre 2012, è composto di
due parti: le procedure vere e proprie e la modulistica per la
redazione del documento di valutazione
dei rischi aziendale.
Le
procedure – che si applicano con alcune eccezioni alle imprese che occupano
fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) ma possono essere utilizzate anche dalle
imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6) – prevedono
quattro passi.
Il
primo passo è relativo alla
descrizione dell’azienda, del ciclo
lavorativo/attività e delle mansioni.
A
questo proposito sono presenti
due
diversi moduli (modulo 1.1 e 1.2) da compilare: il primo per la descrizione
generale dell’azienda e il secondo per la descrizione delle lavorazioni
aziendali e identificazione delle mansioni.
Il
documento della Commissione ricorda che “l’esame delle fasi che compongono il
ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione,
cambio di lavorazioni, ecc”.
Ad
esempio è importante “evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad
esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche”,
“attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore, attività
svolte in ambienti confinati,
lavori in quota”, ecc.
Il
secondo passo è invece relativo alla
individuazione dei pericoli presenti in
azienda.
Tali
pericoli “sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle
attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici
presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e
riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione
del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e,
in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e
la sicurezza dei lavoratori”.
Il
documento sottolinea che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni
qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi
separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad
altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4)”.
Per
individuare i pericoli è possibile utilizzare il
modulo 2, presente nel documento.
Il
modulo riporta le famiglie di pericoli, i pericoli, i riferimenti legislativi e
alcuni esempi di incidenti. In riferimento ai cantieri
temporanei e mobili “si specifica che non si applicano le disposizioni del
Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs.
81/08 s.m.i.”.
Il
terzo passo è la
valutazione dei rischi associati ai
pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione
attuate:
-
identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti
di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati;
-
individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della
valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su
fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.);
-
effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati”;
-
“individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione”.
Qualora
poi si verifichi che “non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione
previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con
interventi immediati”.
Dunque
per ciascun pericolo individuato nel modulo 2, si deve accertare “che i
requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso,
anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le
misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e
addestramento, di sorveglianza sanitaria
(ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori”.
Inoltre nella valutazione si deve tener conto delle “condizioni che possono
determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze
di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età
(considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali
gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)”.
Il
modulo 3 (suddiviso in due sezioni:
“Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”)
permette di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione
delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di
miglioramento. In particolare “si può scegliere, secondo la modalità che si
riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la
valutazione del rischio e la conseguente compilazione del modulo 3 a partire
dall’Area/Reparto/Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli
individuati”.
Si
ricorda che per avere una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e
protezione di ciascun lavoratore “è possibile inserire (in colonna 2) una codifica
specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il
nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte”.
La valutazione dei rischi deve essere effettuata
per tutti i pericoli individuati, “utilizzando le metodiche ed i criteri
ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei
principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i”.
In
particolare:
-
“
laddove la legislazione fornisce
indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici,
chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei
carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate
dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in
banche dati istituzionali nazionali ed internazionali;
-
in assenza di indicazioni legislative
specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati
sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda
e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro
infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche
infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e
manutenzione, ecc.”.
Sulla
base dei risultati della valutazione
dei rischi verranno “definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e
protezione adeguate”.
Infine
il
quarto passo, relativo alla
definizione del programma di miglioramento.
Le
misure che saranno ritenute opportune per il miglioramento della tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori devono essere indicate nella colonna 6 del
modulo 3.
Completano
il modulo 3 i dati relativi “all’incaricato/i della realizzazione (che può
essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e
la data di attuazione delle stesse (colonna 8)”.
Si
ricorda che per
programma di
miglioramento “si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il
controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di
efficienza e di funzionalità)”.
Il
documento suggerisce poi, da un punto di vista metodologico, di suddividere le
misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, “tra
quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione
individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria”.
In
conclusione si sottolinea che “qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno
ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio
seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e
protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata
con informazioni riportate in colonne aggiuntive”.
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