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"Modifiche alla regola tecnica per locali di intrattenimento"
fonte www.insic.it / Normativa
21/12/2012 - I Vigili del fuoco annunciano l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
decreto del ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, che reca
"Modifica
al Decreto M.I. 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".
Il decreto apporta modifica all’articolo 1 comma 2 lettera a) del DM 19/08/1996 che indica i luoghi esclusi dall’applicazione del decreto del 1996, fra i quali figurano, alla lettera a) "i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico", aggiungendo, "fermo restando quando previsto nel titolo IX della regola tecnica allegata al decreto.
Il nuovo decreto quindi, oltre ad aver aggiunto il riferimento alla regola tecnica, elimina il riferimento all’altezza di palchi e pedane per artisti, che, in base all’originaria versione del comma a) dovevano essere di altezza non superiore a 0,8 m.
Il decreto apporta modifica all’articolo 1 comma 2 lettera a) del DM 19/08/1996 che indica i luoghi esclusi dall’applicazione del decreto del 1996, fra i quali figurano, alla lettera a) "i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico", aggiungendo, "fermo restando quando previsto nel titolo IX della regola tecnica allegata al decreto.
Il nuovo decreto quindi, oltre ad aver aggiunto il riferimento alla regola tecnica, elimina il riferimento all’altezza di palchi e pedane per artisti, che, in base all’originaria versione del comma a) dovevano essere di altezza non superiore a 0,8 m.
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