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"Valutazione con le procedure standardizzate: proroga di sei mesi?"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

21/12/2012 - La concomitanza tra gli adempimenti relativi alla fine dell’anno (legge di stabilità. milleproroghe, ...) e l’anticipata fine della XVI legislatura porta con sé confusione e incertezze.
PuntoSicuro nei giorni scorsi ha sollevato alcune perplessità sui tempi del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 relativo alle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi. E, come anticipato da Lorenzo Fantini, dirigente responsabile della Divisione Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del Ministero del lavoro, il nostro giornale ha dato notizia di una possibile proroga della possibilità per le PMI di autocertificare la valutazione dei rischi. Una proroga forse di sei mesi: il termine relativo all’utilizzo delle procedure standardizzate slitterebbe dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. L’eventuale proroga potrebbe essere approvata alla Camera entro pochi giorni all’interno della legge di stabilità (ex legge finanziaria).
 
In attesa di notizie certe non ci rimane che entrare comunque nel dettaglio delle procedure standardizzate (elaborate il 16 maggio 2012 dalla Commissione Consultiva Permanente) per preparare le aziende al loro futuro utilizzo.
 
Il documento “ Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, allegato al decreto del 30 novembre 2012, è composto di due parti: le procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale.
 
Le procedure – che si applicano con alcune eccezioni alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6) – prevedono quattro passi.
 
Il primo passo è relativo alla descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni.
 
A questo proposito sono presenti due diversi moduli (modulo 1.1 e 1.2) da compilare: il primo per la descrizione generale dell’azienda e il secondo per la descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni.
Il documento della Commissione ricorda che “l’esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc”.
Ad esempio è importante “evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche”, “attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota”, ecc.
 
Il secondo passo è invece relativo alla individuazione dei pericoli presenti in azienda.
 
Tali pericoli “sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Il documento sottolinea che “il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4)”.
Per individuare i pericoli è possibile utilizzare il modulo 2, presente nel documento.
Il modulo riporta le famiglie di pericoli, i pericoli, i riferimenti legislativi e alcuni esempi di incidenti. In riferimento ai cantieri temporanei e mobili “si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i.”.

Il terzo passo è la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate:
- identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati;
- individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.);
- effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati”;
- “individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione”.
Qualora poi si verifichi che “non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati”.
 
Dunque per ciascun pericolo individuato nel modulo 2, si deve accertare “che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori”. Inoltre nella valutazione si deve tener conto delle “condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)”.
 
Il modulo 3 (suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”) permette di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento. In particolare “si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del modulo 3 a partire dall’Area/Reparto/Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati”.
 
Si ricorda che per avere una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore “è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori.  Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte”.
 
 La valutazione dei rischi deve essere effettuata per tutti i pericoli individuati, “utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i”.
In particolare:
- “ laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali;
- in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.”.
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi verranno “definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate”.
 
Infine il quarto passo, relativo alla definizione del programma di miglioramento.
 
Le misure che saranno ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori devono essere indicate nella colonna 6 del modulo 3.
Completano il modulo 3 i dati relativi “all’incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8)”.
Si ricorda che per programma di miglioramento “si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità)”.
Il documento suggerisce poi, da un punto di vista metodologico, di suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, “tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria”.
 
In conclusione si sottolinea che “qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive”.
 
 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comunicato - Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
 

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